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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 1980

Cassazione n. 38785/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1122/20 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Varese che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. n. 309/90, ascritti rispettivamente ai capi A) e B).

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche e, con riferimento al capo B, per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen. compatibile con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 del cit. testo unico in materia di stupefacenti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).

Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato per i legami non recisi con l'ambiente dello spaccio.

Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., come è noto ritenuta applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499), si deve tuttavia rilevare che, presupponendo valutazioni di merito, non è deducibile in sede di legittimità se non già dedotta nel giudizio di appello con uno specifico motivo, essendo il mancato esercizio di poteri di ufficio suscettibili di sindacato in sede di legittimità soltanto se l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376; Sez. 3 n. 10085 del 21/11/2019, G., Rv. 279063).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle amjiende.

Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1122/20 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Varese che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. n. 309/90, ascritti rispettivamente ai capi A) e B). Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche e, con riferimento al capo B, per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen. compatibile con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 del cit. testo unico in materia di stupefacenti. Il ricorso è manifestamente infondato. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato per i legami non recisi con l'ambiente dello spaccio. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., come è noto ritenuta applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499), si deve tuttavia rilevare che, presupponendo valutazioni di merito, non è deducibile in sede di legittimità se non già dedotta nel giudizio di appello con uno specifico motivo, essendo il mancato esercizio di poteri di ufficio suscettibili di sindacato in sede di legittimità soltanto se l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376; Sez. 3 n. 10085 del 21/11/2019, G., Rv. 279063). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle amjiende. Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38785/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris