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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12268/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (OGGI E-[OSCURATO:PERSONA]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.927/2023 depositata il 15/05/2023.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 12.4.2023 la Corte d’Appello di Palermorigettava l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Palermo in data 22.3.2018 con laquale era stata parzialmente accolta la domanda proposta dallamedesima società nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed e-[OSCURATO:SOCIETA]. onde ottenere il risarcimento dei danni subitiper effetto dell’interruzione della erogazione di energia elettricain data 4/5 luglio 2010 ed era stata parzialmente accolta anchela domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta alla condanna diATA al pagamento del corrispettivo della fornitura effettuata nelcorso degli anni 2012/2013 e rimasta non pagata anche aseguito della riscontrata anomalia di funzionamento del contatorenel giugno 2013.L’appellante aveva dedotto nuovamente in sede di impugnazioneche l’interruzione della fornitura di energia elettrica nel corso delluglio 2010, e successivamente, aveva causato danni maggioririspetto a quelli riconosciuti dal Tribunale ed aveva, altresì,insistito nel rigetto della domanda di condanna al pagamentodelle somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] atteso che il contatore dirilevazione dei consumi era risultato non funzionante e chepertanto i costi addebitati dovevano ritenersi integralmenteerrati.La convenuta appellata, costituitasi, aveva chiesto il rigetto delleavverse pretese reiterando le contestazioni svolte in primo gradoed insistendo per l’integrale accoglimento delle proprie domande.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il giudice dell’impugnazione rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]ed accoglieva l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di risarcimento in capo alla societàvenditrice (che sola aveva proposto appello incidentale sulpunto) e rideterminava in senso peggiorativo gli importi dovutidall’appellante all’appellata condannando la prima alla refusioneintegrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi.Avverso tale pronuncia ATA ha proposto ricorso articolato indiverse contestazioni avverso la sentenza della Corte d’Appelloed insistendo per la riforma integrale della stessa conaccoglimento delle domande svolte anche nel merito neiprecedenti gradi di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed E-[OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato distinticontroricorsi.depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Ed infatti la società dedica ben dieci pagine dell’atto introduttivodella presente fase di giudizio allo svolgimento del processopreceduto da un’elencazione di cinque punti di doglianza nonricondotti in alcun modo alle ipotesi di cui ai nn.1-5 dell’art.360c.p.c..Segue poi nell’atto la parte relativa ai ‘motivi di impugnazione’distinti in ‘prima contestazione, ‘seconda contestazione’, ‘terzacontestazione’ e ‘quarta contestazione’.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Anche tali ‘contestazioni’, singolarmente esaminate, nonrichiamano alcuna delle ipotesi di cui all’art.360 citato.

In alcunpunto di tale parte del ricorso si legge il richiamo alla predettanorma.Orbene, non può allora che ribadirsi che il giudizio di cassazioneè un ‘giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto daimotivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alleipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue cheil motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ.’ (ex multis, Cass. n.19959/2014).

Ancora, ‘ilricorso per cassazione, avendo ad oggetto censureespressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primocomma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motiviriconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una dellecinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione,pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali ol'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi;pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e correttoriferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttaviaindispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizioprospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (Cass.n.17470/2018,Cass.

S.U. n. 32415/21).’I dubbi di ammissibilità del motivo, nel quale il ricorso si risolve,giustificati dalla scarsa tassatività e specificità dello stesso, inuno alla congerie di argomenti, in alcun modo immediatamenteNumero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026riconducibili a una delle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ., non possono nella specie essere superati neppurein forza di una complessiva lettura dell'insieme censuratorio, chepermetta di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua deiparametri di cui all'art. 360 cod. proc. civ., quanto meno per leprime tre contestazioni.Con esse, infatti, la ricorrente tende esclusivamente a sottoporrea questa Corte il completo riesame dei fatti per come valutati dalgiudice dell’impugnazione così non considerando che, conriferimento al vizio di violazione di legge, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass.S.U. n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass. n.5001/2018).Deve poi ribadirsi che, con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., non rientra nel relativo ambito applicativo l'allegazionedi un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa - in cui in sostanza si concretizza ilricorso in oggetto- che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delNumero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. n. 640/2019).Con riferimento invece al disposto di cui all’art. 360 n.5 c.p.c.,nella specie deve considerarsi che il controllo ivi previstoconcerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza(rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto didiscussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). ‘L'omesso esame di elementi istruttori, in quantotale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previstodalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questinon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti.’ La parte ricorrente, quindi, deveindicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt.366, primo comma n. 6 il fatto storico, il cui esame sia statoomesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) oextratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risultil'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività delfatto stesso’ (Cass.S.U. n.8053/2014).E come puntualmente indicato poiché ‘la sentenza, sotto il profilodella motivazione, si sostanzia nella giustificazione delleconclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è laplausibilità del percorso che lega la verosimiglianza dellepremesse alla probabilità delle conseguenze.

L'implausibilità delleconclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione,Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompal'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza dellepremesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nelsillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il "tassellomancante" alla plausibilità delle conclusioni rispetto allepremesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.’ Dunque ‘ilcontrollo della motivazione in fatto si compendia nel verificareche il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa lapropria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimidell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienzafatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire unadiversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendoquesta essere disattesa non già quando l'interferenza probatorianon sia da essa "necessitata", ma solo quando non sia da essaneppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita,avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorsogiustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con lerisultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione unfatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dalgiudice del merito a fondamento della sua decisione’ (Cass. n.14953/2000).Nella specie, al contrario, parte ricorrente si è limitata acontestare l’intera ricostruzione del fatto storico per come svoltadalla Corte d’Appello in forza del materiale probatorio esaminatoe valutato, senza neppure dar conto della decisività di specificielementi istruttori (ad es. la C.T.U. o le testimonianze assuntenel procedimento di primo grado) peraltro neppure interamenteriportati nei loro tratti salienti rispetto ai quali si assume che ilgiudice dell’impugnazione si sia immotivatamente discostato.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Le prime tre contestazioni non possono, dunque, considerarsiammissibili.Quanto alla quarta e quinta contestazione.Pur non essendo specificatamente indicato il vizio di cuiall’art.360 c.p.c. n.3, la quarta contestazione tende adevidenziare l’omissione da parte del giudice dell’impugnazionedell’attribuzione della rivalutazione e degli interessi ex d.lvo231/2002 per il ritardo nel pagamento delle somme dovute daEnel [OSCURATO:SOCIETA] ad ATA.Deve, tuttavia, rilevarsi che parte ricorrente non ha adempiutoall’onere di cui all’art.366 n.6, cui era espressamente tenuta, diindicare ove, nell’atto di appello, essa avesse fatto valere larelativa doglianza e con quali contenuti.Il requisito dell'art. 366, n. 6 с.р.с., per essere assolto, postulainfatti che sia specificato in quale sede processuale il motivostesso, ancor prima del singolo documento, è stato dedotto tantopiù che l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi insede di appello, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullitàche determina l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggioin giudicato della relativa statuizione (Cass.n.18932/2016, Cass.S.U.n. 27199/2017).Pertanto, il motivo, pur astrattamente individuabile, èinammissibile.Infine, quanto alla contestazione sul capo relativo alle spese(quinta contestazione) parte ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. nel disposto della Corte d’Appello,avendo la stessa immotivatamente condannato ATA allarefusione integrale delle spese di lite anche del primo gradoNumero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026all’esito del quale era stata invece accolta la propria domanda dirisarcimento danno, seppur in misura ridotta, nei confronti dientrambe le convenute.Si osserva che sul punto la sentenza impugnata ha indicato chele spese processuali venivano liquidate ‘in accordo al canonedella soccombenza’.Si rileva che in materia di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice dimerito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo lespese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa(Cass.n.18128/20, Cass. n.11098/24).Ed allora, deve valutarsi che la domanda di risarcimento deidanni subiti proposta nei confronti delle due convenute innanzi alTribunale di Palermo riguardava somma pari ad oltre 100.000euro a fronte della quale il primo giudice ha riconosciuto il minorimporto pari ad euro 3.045,23.

Parte attrice aveva altresìproposto ulteriore domanda diretta all’accertamento negativo delcredito di euro 18.246,88 vantato da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dellefatture riferite alla fornitura degli anni 2012 e 2013, creditoaccertato poi nel predetto grado di giudizio in euro 6.831,01 e, insede di appello rideterminato in euro 19.638,02 (a fronte dispecifica domanda delle società erogatrici dell’energia); e-[OSCURATO:SOCIETA] aveva peraltro prestato acquiescenza allastatuizione di condanna resa in primo grado non proponendoappello incidentale.Ne consegue l’insussistenza del presupposto che giustifica inquesta sede il sindacato di legittimità richiesto.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivieuro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quaterd.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.11.2025 nella Camera di Consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (OGGI E-[OSCURATO:PERSONA]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.927/2023 depositata il 15/05/2023.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 12.4.2023 la Corte d’Appello di Palermorigettava l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Palermo in data 22.3.2018 con laquale era stata parzialmente accolta la domanda proposta dallamedesima società nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed e-[OSCURATO:SOCIETA]. onde ottenere il risarcimento dei danni subitiper effetto dell’interruzione della erogazione di energia elettricain data 4/5 luglio 2010 ed era stata parzialmente accolta anchela domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta alla condanna diATA al pagamento del corrispettivo della fornitura effettuata nelcorso degli anni 2012/2013 e rimasta non pagata anche aseguito della riscontrata anomalia di funzionamento del contatorenel giugno 2013.L’appellante aveva dedotto nuovamente in sede di impugnazioneche l’interruzione della fornitura di energia elettrica nel corso delluglio 2010, e successivamente, aveva causato danni maggioririspetto a quelli riconosciuti dal Tribunale ed aveva, altresì,insistito nel rigetto della domanda di condanna al pagamentodelle somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] atteso che il contatore dirilevazione dei consumi era risultato non funzionante e chepertanto i costi addebitati dovevano ritenersi integralmenteerrati.La convenuta appellata, costituitasi, aveva chiesto il rigetto delleavverse pretese reiterando le contestazioni svolte in primo gradoed insistendo per l’integrale accoglimento delle proprie domande.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il giudice dell’impugnazione rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]ed accoglieva l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di risarcimento in capo alla societàvenditrice (che sola aveva proposto appello incidentale sulpunto) e rideterminava in senso peggiorativo gli importi dovutidall’appellante all’appellata condannando la prima alla refusioneintegrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi.Avverso tale pronuncia ATA ha proposto ricorso articolato indiverse contestazioni avverso la sentenza della Corte d’Appelloed insistendo per la riforma integrale della stessa conaccoglimento delle domande svolte anche nel merito neiprecedenti gradi di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed E-[OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato distinticontroricorsi.depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Ed infatti la società dedica ben dieci pagine dell’atto introduttivodella presente fase di giudizio allo svolgimento del processopreceduto da un’elencazione di cinque punti di doglianza nonricondotti in alcun modo alle ipotesi di cui ai nn.1-5 dell’art.360c.p.c..Segue poi nell’atto la parte relativa ai ‘motivi di impugnazione’distinti in ‘prima contestazione, ‘seconda contestazione’, ‘terzacontestazione’ e ‘quarta contestazione’.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Anche tali ‘contestazioni’, singolarmente esaminate, nonrichiamano alcuna delle ipotesi di cui all’art.360 citato. In alcunpunto di tale parte del ricorso si legge il richiamo alla predettanorma.Orbene, non può allora che ribadirsi che il giudizio di cassazioneè un ‘giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto daimotivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alleipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue cheil motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ.’ (ex multis, Cass. n.19959/2014). Ancora, ‘ilricorso per cassazione, avendo ad oggetto censureespressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primocomma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motiviriconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una dellecinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione,pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali ol'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi;pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e correttoriferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttaviaindispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizioprospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (Cass.n.17470/2018,Cass. S.U. n. 32415/21).’I dubbi di ammissibilità del motivo, nel quale il ricorso si risolve,giustificati dalla scarsa tassatività e specificità dello stesso, inuno alla congerie di argomenti, in alcun modo immediatamenteNumero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026riconducibili a una delle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ., non possono nella specie essere superati neppurein forza di una complessiva lettura dell'insieme censuratorio, chepermetta di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua deiparametri di cui all'art. 360 cod. proc. civ., quanto meno per leprime tre contestazioni.Con esse, infatti, la ricorrente tende esclusivamente a sottoporrea questa Corte il completo riesame dei fatti per come valutati dalgiudice dell’impugnazione così non considerando che, conriferimento al vizio di violazione di legge, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass.S.U. n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass. n.5001/2018).Deve poi ribadirsi che, con riferimento all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., non rientra nel relativo ambito applicativo l'allegazionedi un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa - in cui in sostanza si concretizza ilricorso in oggetto- che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delNumero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. n. 640/2019).Con riferimento invece al disposto di cui all’art. 360 n.5 c.p.c.,nella specie deve considerarsi che il controllo ivi previstoconcerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza(rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto didiscussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). ‘L'omesso esame di elementi istruttori, in quantotale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previstodalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questinon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti.’ La parte ricorrente, quindi, deveindicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt.366, primo comma n. 6 il fatto storico, il cui esame sia statoomesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) oextratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risultil'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività delfatto stesso’ (Cass.S.U. n.8053/2014).E come puntualmente indicato poiché ‘la sentenza, sotto il profilodella motivazione, si sostanzia nella giustificazione delleconclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è laplausibilità del percorso che lega la verosimiglianza dellepremesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delleconclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione,Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompal'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza dellepremesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nelsillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il "tassellomancante" alla plausibilità delle conclusioni rispetto allepremesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.’ Dunque ‘ilcontrollo della motivazione in fatto si compendia nel verificareche il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa lapropria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimidell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienzafatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire unadiversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendoquesta essere disattesa non già quando l'interferenza probatorianon sia da essa "necessitata", ma solo quando non sia da essaneppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita,avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorsogiustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con lerisultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione unfatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dalgiudice del merito a fondamento della sua decisione’ (Cass. n.14953/2000).Nella specie, al contrario, parte ricorrente si è limitata acontestare l’intera ricostruzione del fatto storico per come svoltadalla Corte d’Appello in forza del materiale probatorio esaminatoe valutato, senza neppure dar conto della decisività di specificielementi istruttori (ad es. la C.T.U. o le testimonianze assuntenel procedimento di primo grado) peraltro neppure interamenteriportati nei loro tratti salienti rispetto ai quali si assume che ilgiudice dell’impugnazione si sia immotivatamente discostato.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Le prime tre contestazioni non possono, dunque, considerarsiammissibili.Quanto alla quarta e quinta contestazione.Pur non essendo specificatamente indicato il vizio di cuiall’art.360 c.p.c. n.3, la quarta contestazione tende adevidenziare l’omissione da parte del giudice dell’impugnazionedell’attribuzione della rivalutazione e degli interessi ex d.lvo231/2002 per il ritardo nel pagamento delle somme dovute daEnel [OSCURATO:SOCIETA] ad ATA.Deve, tuttavia, rilevarsi che parte ricorrente non ha adempiutoall’onere di cui all’art.366 n.6, cui era espressamente tenuta, diindicare ove, nell’atto di appello, essa avesse fatto valere larelativa doglianza e con quali contenuti.Il requisito dell'art. 366, n. 6 с.р.с., per essere assolto, postulainfatti che sia specificato in quale sede processuale il motivostesso, ancor prima del singolo documento, è stato dedotto tantopiù che l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi insede di appello, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullitàche determina l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggioin giudicato della relativa statuizione (Cass.n.18932/2016, Cass.S.U.n. 27199/2017).Pertanto, il motivo, pur astrattamente individuabile, èinammissibile.Infine, quanto alla contestazione sul capo relativo alle spese(quinta contestazione) parte ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. nel disposto della Corte d’Appello,avendo la stessa immotivatamente condannato ATA allarefusione integrale delle spese di lite anche del primo gradoNumero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026all’esito del quale era stata invece accolta la propria domanda dirisarcimento danno, seppur in misura ridotta, nei confronti dientrambe le convenute.Si osserva che sul punto la sentenza impugnata ha indicato chele spese processuali venivano liquidate ‘in accordo al canonedella soccombenza’.Si rileva che in materia di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice dimerito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo lespese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa(Cass.n.18128/20, Cass. n.11098/24).Ed allora, deve valutarsi che la domanda di risarcimento deidanni subiti proposta nei confronti delle due convenute innanzi alTribunale di Palermo riguardava somma pari ad oltre 100.000euro a fronte della quale il primo giudice ha riconosciuto il minorimporto pari ad euro 3.045,23. Parte attrice aveva altresìproposto ulteriore domanda diretta all’accertamento negativo delcredito di euro 18.246,88 vantato da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dellefatture riferite alla fornitura degli anni 2012 e 2013, creditoaccertato poi nel predetto grado di giudizio in euro 6.831,01 e, insede di appello rideterminato in euro 19.638,02 (a fronte dispecifica domanda delle società erogatrici dell’energia); e-[OSCURATO:SOCIETA] aveva peraltro prestato acquiescenza allastatuizione di condanna resa in primo grado non proponendoappello incidentale.Ne consegue l’insussistenza del presupposto che giustifica inquesta sede il sindacato di legittimità richiesto.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.Numero registro generale 23949/2023Numero sezionale 4266/2025Numero di raccolta generale 12268/2026Data pubblicazione 01/05/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivieuro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quaterd.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.11.2025 nella Camera di Consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris