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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29664/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] 0306UAT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.2141/26 Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato e sia circa il trattamento sanzionatorio sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000..

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 5 - AGO 2026 •••¦-• rn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] 0306UAT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.2141/26 Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato e sia circa il trattamento sanzionatorio sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 5 - AGO 2026 •••¦-• rn
Sentenza Cassazione n. 29664/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris