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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 16868/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal Tribunale di Napoli a seguito di istanza dell'Agenzia delle Entrate, essendo emerso che il nucleo familiare dell'imputata, nell'anno 2021, aveva percepito un reddito complessivo superiore a quello indicato dall'art. 76 d.P.R. 115/2002, pari a euro 17.550,16, superiore a quello dichiarato dalla Rega in sede di autocertificazione (euro 13.822,40).

2. La ricorrente articola due motivi, con i quali deduce: i) violazione del principio del contraddittorio statuito dagli artt. 101 e ss. cod. proc. civ.; ii) violazione di legge, per non aver considerato la variazione in diminuzione del reddito subito dal nucleo familiare della ricorrente nell'anno 2022; la Rega, in effetti, in sede di prima istanza aveva prodotto in atti l'ISEE dell'anno 2022, in cui veniva certificato che il reddito familiare aveva subito una variazione in diminuzione che le consentiva di accedere al beneficio.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il Ministero della Giustizia ha depositato una memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto.

Dagli atti si evince che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 20.9.2023, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.

Per contro, il ricorso per cassazione risulta depositato in data 11.10.2023, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 113 del d.P.R. 115/2002 ai fini della tempestività della presente impugnazione.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.Il ricorrente va anche condannato a rifondere al Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iktricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.

Così deciso in data 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. e este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal Tribunale di Napoli a seguito di istanza dell'Agenzia delle Entrate, essendo emerso che il nucleo familiare dell'imputata, nell'anno 2021, aveva percepito un reddito complessivo superiore a quello indicato dall'art. 76 d.P.R. 115/2002, pari a euro 17.550,16, superiore a quello dichiarato dalla Rega in sede di autocertificazione (euro 13.822,40). 2. La ricorrente articola due motivi, con i quali deduce: i) violazione del principio del contraddittorio statuito dagli artt. 101 e ss. cod. proc. civ.; ii) violazione di legge, per non aver considerato la variazione in diminuzione del reddito subito dal nucleo familiare della ricorrente nell'anno 2022; la Rega, in effetti, in sede di prima istanza aveva prodotto in atti l'ISEE dell'anno 2022, in cui veniva certificato che il reddito familiare aveva subito una variazione in diminuzione che le consentiva di accedere al beneficio. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il Ministero della Giustizia ha depositato una memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto. Dagli atti si evince che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 20.9.2023, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Per contro, il ricorso per cassazione risulta depositato in data 11.10.2023, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 113 del d.P.R. 115/2002 ai fini della tempestività della presente impugnazione. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.Il ricorrente va anche condannato a rifondere al Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iktricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in data 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. e este
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