CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto meramente rivalutativo, a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pp. 2- 3, ove si dà adeguatamente conto della ritenuta permanenza dell’occupazione per un tempo apprezzabile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, p. 3, hanno argomentatamente ritenuto l’abitualità della condotta (e, in primo grado, p. 4, era stata altresì sottolineata l’ininterrotta permanenza, anch’essa ostativa all’esimente; cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]