CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 06130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9257/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Catania presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3557 del 2016,depositata il 14 ottobre 2016 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia trae origine dall’impugnazione proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrateda parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione dell’atto di intimazione di pagamento n. 29320089016553944,relativo a cartella esattoriale emessa per la somma di euro € 9.812,68 dovuta per il mancato versamento delle imposte IRPEG e ILOR nell’anno di imposta 1991. 2. La CTP di Catania aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente ritenendo regolare la notificazione della cartella di pagamento prodromica all’intimazione di pagamento e tardiva l’impugnazione. La CTP aveva, altresì, ritenuto priva di fondamento probatorio l’eccezione di estinzione dell’obbligazione tributaria sollevata dalla ricorrente che sosteneva di essersi avvalsa delle agevolazioni previste dall’art. 9 comma 17 della legge n. 289 del 2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13.12.1990 a cui era stato consentito di estinguere le pretese tributarie mediante pagamento del 10% del singolo tributo iscritto a ruolo. 3. L’appello proposto dalla società contribuente era stato rigettato dalla CTR della Sicilia ritenendo che, avendo l’amministrazione finanziaria fornito prova della regolarità della notificazione della cartella prodromica, doveva ritenersi tardiva ed inammissibile l’impugnazione della intimazione di pagamento. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a tre motivi,e l’Agenzia delle Entrate si è difesa depositandoil controricorso. 5. Con atto depositato il 22gennaio 2024 la difesa della società ricorrente ha comunicato l’avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della propria assistita, con sentenza del Tribunale di Catania del 17.10.2023,ed ha richiesto la dichiarazione di interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza della difesa della società ricorrente di interruzione del giudizio a seguito dell’intervenuta sottoposizione della società ricorrente alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale in quanto,per la particolare struttura del giudizio di legittimità, non rilevano in questa fase gli eventi interruttivi del processo previsti dall’art. 299 c.p.c. Infatti, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la perdita di capacità della parte derivante dalla dichiarazione di fallimento o dalla sottoposizione alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale non produce l’interruzione del processo ( Cass.30785 del 2023; Cass. 6642 del 2024; Cass. n. 7477 del 2. Anche l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla difesa erariale, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in relazione alla mancata notificazione del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere disattesa. 2.1. La controricorrente ha sostenuto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, già partenel giudizio di appello e nel giudizio di primo grado, dovrebbe necessariamente partecipare anche al giudizio di cassazione perché sitratterebbe di cause inscindibili , ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 546 del 1992, in quanto l’oggetto del ricorso relativo all’impugnazione della cartella esattoriale riguarderebbe la posizione unitaria di una pluralità di soggetti. 2.2. Al riguardo, però, la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, nell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, non sussiste litisconsorzio necessario originario fra l’ente impositore e l’agente della riscossione che godono di legittimazione concorrente e possono essere convenuti indifferentemente dal contribuente (Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n. 277737 del 2024 ) e che, ove non sia ravvisabile,in relazione al successivo sviluppo del processo, il litisconsorzio processuale derivante dalla pregiudizialità delle decisioni assunte in relazione all’uno o all’altro dei soggetti convenuti, non sussiste l’inscindibilità delle cause che dà luogo alla necessaria integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione prevista dall’art. 331 c.p.c. 2.3. In particolare, la Corte, enunciando con riferimento all’appello un principio valido in generale per il giudizio di impugnazione, ha chiarito che il litisconsorzio tra Agenzia delle Entrate e il concessionario del servizio di riscossione,nel caso di evocazione in giudizio di entrambi nella precedente fasedi merito, sussiste nel giudizio di impugnazione solo nel caso di cause inscindibili per aver le censure investito oltre al merito della pretesa tributaria anche i vizi propri della cartella. Nella pronuncia a sezioni unite n. 11676del 2024 la Corte ha affermato, in particolare, che «il litisconsorzio in appello tra A.E. e concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per aver le censure investito, oltre al merito della pretesa tributaria, anche vizi propri della cartella, con la conseguenza che, nella specie, non investendo le censure vizi propri della cartella (per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto dallo stesso ricorso per cassazione), non vi è stata violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; e, ex multis, 9 maggio 2007, n. 10580; 3 gennaio 2014, n. 45; 12 novembre 2014,n. 24083; 27 ottobre 2017, n. 25588; 29 aprile 2020, n. 8329; 14 settembre 2020, n. 19074; 28 aprile 2021, n. 11165).» 2.4. Nel caso in esame i motivi di ricorso per cassazione sono rivolti solo a censurare la sentenza impugnata nella parte relativa alle decisioni assunte nel merito dell’obbligazione tributaria e non involgono minimamente la decisione assunta sulle contestazioni concernenti il vizio di notificazione della cartella esattoriale prodromica all’intimazione impugnata su cui il contribuente si è acquietato così rendendo inutile la prosecuzione del giudizio di impugnazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che nei precedenti gradi di giudizio si poneva come litisconsorte processuale. Ne deriva che, avendo la causa nei confronti dell ’ Agenzia delle Entrate Riscossione assunto in questa fase natura di causa scindibile soggetta alla disciplina dell’art. 332 c.p.c., ed essendole ormai preclusa per decorrenza del termine l’impugnazione della sentenza di appello, non sussiste alcuna necessità dell’ integrazione nei suoi confronti del contraddittorio. 2.5. Deve, quindi, procedersi all’esame dei motivi del ricorso per cassazione. 3. Con il primo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 36. comma 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’ art. 111 Cost. nonché art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per mancanza di qualsiasi pronuncia e motivazione sul motivo di appello relativo all’eccezione di estinzione del debito tributario, intervenuta a seguito del regolare pagamento delle somme dovute sulla base della disciplina del condono di cui all’art. di cuiall'art. 9 comma 7 della leggen. 289 del 2002 . 3.1. Il motivoda intendersi articolato con riferimento al vizio di omessa pronuncia, come si desume dal complesso delle argomentazioni svolte dal ricorrentea supporto della sua tesi difensiva, è fondato. 3.2. L’error in procedendo costituito dal vizio di omessa pronuncia in violazione della previsione dell’art. 112 c.p.c.ricorre allorché il giudice abbia mancato di pronunciare su una domanda o eccezione o su un motivo di appello propostodalla parte e la pronuncia non sia desumibile neanche per implicito dall’incompatibilità della decisione assunta con il loro accoglimento. 3.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, pur avendo riportato nella parte relativa allo svolgimento del processo,l’eccezione di estinzione del debito tributario in seno alla procedura di condono formulata dalla società contribuente con apposito motivo di appello, ha pronunciato il rigetto del gravame motivando solo con riferimento alla regolarità della notificazione della cartella prodromica all’intimazione impugnata,accertata sulla base della documentazione ritualmente acquisita. 3.4. La pronuncia attiene, quindi, solo all’aspetto impugnatorio del giudizio e non attinge neanche implicitamente il profilo dell’esame della fondatezza nel merito della pretesa tributaria in relazione all’eccezione di estinzione del debitotributario che la parte prospetta come intervenuta per effetto dell’adesione all’agevolazione dell'art. 9comma 7 della legge n. 289 del 2002, dopo la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta il 25 ottobre 2000. 3.5. Sussiste, pertanto, l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’intervenuta estinzione del debito tributario dopo la notificazione della cartella impugnatae la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia perché assuma una decisione debitamente motivata sull’eccezione di estinzione del debito tributario. 4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo ed il terzo motivo che, ribadiscono la denuncia del vizio di omessa pronuncia e, per il resto, attengono alla violazione della disciplina sostanziale dell’agevolazione prevista dall'art. 9comma 7 della legge n. 289 del 2002 per i soggetti colpiti dal sisma che ha interessato le province di [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa il 13 e 16 dicembre 1990, su cui la CTR ha omesso di pronunciare. 4.1. Infatti, con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 della legge n. 298 del 2002 per l’omessa pronuncia da parte della CTR sul motivo di appello relativo all’estinzione della pretesa tributaria per effetto dell’adesione al condono previsto dalla norma richiamata che consente ai soggetti colpiti dal sisma che ha interessato le province di [OSCURATO:PERSONA] e Siracura il 13 e 16 dicembre 1990 di definire in modo automatico la loro posizione relativa agli anni 1990,2001 e 1992 versando il 10% delle somme dovute a titolo di tributo. E , c on il terzo motivo, ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d. lgs. n. 546 del 1992 e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 115 c.p.c. per non aver la CTR pronunciato sull’eccezione di estinzione della pretesa tributaria per effetto del condono, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, e per non aver considerato l’intervenuto pagamento di tutte le somme dovute ai fini dell’estinzione del debito in virtù del condono di cui all’art. 9 comma 17 legge n. 289 del 2002 non contestato dall’Agenzia delle Entrate. 5.Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo e , assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo gr