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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28452/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

A. Piscino, (omessa motivazione in relazione al motivo n. 1 di appello, contenente la richiesta di proscioglimento per l'omesso accertamento sull'idoneità e funzionamento dell'arma) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto costituita da doglianza che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato e, comunque, fa riferimento all'omessa motivazione su un motivo di gravame a contenuto ipotetico, dunque inammissibile, sul quale alcuna motivazione era dovuta dal giudice di secondo grado (cfr. nel senso che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. A. Piscino, (omessa motivazione in relazione al motivo n. 1 di appello, contenente la richiesta di proscioglimento per l'omesso accertamento sull'idoneità e funzionamento dell'arma) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto costituita da doglianza che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato e, comunque, fa riferimento all'omessa motivazione su un motivo di gravame a contenuto ipotetico, dunque inammissibile, sul quale alcuna motivazione era dovuta dal giudice di secondo grado (cfr. nel senso che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28452/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris