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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 25393/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 5772-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore; -intimata - avverso la sentenza n. 28/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 23/08/1990, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la soc. [OSCURATO:SOCIETA], premettendo di avere con essa stipulato,in data 16/05/1990, un contratto avente ad oggetto la fornitura completa di un arredamento per bar, per il quale era stato versato un acconto di lire 13.090.000, mentre per la rimanenza del prezzo veniva pattuito il pagamento in 59 rate di lire 1.371.177, “con approvazione leasing”.

Premetteva altresì che all’atto della sottoscrizione del contratto la ditta fornitrice garantiva la copertura mediante leasing dell'intera operazione che la stessa si impegnava a procurare presso una società di propria fiducia.

Aggiungeval’attrice che , ricevuta medio tempo la disponibilità della merce,avendo riscontrato vizi qualitativi e quantitativi,provvedeva a sollevare le dovute contestazioni che venivano respinte dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale richiedeva il pagamento immediato in un'unica soluzione dell'importo di lire 54.592.000,riportando in fattura anche la merce di cui [OSCURATO:PERSONA] lamentava la mancata consegna,in quanto la società di leasing non aveva accolto la pratica di finanziamento.

Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno.

2. Nelle more del giudizio,svoltosi in contumacia della società convenuta, all'attrice veniva notificato ad istanza di questa un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento della predetta somma, cui la stessa si opponeva.

Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -3-

3. Dopo la riunione dei due giudizi, il procuratore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] atto dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della società sua assistita .

Riassunto il processo interrotto, si costituiva in giudizio la Curatela.

Alla successiva udienza l'attrice - opponente di chiarava di rinunciare alle domande contenute nell'atto di citazione comportanti la condanna della convenuta dichiarata fallita, avendo già proposto, per le somme di cui trattasi, richiesta di inserimento allo stato passivo e insisteva sulla sola richiesta di risoluzione contrattuale. 4.Con sentenza n. 5 35 / 2004, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le partie il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme versate in acconto con gli interessi legali fino alla dichiarazione di fallimento;revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Curateladel fallimento [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite.

5. Avverso tale decisione proponeva appello la C uratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA],rilevando in particolare l’inosservanza da parte del primo giudice della competenza funzionale e inderogabile del giudice fallimentare, cui la causa avrebbe dovuto essere rimessa.

6. Con sentenza n. 28/2017, la Corte di A ppello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava improcedibili le domande di risoluzione contrattuale e di opposizione al decreto ingiuntivo proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi riuniti,condannandola al pagamento delle spese di entrambe di entrambi i gradi.

Il giudice di seconde cure affermava in particolare che nel corso del giudizio di primo grado l'attrice Gioioso aveva Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -4- dichiarato di rinunciare a tutte le domande contenute nell'atto di citazione che avrebbero comportato una condanna per la fallita [OSCURATO:PERSONA], insistendo per la mera dichiarazione di risoluzione contrattuale, ma in sede di precisazione delle conclusioni, le pretese restitutorie e risarcitorie precedentemente rinunciate risultavano riproposte, determinando in questo modo la reviviscenza della questione di rito oggetto della censura sottoposta al suo esame.

7. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo è così rubricato: “Nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 co 1, n. 4, con violazione degli artt. 184 cpc (nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. 353/90) e 112 cpc, per avere il giudice di merito ritenuta la riproposizione da parte dell'attrice in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado delle domande di condanna alla restituzione dell'acconto versato e del risarcimento del danno, ciò nonostante vi fosse stata espressa rinuncia alle domande stesse da parte del procuratore che non le ha in effetti riproposte e per avere accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Curatela del fallimento della società, estendendola indistintamente a tutte le domande proposte dalla Gioioso, sebbene l'eccezione fosse riferita alla sola domanda di risoluzione contrattuale e non anche a quella di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -5- Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nel ritenere come riproposte le domande restitutorie e di condanna al risarcimento del danno, posto che il suo procuratore, nel riformulare le conclusioni, si era limitato adinsistere nella richiesta di risoluzione contrattuale chiedendo che venisse dichiarato il diritto al rimborso e al risarcimento del danno quale conseguenza automatica della declaratoria di risoluzione del contratto.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, posto che la Curatela appellante non ha articolato tra i motivi di gravame la richiesta di improcedibilità in sede ordinaria della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, travolta invece anch’essa dalla sentenza impugnata. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.72 comma 5 della legge fallimentare (come novellato dal d.lgs. 169/2007 ) in luogo del combinato disposto degli artt. 24, 52e 93 della legge fallimentare vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA],in relazione all'art. 360 co mma 1 n . 3 c.p.c. , nella parte in cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha considerato soggetta all'art.72 comma 5 L .

F . la domanda di risoluzione contrattuale proposta prima del fallimento e per l'effetto ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione di risoluzione proposta dinanzi al giudice ordinario,in quanto la stessa - ad avviso del giudice di secondo grado - risultava proposta unitamente alla consequenziale domanda restitutoria e di condanna.

Applicando erroneamente al caso di specie l'articolo 72 comma5 della legge fallimentare, come introdotto dal d. lgs. n. 169/2007, in luogo dell'art. 24 della legge fallimentare, che attrae alla competenza del tribunale che ha dichiarato il Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -6- fallimento tutte le azioni che ne derivano, la Corte di appello, secondo la ricorrente, non ha tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso da queste azioni quelle esperite nei confronti della curatela fallimentare ai fini della risoluzione contrattuale che il contraente in bonis ha iniziato prima della dichiarazione di fallimento. 3.-Il terzo motivo è volto a censurare la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 72 co mma 5 della legge fallimentare ( d . lgs. 169 / 2007 ) i n luogo del combinato disposto degli artt . 24 , 52, 93 LF vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento - violazione e falsa applicazione dell'art . 645 cpc - falsa applicazione degli artt. 24 , 52 , 93 LF - per avere dichiarato , applicando erroneamente l'articolo 72 co 5 della legge fallimentare testo novellato, in relazione all'art . 360 c o 1 n . 3 cpc, l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta davanti al giudic e ordinario dall a odierna ricorrente sig.ra G ioioso nei confr onti della [OSCURATO:PERSONA], riassunta nei confronti della curatela del fallimento della società opposta sempre dinanzi al giudice ordinario”.

Riproponendo argomentazioni già contenute nel primo motivo di ricorsoin ordine alla inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, dell’art. 72 comma 5 L.F.,la ricorrente deduce, quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato anch’esso improcedibile, che la Corte distrettuale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 645 c . p.c. e nella falsa applicazione degli artt. 24 e 93 della legge fallimentare, nella falsa applicazione del novellato art. 72 comma 5 della legge fallimentare,posto che la competenza del giudice ordinario deve anche pronunziarsi in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto nei confronti del fallimento, in nulla Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -7- differendo tale giudizio da una causa di accertamento e condanna per un credito del fallito, per la quale non ricorre ipotesi di competenza del tribunale fallimentare. 4.- Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato di avere notificat o la sentenza al la parte personalmente, senza specificare la data di questo adempimento e senza allegare al fascicolo copia della sentenza notificata.

La precisazione non assume rilevanza ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione.

La notifica alla parte non è infatti idonea afare decorrere il termine breve per l'impugnazione ( tra le tante: Cass. n. 455/2022 ) e il ricorso per cassazione in oggetto risulta ritualmente notificato alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore, entro il termine di un anno(oltre al periodo connesso alla sospensione feriale dei termini processuali), trattandosi di procedimento instaurato in primo grado in epoca anteriore al 2009 (cfr.art. 58 L. n. 69/2009). 5.-Ciò precisato, si può procedere allo scrutinio dei motivi del ricorso, che verte sul tema della competenza del tribunale fallimentare in presenza di una domanda risolutoria proposta prima della dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo è privo di fondamento.

È la stessa ricorrente a precisare che il suo procuratore, dopo avere rinunziato – alla udienza del 4.03.1998 - alle domande contenute nell'atto di citazione comportanti la condanna della convenuta dichiarata fallita,ossia quelle concernenti il rimborso delle somme corrisposte a titolo di anticipo e al risarcimento del danno, rassegnava le conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della ditta [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al contratto di cui è causa e quindi la pronuncia di Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -8- risoluzione del suddetto contratto e conseguentemente la dichiarazione che “[OSCURATO:PERSONA] ha diritto alla restituzione della somma di lire 13.090.000dalla stessa corrisposta alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di acconto, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria nonchéal risarcimento del danno”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi già prima dell’art. 72 comma 5 come introdotto dal d.lgs. n. 169/2007 (effettivamente inapplicabile al caso di specie, dato che la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] risale all’anno 1997), solo le domande principali (prodromiche) di risoluzione contrattuale trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio (tale non essendo il caso in esame, in cui è questione di fornitura di beni mobili) ”possono proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. legge fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria”(v.

Cass. n. 3953/2016).

La domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente non trova quindi ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto,quando però risulti “quesita”prima della sentenza dichiarativa del fallimento attraverso la trascrizione dellarelativa domanda giudiziale.

Gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione el'eventuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso,non possono per converso sopravvivere Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -9- in sede ordinaria e devonoessere fatte valere previa separazione delle cause e tramite le forme previste per la verifica dei crediti.

La riforma della legge fallimentare ha sostanzialmente confermato tali principi.

Resta pertanto di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (a tacere delle domande di dichiarazione dell’avvenuta risoluzione di diritto intervenuta prima della sentenza di fallimento, posto il richiamo contenuto nell’art. 72all’“azione di risoluzione”, profilo qui non rilevante), solo la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi).

A dispetto di quanto rilevato dalla ricorrente, tale ultima situazione non ricorre nel caso di specie, a nulla valendo l’affermazione che il diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, richiesti all’atto della precisazione delle conclusioni dalla parte costituita erano “conseguenza automatica, come per legge, della declaratoria di risoluzione del contratto”.

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice “ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.

Rientra, infatti, nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere, o no, la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa” (Cass. n. 2439/2006).

Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -10- La Corte territoriale ha quindi correttamente ritenuto che la riproposizione delle domande restitutorie e risarcitorie precedentemente rinunciate determinasse la vis attra c tiva del giudice fallimentare, con conseguente improcedibilità della domandaavanti al giudice ordinario.

La parte del motivo che lamenta l’erronea pronunzia in rito riguardo alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo viene rinviata dalla ricorrente ai motivi secondo e terzo (in realtà, a quest’ultimo motivo) e verrà quindi trattata infra. 6.-Anche il secondo motivo è infondato.

Necessita di un preventivo chiarimento la deduzione della ricorrente, secondo la quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato di considerare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che– nella previgenza dell’art. 72 comma 5 L.F. come introdotto dal d.lgs. n. 169 /200 7 - ha escluso dalle azioni attratte dalla competenza del tribunale fallimentare quelle esperite nei confronti della curatela ai fini della risoluzione contrattuale che il contraente in bonis ha iniziato prima della dichiarazione di fallimento, perché in tal caso il contraente adempiente ha già acquisito il diritto alla risoluzione antecedentemente all'ammissione del debitore alla procedura concorsuale, mediante la proposizione della domanda giudiziale in tempo anteriore allo stesso evento.

Tale affermazione è corretta solo di fronte alle domande giudiziali di risoluzione non solo proposte – ma anche trascritte - prima della dichiarazione di fallimento.

Solo queste possono infatti proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione.

Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -11- Come già precisato, siffatte enunciazioni sono proprie della giurisprudenza di legittimità anche in epoca antecedente alla riforma della legge fallimentare operata dal d.lgs. n. 169/2007.

Si veda, al riguardo, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2439/2006, citata in ricorso (va rilevato che i precedenti indicati dalla Gioioso in ricorso a sostegno dei suoi assunti riguardano proprio la proposizione di domande di risoluzione contrattuale antecedenti la dichiarazione di fallimento soggette a trascrizione).

Più di recenteè stato precisato che l'art. 72, quinto comma, secondo periodo L.F. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt.24 e 52 L.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non possa mai proseguire in sede di cognizione ordinaria, dovendo essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. legge fall. (Cass. n. 2990/2020).

Al di fuori della trascrizione della domanda giudiziale eseguita prima della dichiarazione di fallimento, come affermato da successivo precedente di questo Giudice, “è del tutto pacifico che deve essere sempre e comunque esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che, non trascritta, costituisca l'antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione” (Cass.n. 5368/2022), tanto che l’apparente divergenza tra i due orientamenti (quello espresso da sentenze come Cass. n. 3953/2016, cit., e quello fatto proprio da Cass. n. 2990/2020, cit.) viene in questione solo Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -12- ove si tratti di domanda di risoluzione trascritta prima del fallimento, in relazione alla possibilità di prosecuzione del giudizio di risoluzione nella sede propria anziché - come affermato dall'indirizzo più recente - in quella di verifica dei crediti(cfr. ancora Cass. n. 5368/2022, cit.).

Nel giudiziode quo è assodato che la domanda di risoluzione , come più volte affermato: (a) non era s oggetta a trascrizione per avere ad oggetto beni mobili; (b) non era stata formulata per conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi), giusta le conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente, per quanto già precisato in ordine al rigetto del primo motivo.

Alla luce di quanto precisato, la decisione assunta dalla Corte distrettualenon si pone affatto in netta violazione degli artt. 24 e 52 della L.F., né opera una falsa applicazione di queste norme, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, ma –a contrario - fa corretto impiego dei principi affermati da questa Suprema Corte in materia. 7.-Il terzo motivo merita invece accoglimento.

La Corte distrettuale ha errato nella parte in cui ha dichiarato improcedibile anche la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione (così Cass. 8693/2022; 35661/2022).

Ne deriva che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto – come nella specie - non determina l’improcedibilità dell’opposizione (per l’affermazione che solo qualora venga Ric. 2018 n. 05772 sez.

S2 -ud. 16-11-2022 -13- proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, il Tribunale ordinario rimane competente per l 'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale cfr. Cass.26993/2020).

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato peraltro richiesto dalla curatela fallimentare: riguardo alle controversie proposte dal fallimento, costituisce principio generale che le stesse non rientrano nella vis attractivadel giudice fallimentare, posto che in esse il curatore si ponequale semplice avente causa del fallito, facendo valere dirittipreesistenti al fallimento . 8.- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 5772-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore; -intimata - avverso la sentenza n. 28/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 23/08/1990, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la soc. [OSCURATO:SOCIETA], premettendo di avere con essa stipulato,in data 16/05/1990, un contratto avente ad oggetto la fornitura completa di un arredamento per bar, per il quale era stato versato un acconto di lire 13.090.000, mentre per la rimanenza del prezzo veniva pattuito il pagamento in 59 rate di lire 1.371.177, “con approvazione leasing”. Premetteva altresì che all’atto della sottoscrizione del contratto la ditta fornitrice garantiva la copertura mediante leasing dell'intera operazione che la stessa si impegnava a procurare presso una società di propria fiducia. Aggiungeval’attrice che , ricevuta medio tempo la disponibilità della merce,avendo riscontrato vizi qualitativi e quantitativi,provvedeva a sollevare le dovute contestazioni che venivano respinte dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale richiedeva il pagamento immediato in un'unica soluzione dell'importo di lire 54.592.000,riportando in fattura anche la merce di cui [OSCURATO:PERSONA] lamentava la mancata consegna,in quanto la società di leasing non aveva accolto la pratica di finanziamento. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno. 2. Nelle more del giudizio,svoltosi in contumacia della società convenuta, all'attrice veniva notificato ad istanza di questa un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale per il pagamento della predetta somma, cui la stessa si opponeva. Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -3- 3. Dopo la riunione dei due giudizi, il procuratore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] atto dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della società sua assistita . Riassunto il processo interrotto, si costituiva in giudizio la Curatela. Alla successiva udienza l'attrice - opponente di chiarava di rinunciare alle domande contenute nell'atto di citazione comportanti la condanna della convenuta dichiarata fallita, avendo già proposto, per le somme di cui trattasi, richiesta di inserimento allo stato passivo e insisteva sulla sola richiesta di risoluzione contrattuale. 4.Con sentenza n. 5 35 / 2004, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le partie il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme versate in acconto con gli interessi legali fino alla dichiarazione di fallimento;revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Curateladel fallimento [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite. 5. Avverso tale decisione proponeva appello la C uratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA],rilevando in particolare l’inosservanza da parte del primo giudice della competenza funzionale e inderogabile del giudice fallimentare, cui la causa avrebbe dovuto essere rimessa. 6. Con sentenza n. 28/2017, la Corte di A ppello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava improcedibili le domande di risoluzione contrattuale e di opposizione al decreto ingiuntivo proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi riuniti,condannandola al pagamento delle spese di entrambe di entrambi i gradi. Il giudice di seconde cure affermava in particolare che nel corso del giudizio di primo grado l'attrice Gioioso aveva Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -4- dichiarato di rinunciare a tutte le domande contenute nell'atto di citazione che avrebbero comportato una condanna per la fallita [OSCURATO:PERSONA], insistendo per la mera dichiarazione di risoluzione contrattuale, ma in sede di precisazione delle conclusioni, le pretese restitutorie e risarcitorie precedentemente rinunciate risultavano riproposte, determinando in questo modo la reviviscenza della questione di rito oggetto della censura sottoposta al suo esame. 7. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo è così rubricato: “Nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 co 1, n. 4, con violazione degli artt. 184 cpc (nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. 353/90) e 112 cpc, per avere il giudice di merito ritenuta la riproposizione da parte dell'attrice in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado delle domande di condanna alla restituzione dell'acconto versato e del risarcimento del danno, ciò nonostante vi fosse stata espressa rinuncia alle domande stesse da parte del procuratore che non le ha in effetti riproposte e per avere accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Curatela del fallimento della società, estendendola indistintamente a tutte le domande proposte dalla Gioioso, sebbene l'eccezione fosse riferita alla sola domanda di risoluzione contrattuale e non anche a quella di opposizione a decreto ingiuntivo”. Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -5- Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nel ritenere come riproposte le domande restitutorie e di condanna al risarcimento del danno, posto che il suo procuratore, nel riformulare le conclusioni, si era limitato adinsistere nella richiesta di risoluzione contrattuale chiedendo che venisse dichiarato il diritto al rimborso e al risarcimento del danno quale conseguenza automatica della declaratoria di risoluzione del contratto. Inoltre, il giudice di appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, posto che la Curatela appellante non ha articolato tra i motivi di gravame la richiesta di improcedibilità in sede ordinaria della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, travolta invece anch’essa dalla sentenza impugnata. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.72 comma 5 della legge fallimentare (come novellato dal d.lgs. 169/2007 ) in luogo del combinato disposto degli artt. 24, 52e 93 della legge fallimentare vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA],in relazione all'art. 360 co mma 1 n . 3 c.p.c. , nella parte in cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha considerato soggetta all'art.72 comma 5 L . F . la domanda di risoluzione contrattuale proposta prima del fallimento e per l'effetto ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione di risoluzione proposta dinanzi al giudice ordinario,in quanto la stessa - ad avviso del giudice di secondo grado - risultava proposta unitamente alla consequenziale domanda restitutoria e di condanna. Applicando erroneamente al caso di specie l'articolo 72 comma5 della legge fallimentare, come introdotto dal d. lgs. n. 169/2007, in luogo dell'art. 24 della legge fallimentare, che attrae alla competenza del tribunale che ha dichiarato il Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -6- fallimento tutte le azioni che ne derivano, la Corte di appello, secondo la ricorrente, non ha tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso da queste azioni quelle esperite nei confronti della curatela fallimentare ai fini della risoluzione contrattuale che il contraente in bonis ha iniziato prima della dichiarazione di fallimento. 3.-Il terzo motivo è volto a censurare la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 72 co mma 5 della legge fallimentare ( d . lgs. 169 / 2007 ) i n luogo del combinato disposto degli artt . 24 , 52, 93 LF vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento - violazione e falsa applicazione dell'art . 645 cpc - falsa applicazione degli artt. 24 , 52 , 93 LF - per avere dichiarato , applicando erroneamente l'articolo 72 co 5 della legge fallimentare testo novellato, in relazione all'art . 360 c o 1 n . 3 cpc, l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta davanti al giudic e ordinario dall a odierna ricorrente sig.ra G ioioso nei confr onti della [OSCURATO:PERSONA], riassunta nei confronti della curatela del fallimento della società opposta sempre dinanzi al giudice ordinario”. Riproponendo argomentazioni già contenute nel primo motivo di ricorsoin ordine alla inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, dell’art. 72 comma 5 L.F.,la ricorrente deduce, quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato anch’esso improcedibile, che la Corte distrettuale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 645 c . p.c. e nella falsa applicazione degli artt. 24 e 93 della legge fallimentare, nella falsa applicazione del novellato art. 72 comma 5 della legge fallimentare,posto che la competenza del giudice ordinario deve anche pronunziarsi in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto nei confronti del fallimento, in nulla Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -7- differendo tale giudizio da una causa di accertamento e condanna per un credito del fallito, per la quale non ricorre ipotesi di competenza del tribunale fallimentare. 4.- Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato di avere notificat o la sentenza al la parte personalmente, senza specificare la data di questo adempimento e senza allegare al fascicolo copia della sentenza notificata. La precisazione non assume rilevanza ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione. La notifica alla parte non è infatti idonea afare decorrere il termine breve per l'impugnazione ( tra le tante: Cass. n. 455/2022 ) e il ricorso per cassazione in oggetto risulta ritualmente notificato alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore, entro il termine di un anno(oltre al periodo connesso alla sospensione feriale dei termini processuali), trattandosi di procedimento instaurato in primo grado in epoca anteriore al 2009 (cfr.art. 58 L. n. 69/2009). 5.-Ciò precisato, si può procedere allo scrutinio dei motivi del ricorso, che verte sul tema della competenza del tribunale fallimentare in presenza di una domanda risolutoria proposta prima della dichiarazione di fallimento. Il primo motivo è privo di fondamento. È la stessa ricorrente a precisare che il suo procuratore, dopo avere rinunziato – alla udienza del 4.03.1998 - alle domande contenute nell'atto di citazione comportanti la condanna della convenuta dichiarata fallita,ossia quelle concernenti il rimborso delle somme corrisposte a titolo di anticipo e al risarcimento del danno, rassegnava le conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della ditta [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al contratto di cui è causa e quindi la pronuncia di Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -8- risoluzione del suddetto contratto e conseguentemente la dichiarazione che “[OSCURATO:PERSONA] ha diritto alla restituzione della somma di lire 13.090.000dalla stessa corrisposta alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di acconto, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria nonchéal risarcimento del danno”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi già prima dell’art. 72 comma 5 come introdotto dal d.lgs. n. 169/2007 (effettivamente inapplicabile al caso di specie, dato che la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] risale all’anno 1997), solo le domande principali (prodromiche) di risoluzione contrattuale trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio (tale non essendo il caso in esame, in cui è questione di fornitura di beni mobili) ”possono proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. legge fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria”(v. Cass. n. 3953/2016). La domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente non trova quindi ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto,quando però risulti “quesita”prima della sentenza dichiarativa del fallimento attraverso la trascrizione dellarelativa domanda giudiziale. Gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione el'eventuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso,non possono per converso sopravvivere Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -9- in sede ordinaria e devonoessere fatte valere previa separazione delle cause e tramite le forme previste per la verifica dei crediti. La riforma della legge fallimentare ha sostanzialmente confermato tali principi. Resta pertanto di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (a tacere delle domande di dichiarazione dell’avvenuta risoluzione di diritto intervenuta prima della sentenza di fallimento, posto il richiamo contenuto nell’art. 72all’“azione di risoluzione”, profilo qui non rilevante), solo la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi). A dispetto di quanto rilevato dalla ricorrente, tale ultima situazione non ricorre nel caso di specie, a nulla valendo l’affermazione che il diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, richiesti all’atto della precisazione delle conclusioni dalla parte costituita erano “conseguenza automatica, come per legge, della declaratoria di risoluzione del contratto”. La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice “ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata. Rientra, infatti, nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere, o no, la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa” (Cass. n. 2439/2006). Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -10- La Corte territoriale ha quindi correttamente ritenuto che la riproposizione delle domande restitutorie e risarcitorie precedentemente rinunciate determinasse la vis attra c tiva del giudice fallimentare, con conseguente improcedibilità della domandaavanti al giudice ordinario. La parte del motivo che lamenta l’erronea pronunzia in rito riguardo alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo viene rinviata dalla ricorrente ai motivi secondo e terzo (in realtà, a quest’ultimo motivo) e verrà quindi trattata infra. 6.-Anche il secondo motivo è infondato. Necessita di un preventivo chiarimento la deduzione della ricorrente, secondo la quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato di considerare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che– nella previgenza dell’art. 72 comma 5 L.F. come introdotto dal d.lgs. n. 169 /200 7 - ha escluso dalle azioni attratte dalla competenza del tribunale fallimentare quelle esperite nei confronti della curatela ai fini della risoluzione contrattuale che il contraente in bonis ha iniziato prima della dichiarazione di fallimento, perché in tal caso il contraente adempiente ha già acquisito il diritto alla risoluzione antecedentemente all'ammissione del debitore alla procedura concorsuale, mediante la proposizione della domanda giudiziale in tempo anteriore allo stesso evento. Tale affermazione è corretta solo di fronte alle domande giudiziali di risoluzione non solo proposte – ma anche trascritte - prima della dichiarazione di fallimento. Solo queste possono infatti proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione. Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -11- Come già precisato, siffatte enunciazioni sono proprie della giurisprudenza di legittimità anche in epoca antecedente alla riforma della legge fallimentare operata dal d.lgs. n. 169/2007. Si veda, al riguardo, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2439/2006, citata in ricorso (va rilevato che i precedenti indicati dalla Gioioso in ricorso a sostegno dei suoi assunti riguardano proprio la proposizione di domande di risoluzione contrattuale antecedenti la dichiarazione di fallimento soggette a trascrizione). Più di recenteè stato precisato che l'art. 72, quinto comma, secondo periodo L.F. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt.24 e 52 L.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non possa mai proseguire in sede di cognizione ordinaria, dovendo essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. legge fall. (Cass. n. 2990/2020). Al di fuori della trascrizione della domanda giudiziale eseguita prima della dichiarazione di fallimento, come affermato da successivo precedente di questo Giudice, “è del tutto pacifico che deve essere sempre e comunque esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che, non trascritta, costituisca l'antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione” (Cass.n. 5368/2022), tanto che l’apparente divergenza tra i due orientamenti (quello espresso da sentenze come Cass. n. 3953/2016, cit., e quello fatto proprio da Cass. n. 2990/2020, cit.) viene in questione solo Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -12- ove si tratti di domanda di risoluzione trascritta prima del fallimento, in relazione alla possibilità di prosecuzione del giudizio di risoluzione nella sede propria anziché - come affermato dall'indirizzo più recente - in quella di verifica dei crediti(cfr. ancora Cass. n. 5368/2022, cit.). Nel giudiziode quo è assodato che la domanda di risoluzione , come più volte affermato: (a) non era s oggetta a trascrizione per avere ad oggetto beni mobili; (b) non era stata formulata per conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi), giusta le conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente, per quanto già precisato in ordine al rigetto del primo motivo. Alla luce di quanto precisato, la decisione assunta dalla Corte distrettualenon si pone affatto in netta violazione degli artt. 24 e 52 della L.F., né opera una falsa applicazione di queste norme, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, ma –a contrario - fa corretto impiego dei principi affermati da questa Suprema Corte in materia. 7.-Il terzo motivo merita invece accoglimento. La Corte distrettuale ha errato nella parte in cui ha dichiarato improcedibile anche la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione (così Cass. 8693/2022; 35661/2022). Ne deriva che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto – come nella specie - non determina l’improcedibilità dell’opposizione (per l’affermazione che solo qualora venga Ric. 2018 n. 05772 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -13- proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, il Tribunale ordinario rimane competente per l 'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale cfr. Cass.26993/2020). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato peraltro richiesto dalla curatela fallimentare: riguardo alle controversie proposte dal fallimento, costituisce principio generale che le stesse non rientrano nella vis attractivadel giudice fallimentare, posto che in esse il curatore si ponequale semplice avente causa del fallito, facendo valere dirittipreesistenti al fallimento . 8.- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.