CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con il decreto impugnato la Corte d'appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, con il quale era stato confermato il giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], svolto con decreto n. 46/2012, con il quale il medesimo Tribunale aveva applicato al predetto Corvino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre. 2. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. F. Letizia, denunciando vizio (violazione dell'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 relativamente al giudizio di persistente ed attuale pericolosità del condannato) non consentito in sede di legittimità. 3. Ritenuto, infatti, che il motivo non scandisce la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato. 3.1.Rilevato, invero, che la Corte d'appello ha sottolineato che, pur partendo dall'esame del provvedimento con il quale era stata applicata la misura di prevenzione (che valorizzava l'inserimento di Corvino nel clan dei casalesi, con il preciso ruolo di raccogliere somme provenienti dalle estorsioni ai danni di esercizi commerciali, nonché la condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., alla pena di anni quattordici di reclusione), si era esclusa valenza decisiva al periodo di detenzione trascorso che, secondo la medesima Corte d'appello, non aveva inciso, escludendola, sulla pericolosità del condannato, nonostante l'esito positivo dell'intrapreso percorso; tanto in assenza, all'attualità, di allontanamento dal territorio ove si radicano le condotte illecite perpetrate, di lecita attività lavorativa, della sopravvivenza nel territorio di Casa! di Principe e zone limitrofe, di fenomeni camorristici radicati, ad onta della defezione o dell'arresto di alcuni dei componenti del sodalizio ivi operante. 3.2. Considerato invero, che le censure proposte, inerenti la carenza di presunzioni in materia di verifica all'attualità, della pericolosità sociale dell'indiziato di mafia, non si confrontano pienamente con la motivazione censurata, quanto a questi ultimi indici valorizzati dalla Corte d'appello e si concentra specificamente sul buon esito del percorso intrapreso dal Corvino durante la detenzione, considerato dalla Corte territoriale però soltanto quale mero avvio di un percorso rieducativo dagli esiti incerti per le ragioni concrete ampiamente indicate. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere est