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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 34809/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza emessa in data 23/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta a mezzo pec in data 05/07/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Potenza rigettava il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con cui era stata applicata al Page la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per plurime violazioni all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (capi 45, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97), nonché per la violazione della normativa sulle armi (capo 46), in Potenza tra l'agosto ed il dicembre 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti dì cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto con il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., si era sottolineata la cumulativa motivazione dell'ordinanza genetica, incongrua rispetto al Pace, soggetto estraneo al sodalizio mafioso e mai attinto da precedenti misure cautelari, come altri indagati, rispetto ai quali era stata fatta tale considerazione in tema di esigenze cautelari; il Tribunale del riesame si è, pertanto, limitato ad integrare la motivazione facendo ricorso al richiamo a due procedimento penali pendenti a carico del Pace, per rissa e per violazione alla normativa sugli stupefacenti; peraltro, nemmeno il Tribunale del riesame ha considerato la modestia delle cessioni e la loro collocazione in un arco temporale di soli quindici giorni, seguite da un lungo tempo silente, risultando del tutto insufficiente il richiamo alla conversazione intrattenuta dal Pace con il Vece, al quale lo stesso Tribunale del riesame ha concesso gli arresti domiciliari, con motivazione che, sul punto, risulta del tutto illogica rispetto alla valutazione del ruolo del Pace, sottoposto alla massima misura coercitiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, avendo il Pace rinunciato al ricorso.

Le ragioni poste a fondamento della rinuncia - basata sulla sostituzione della misura originariamente applicata con altra meno afflittiva - giustificano l'esclusione della condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e per la [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese processuali e per la [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza emessa in data 23/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta a mezzo pec in data 05/07/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Potenza rigettava il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con cui era stata applicata al Page la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per plurime violazioni all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (capi 45, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97), nonché per la violazione della normativa sulle armi (capo 46), in Potenza tra l'agosto ed il dicembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti dì cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto con il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., si era sottolineata la cumulativa motivazione dell'ordinanza genetica, incongrua rispetto al Pace, soggetto estraneo al sodalizio mafioso e mai attinto da precedenti misure cautelari, come altri indagati, rispetto ai quali era stata fatta tale considerazione in tema di esigenze cautelari; il Tribunale del riesame si è, pertanto, limitato ad integrare la motivazione facendo ricorso al richiamo a due procedimento penali pendenti a carico del Pace, per rissa e per violazione alla normativa sugli stupefacenti; peraltro, nemmeno il Tribunale del riesame ha considerato la modestia delle cessioni e la loro collocazione in un arco temporale di soli quindici giorni, seguite da un lungo tempo silente, risultando del tutto insufficiente il richiamo alla conversazione intrattenuta dal Pace con il Vece, al quale lo stesso Tribunale del riesame ha concesso gli arresti domiciliari, con motivazione che, sul punto, risulta del tutto illogica rispetto alla valutazione del ruolo del Pace, sottoposto alla massima misura coercitiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, avendo il Pace rinunciato al ricorso. Le ragioni poste a fondamento della rinuncia - basata sulla sostituzione della misura originariamente applicata con altra meno afflittiva - giustificano l'esclusione della condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e per la [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese processuali e per la [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere est
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