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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 28505/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 luglio 2023, il GIP del Tribunale di Genova applicava a [OSCURATO:PERSONA] (classe 2003), [OSCURATO:PERSONA] (accertato maggiorenne) e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444, cod. proc. pen. la pena di 3 anni di reclusione ed euro 12.000 di multa, esclusa la recidiva contestata e con il concorso di attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 TU Stup., per aver concorso illecitamente nella detenzione di 61 involucri si sostanza stupefacente del tipo eroina-morfina e di tipo crack/cocaina, oltre ad ulteriori involucri di sostanza analoga rinvenuti sulla persona dell'attuale ricor- rente, in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 8.03.2023.

Con la medesima sentenza veniva disposta la confisca e la distruzione dello stu- pefacente e del restante materiale in sequestro nonché la confisca e la devoluzione dell'Erario del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA]- kes propone ricorso per cassazione — unitamente .a [OSCURATO:PERSONA] (classe 2003) e [OSCURATO:PERSONA] (accertato maggiorenne) per i quali si è proceduto separatamente dinanzi a questa stessa Sezione all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 87 TU Stup., in ordine alla confisca della somma di denaro in sequestro.

In sintesi, premesso che la somma di 1100 euro venne sequestrata in oc- casione della perquisizione domiciliare svolta in data 8.03.2023, si duole la difesa del ricorrente per essere stata disposta dal giudice la confisca non avendo reso l'imputato alcuna giustificazione dalla provenienza del denaro.

Ritenuto sussi- stente il proprio interesse a ricorrere ex art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., nel merito la difesa sostiene non esservi alcuna prova che la somma sequestrata fosse provento di delitto, trattandosi peraltro di detenzione di stupefacente, e che, per- tanto, la stessa non avrebbe potuto essere disposta, non essendovi prova della ricorrenza di un caso di applicazione di misura di sicurezza patrimoniale compati- bile con il patteggiamento, in assenza di elementi che conducano con certezza alla provenienza illecita della somma, citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte.4

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19.02.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Secondo il PG, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il giu- dice del Tribunale genovese ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, disponendo -tra l'altro- la con- fisca della somma di denaro in sequestro.

La difesa lamenta la violazione di legge, chiedendo l'annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene di- sposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e, comunque, non coerente con quanto disposto dall'art. 240 c.p. attesa la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di sostanza stupefacente).

Trattasi di doglianza infondata poiché nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in. conformità all'art. 85 ,bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all'art. 240-bis c.p.

La moti- vazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, risulta idonea a giu- stificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti.

Invero così scrive il giudice: "(...) Il denaro, infine, in merito alla cui prove- nienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da ritenersi ... provento di spaccio...

".

Sul punto della sproporzione la difesa non ha eccepito alcunché limi- tandosi a sottolineare come il reato di detenzione finalizzata allo spaccio non con- sentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all'art.240 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.

2. Il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all'art. 85-bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all'art. 240-bis c.p.

Questa Corte ha già chiarito che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01 che, in motivazione, ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stu- pefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).

La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, ri- sulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti.

Invero così scrive il giudice: «(...) Il denaro, infine, in merito alla cui provenienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da rite- nersi ... provento di spaccio...».

Sul punto della sproporzione, infine, la difesa dei ricorrenti non ha eccepito alcunché limitandosi a sottolineare come il reato di de- tenzione finalizzata allo spaccio non consentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all'art. 240 c.p.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 luglio 2023, il GIP del Tribunale di Genova applicava a [OSCURATO:PERSONA] (classe 2003), [OSCURATO:PERSONA] (accertato maggiorenne) e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444, cod. proc. pen. la pena di 3 anni di reclusione ed euro 12.000 di multa, esclusa la recidiva contestata e con il concorso di attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 TU Stup., per aver concorso illecitamente nella detenzione di 61 involucri si sostanza stupefacente del tipo eroina-morfina e di tipo crack/cocaina, oltre ad ulteriori involucri di sostanza analoga rinvenuti sulla persona dell'attuale ricor- rente, in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 8.03.2023. Con la medesima sentenza veniva disposta la confisca e la distruzione dello stu- pefacente e del restante materiale in sequestro nonché la confisca e la devoluzione dell'Erario del denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA]- kes propone ricorso per cassazione — unitamente .a [OSCURATO:PERSONA] (classe 2003) e [OSCURATO:PERSONA] (accertato maggiorenne) per i quali si è proceduto separatamente dinanzi a questa stessa Sezione all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 87 TU Stup., in ordine alla confisca della somma di denaro in sequestro. In sintesi, premesso che la somma di 1100 euro venne sequestrata in oc- casione della perquisizione domiciliare svolta in data 8.03.2023, si duole la difesa del ricorrente per essere stata disposta dal giudice la confisca non avendo reso l'imputato alcuna giustificazione dalla provenienza del denaro. Ritenuto sussi- stente il proprio interesse a ricorrere ex art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., nel merito la difesa sostiene non esservi alcuna prova che la somma sequestrata fosse provento di delitto, trattandosi peraltro di detenzione di stupefacente, e che, per- tanto, la stessa non avrebbe potuto essere disposta, non essendovi prova della ricorrenza di un caso di applicazione di misura di sicurezza patrimoniale compati- bile con il patteggiamento, in assenza di elementi che conducano con certezza alla provenienza illecita della somma, citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte.4 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19.02.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo il PG, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il giu- dice del Tribunale genovese ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, disponendo -tra l'altro- la con- fisca della somma di denaro in sequestro. La difesa lamenta la violazione di legge, chiedendo l'annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene di- sposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e, comunque, non coerente con quanto disposto dall'art. 240 c.p. attesa la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di sostanza stupefacente). Trattasi di doglianza infondata poiché nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in. conformità all'art. 85 ,bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all'art. 240-bis c.p. La moti- vazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, risulta idonea a giu- stificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. Invero così scrive il giudice: "(...) Il denaro, infine, in merito alla cui prove- nienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da ritenersi ... provento di spaccio... ". Sul punto della sproporzione la difesa non ha eccepito alcunché limi- tandosi a sottolineare come il reato di detenzione finalizzata allo spaccio non con- sentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all'art.240 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile. 2. Il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all'art. 85-bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all'art. 240-bis c.p. Questa Corte ha già chiarito che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01 che, in motivazione, ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stu- pefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, ri- sulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. Invero così scrive il giudice: «(...) Il denaro, infine, in merito alla cui provenienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da rite- nersi ... provento di spaccio...». Sul punto della sproporzione, infine, la difesa dei ricorrenti non ha eccepito alcunché limitandosi a sottolineare come il reato di de- tenzione finalizzata allo spaccio non consentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all'art. 240 c.p. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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