CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui al capo F), così come riqualificato, è inammissibile, in quanto deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato (pagg. 5 e 6 della sentenza), sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, laddove il proscioglimento per mancanza di querela per il reato sub F) non esclude la fattispecie circostanziale (ex plurimis, Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456). Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e gli esiti della commisurazione della pena, è inammissibile, in quanto implicante questioni di merito e, comunque, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata a proposito della conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivato con riguardo all'estrema gravità della condotta) e della definizione del trattamento sanzionatorio (giustificato richiamando l'intensità del dolo e i precedenti dell'imputato) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d