CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto costituite o da mere doglianze in punto di fatto o dacritiche generiche e comunque manifestamente infondate, laddove denunziano vizimotivazionali.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti dellesentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, la distanza temporale tra le deliberazionicriminose dei reati, pur omogenei (violazioni dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286del 1998, commesse nel 2005, nel 2012 e nel 015), nonché l'assenza di circostanzeda cui desumere che il condannato, sin dalla ideazione del primo reato, avessecontestualmente programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81,secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizionedi specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonomerisoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di una sceltadi vita improntata al crimine (la durata necessariamente prolungata dell’attività diprocacciamento dei mezzi necessari per commettere ogni singolo reato conconseguente necessaria autonomia delle correlate deliberazioni criminose).2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito.Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzatoalla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quantopiù lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comuneesperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.Resta, dunque, solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza ancheassolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, delprovvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico nonconsiderato.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente