Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:684
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0494
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
5 settembre 2024 (
*1
)
«Impugnazione – Risorse proprie dell’Unione europea – Responsabilità finanziaria di uno Stato membro – Versamento alla [OSCURATO:PERSONA] europea degli importi corrispondenti a una perdita di risorse proprie – Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione – Obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di risorse proprie – Accertamento degli importi di risorse proprie – Iscrizione degli importi non riscossi nella contabilità B – Termini – Dispensa dalla messa a disposizione degli importi corrispondenti ai diritti accertati dichiarati irrecuperabili – Requisiti»
Nella causa C‑494/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J.-P. Keppenne, T. Materne e P. Němečková, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Repubblica ceca
, rappresentata da L. Březinová, O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado,
sostenuta da:
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato da M.K. Bulterman, A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti,
interveniente in sede d’impugnazione,
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio
, rappresentato inizialmente da S. Baeyens e J.-C. Halleux, successivamente da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti,
Repubblica di Polonia
, rappresentata da B. Majczyna, A. Kramarczyk-Szaładzińska e R. Stańczyk, in qualità di agenti,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2024,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑151/20
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2022:281
), con la quale quest’ultimo ha accolto parzialmente il ricorso della Repubblica ceca fondato sull’articolo 268 TFUE e diretto a ottenere la restituzione della somma di 40482255 corone ceche (CZK) (circa EUR 1,6 milioni) versata a titolo delle risorse proprie dell’Unione europea.
Contesto normativo
Codice doganale
2
L’articolo 217, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
GU 1992, L 302, pag. 1
; in prosieguo: il «codice doganale»), applicabile all’epoca dei fatti all’origine della controversia, così prevedeva:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».
3
L’articolo 218 del codice doganale così recitava:
«1. Quando un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall’ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all’importazione o da qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell’importo corrispondente a questa obbligazione deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce.
(...)
3. In caso di nascita di un’obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è in grado di:
a)
calcolare l’importo dei dazi considerati, e
b)
determinare il debitore».
Regolamento (CE) n. 515/97
4
L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alla collaborazione tra queste e la [OSCURATO:PERSONA] per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (
GU 1997, L 82, pag. 1
), dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l’osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola».
5
L’articolo 20 di detto regolamento enuncia quanto segue:
«1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare alle condizioni di cui all’articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrative in paesi terzi in coordinamento e stretta cooperazione con le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
2. Le missioni comunitarie nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:
a)
la missione può essere effettuata su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], eventualmente in base ad elementi informativi forniti dal Parlamento europeo, ovvero su richiesta di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri;
b)
partecipano alle missioni agenti della [OSCURATO:PERSONA] nominati a tale scopo e agenti a tal fine nominati dallo o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati;
(...)
3. [OSCURATO:PERSONA] comunica agli [OSCURATO:PERSONA] membri e al Parlamento europeo i risultati delle missioni svolte a norma del presente articolo».
6
L’articolo 45, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento dispone quanto segue:
«Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato, ivi compresi i dati memorizzati nel [sistema informativo doganale]. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute o dalle disposizioni corrispondenti che si applicano agli organi comunitari».
Regolamento (CE) n. 1073/1999
7
Ai sensi dei considerando 1, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (
GU 1999, L 136, pag. 1
), applicabile alla data dei fatti all’origine della controversia:
«(1)
[C]onsiderando che le istituzioni e gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari comunitari; (...)
(...)
(3)
considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi disponibili per conseguire tali obiettivi, tenuto conto in particolare del compito di svolgere indagini conferito a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l’equilibrio delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;
(...)
(16)
considerando che, affinché si tenga conto dei risultati delle indagini svolte dagli agenti dell’Ufficio [europeo per la lotta antifrode (OLAF)] e affinché vengano presi i provvedimenti che risultino necessari, si deve prevedere che le relazioni possano costituire elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari; che, a tale scopo, dette relazioni vanno redatte tenendo conto dei criteri di elaborazione delle relazioni amministrative nazionali (...)».
8
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento medesimo così disponeva:
«1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l’[OLAF] esercita le competenze di indagine conferite alla [OSCURATO:PERSONA] dalla normativa comunitaria e dagli accordi vigenti in questi settori.
2. L’[OLAF] apporta il contributo della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L’[OLAF] contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea».
9
L’articolo 9 di detto regolamento, intitolato «Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini», ai paragrafi 1 e 3 così disponeva:
«1. Al termine di un’indagine, l’[OLAF] redige sotto l’autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l’eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell’[OLAF] sui provvedimenti da prendere.
2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.
3. La relazione redatta in seguito a un’indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati in base alla regolamentazione relativa alle indagini esterne».
10
L’articolo 10 del medesimo regolamento, relativo alla trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF, al paragrafo 1 enunciava quanto segue:
«Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 [del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (
GU 1996, L 292, pag. 2
)], l’[OLAF] può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne».
Decisioni 2000/597/CE, Euratom e 2007/436/CE, Euratom
11
Per quanto riguarda il periodo oggetto dei fatti all’origine della controversia, sono state applicate in successione due decisioni relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione, vale a dire la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (
GU 2000, L 253, pag. 42
), poi, a partire dal 1
o
gennaio 2007, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (
GU 2007, L 163, pag. 17
).
12
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/597, il cui contenuto è stato ripreso, in sostanza, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione le entrate provenienti, in particolare, «dai dazi della tariffa doganale comune e da altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni [dell’Unione] sugli scambi con i paesi terzi».
13
L’articolo 8, paragrafo 1, primo e terzo comma, della decisione 2000/597 e l’articolo 8, paragrafo 1, primo e terzo comma, della decisione 2007/436 prevedono, da un lato, che tali risorse proprie dell’Unione siano riscosse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, che sono, eventualmente, adattate alle esigenze della normativa dell’Unione e, dall’altro lato, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettano tali risorse a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
Regolamento n. 1150/2000
14
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436 (
GU 2000, L 130, pag. 1
), è il risultato di due modifiche introdotte, nel corso del periodo oggetto dei fatti all’origine della controversia, rispettivamente, con effetto dal 28 novembre 2004, dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 (
GU 2004, L 352, pag. 1
), e, con effetto dal 1
o
gennaio 2007, dal regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009 (
GU 2009, L 36, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1150/2000»).
15
L’articolo 2 del regolamento n. 1150/2000 enunciava, al suo paragrafo 1, che un diritto dell’Unione sulle risorse proprie «è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo». Tale articolo 2, precisava, al suo paragrafo 2, primo comma, che «[l]a data da considerare per l’accertamento di cui al precedente paragrafo è quella della registrazione prevista dalla normativa doganale». Infine, detto articolo 2, indicava, al paragrafo 3, primo comma, che «[n]ei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l’obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all’autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente».
16
L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevedeva quanto segue:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
(...)
3.
a)
Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità [usualmente denominata “contabilità A”] al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b)
I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata [usualmente denominata “contabilità B”] entro il termine previsto alla lettera a). [OSCURATO:PERSONA] membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte
(...)».
17
L’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento disponeva quanto segue:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della [OSCURATO:PERSONA] presso il Tesoro o l’organismo da esso designato».
18
L’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, stabiliva, in particolare, il termine per accreditare le risorse proprie sul conto di cui all’articolo 9 dello stesso, mentre il suo articolo 11 disponeva che ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di mora.
19
L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento prevedeva quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:
a)
o per cause di forza maggiore;
b)
o per altri motivi che non sono loro imputabili.
Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell’autorità amministrativa competente che constata l’impossibilità del recupero.
Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l’importo è stato accertato a norma dell’articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.
In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest’ultimo non saldi il debito.
Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell’allegato dell’estratto trimestrale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell’estratto trimestrale di cui all’articolo 6, paragrafo 5».
Fatti
20
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata e, nella parte in cui riguardano l’impugnazione di cui trattasi, possono essere sintetizzati come segue.
21
Tra il 2 e il 26 novembre 2007, l’OLAF ha svolto una missione comunitaria di cooperazione e di indagine amministrativa in Laos, alla quale ha partecipato una rappresentante delle autorità doganali ceche (in prosieguo: la «missione ispettiva»). L’indagine riguardava verifiche relative all’importazione, in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, di accendini tascabili a pietra focaia, a gas, non ricaricabili (in prosieguo: gli «accendini tascabili») provenienti dal Laos, nel corso del periodo compreso tra il 2004 e il 2007. Il 15 novembre 2007 è stato redatto un documento intitolato «agreed joint minutes», firmato da tutti i membri della missione nonché dalle autorità laotiane competenti (in prosieguo: il «verbale del 15 novembre 2007»).
22
Il 30 maggio 2008, a seguito della missione ispettiva, l’OLAF ha adottato una relazione di fine missione (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»). Quest’ultima è stata trasmessa alla Repubblica ceca, nella versione in tedesco, in inglese e in francese, il 9 luglio 2008. La relazione finale d’indagine è stata adottata dall’OLAF il 10 dicembre 2008.
23
Dalle conclusioni della relazione dell’OLAF risulta che, durante il periodo coperto da tale relazione, la Baide lighter Industry (LAO) Co., Ltd. (in prosieguo: la «BAIDE») ha importato accendini tascabili originari della Cina, ma presentati in dogana come provenienti dal Laos, eludendo così il dazio antidumping dell’Unioneapplicabile agli accendini tascabili di origine cinese.
24
Nella relazione dell’OLAF si affermava che «gli elementi di prova dell’origine cinese accertati nel corso della missione ispettiva bastavano a far sì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avviassero un procedimento amministrativo di accertamento fiscale». Secondo la relazione, era necessario «che gli [OSCURATO:PERSONA] membri attuassero verifiche a posteriori e, se del caso, indagini sugli importatori interessati e che essi avviassero, con urgenza, un procedimento di recupero, ove ciò non fosse già avvenuto».
25
Le conclusioni della relazione dell’OLAF riguardavano in particolare 28 casi di importazioni da parte della BAIDE di accendini tascabili nella Repubblica ceca effettuate e immesse in libera pratica tra il 26 settembre 2005 e il 1
o
marzo 2007 (in prosieguo: le «importazioni controverse»).
26
Gli uffici doganali cechi competenti hanno adottato misure per procedere alla rettifica e al recupero fiscale in questi casi. Tuttavia, non è stato possibile, in tutti i suddetti casi, effettuare la rettifica e recuperare tutti i diritti accertati.
27
Tra il 22 settembre 2008 e il 18 febbraio 2009, le somme corrispondenti ai diritti accertati, ma non ancora riscossi, per le importazioni controverse sono state iscritte nella contabilità B.
28
Poi, tra il novembre 2013 e il novembre 2014, la Repubblica ceca, conformemente alla normativa applicabile, ha iscritto nel sistema di informazione WOMIS (
Write-[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
) i casi di impossibilità di recupero dell’importo delle risorse proprie dell’Unione.
29
La Repubblica ceca ha, inoltre, chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di essere dispensata dal suo obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie dell’Unione menzionate al precedente punto della presente sentenza.
30
Con lettera del 20 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica ceca, in risposta a tale richiesta, che le condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000 non erano soddisfatte in alcuno dei casi in questione. Essa ha, di conseguenza, invitato le autorità ceche ad adottare le misure necessarie affinché fosse accreditato sul conto della [OSCURATO:PERSONA] l’importo di CZK 53976340 (circa EUR 2,1 milioni), entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui detta lettera è stata inviata.
31
Il 17 marzo 2015 la Repubblica ceca ha versato il 75% di tale importo sul conto della [OSCURATO:PERSONA] previsto a tal fine, previa deduzione delle spese di riscossione corrispondenti al 25% di detto importo, vale a dire una somma di CZK 40482255 (circa EUR 1,6 milioni). Precedentemente, con lettera del 27 febbraio 2015, la Repubblica ceca ha espresso riserve, indicando alla [OSCURATO:PERSONA] che si trattava di un versamento in via provvisoria, fatta salva la fondatezza delle richieste di tale autorità, al fine di evitare di essere assoggettata al pagamento degli interessi previsti dall’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
32
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2020, la Repubblica ceca ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE e diretto a ottenere la restituzione della somma di CZK 40482255 (circa EUR 1,6 milioni) per arricchimento senza causa dell’Unione.
33
Con decisioni del 16 settembre 2020, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica di Polonia ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca.
34
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto parzialmente le domande della Repubblica ceca. Esso ha accolto il ricorso nella parte in cui è diretto alla restituzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della somma di CZK 17828399,66 (circa EUR 700000) versata a titolo delle risorse proprie dell’Unione (punto 1 del dispositivo) e ha respinto il ricorso quanto al resto (punto 2 del dispositivo).
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
35
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;
–
respingere il ricorso della Repubblica ceca nella causa T‑151/20 o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini della decisione sulle parti dei motivi di impugnazione non ancora esaminate, e
–
qualora la Corte statuisca definitivamente sulla controversia, condannare la Repubblica ceca a farsi carico delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e nel procedimento di impugnazione, oppure, qualora la causa fosse rinviata dinanzi al Tribunale, riservare la decisione sulle spese.
36
La Repubblica ceca chiede che la Corte voglia:
–
dichiarare irricevibile l’impugnazione o, in subordine, infondata e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica di Polonia chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
38
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l’11 gennaio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nell’ambito dell’impugnazione di cui trattasi a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca. Con decisione del 13 febbraio 2023, il presidente della Corte ha accolto tale istanza. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato alcuna memoria di intervento.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
39
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2024, la Repubblica ceca ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
40
A sostegno di tale domanda, la Repubblica ceca fa valere che le conclusioni dell’avvocata generale si basano, per quanto riguarda la valutazione del secondo motivo di impugnazione, su un’erronea comprensione dei fatti. Infatti, quest’ultima avrebbe considerato, al paragrafo 133 di tali conclusioni, che tale Stato membro non aveva assunto né un atteggiamento proattivo né chiesto le informazioni necessarie all’OLAF e, ai paragrafi 138 e 143 di dette conclusioni, che detto Stato membro si era limitato ad attendere passivamente la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF. Orbene, tali affermazioni non sarebbero sostenute dai fatti constatati dal Tribunale, segnatamente ai punti da 99 a 103, 122 e 124 della sentenza impugnata. Sarebbe pertanto necessario chiarire questi diversi aspetti.
41
A tale proposito, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato ancora oggetto di discussione tra le parti.
42
Peraltro, occorre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà per le parti interessate di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/22 P e C‑77/22 P
,
EU:C:2023:570
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/BCE,
C‑256/22 P
,
EU:C:2024:125
, punti
29
e
30
e giurisprudenza ivi citata).
43
Orbene, dai motivi dedotti a sostegno della domanda di riapertura della fase orale del procedimento risulta che la Repubblica ceca intende unicamente rispondere a talune valutazioni di fatto effettuate dall’avvocata generale nelle sue conclusioni, il che non costituisce un motivo di riapertura della fase orale del procedimento.
44
In tali circostanze, la Corte, sentita l’avvocata generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sull’impugnazione
45
A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.
46
La Repubblica ceca contesta, in via preliminare, la ricevibilità di ciascuno di tali motivi e, pertanto, del ricorso nella sua interezza.
47
A tale proposito, è opportuno esaminare la contestazione della ricevibilità nell’ambito dell’esame di ciascuno di tali motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
48
Con il primo motivo sollevato a sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti da 85 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000. Tale motivo è suddiviso in due parti.
49
Con la prima parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti 88, 90 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000.
50
A tale proposito, essa sottolinea che, per quanto riguarda i dazi doganali, ogni Stato membro, che è responsabile della gestione del sistema delle risorse proprie, è tenuto, di propria iniziativa e nei termini previsti dal diritto dell’Unione, ad effettuare tre operazioni successive, vale a dire l’accertamento dei diritti, la loro iscrizione nella contabilità A o B e la loro messa a disposizione, previste rispettivamente agli articoli 2, 6 e 10 del regolamento n. 1150/2000. Tali operazioni sarebbero così strettamente collegate che l’inosservanza delle norme o dei termini applicabili ad una di esse si ripercuoterebbe inevitabilmente sulle operazioni a valle.
51
L’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, prevederebbe una dispensa da tale obbligo di mettere a disposizione. Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, una siffatta dispensa presupporrebbe, oltre al rispetto delle condizioni enunciate in tale disposizione, l’iscrizione dei diritti nella contabilità B.
52
Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di tener conto del fatto che, secondo il punto 69 della sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
), la regolarità dell’iscrizione implica altresì che detta iscrizione sia effettuata «nel rispetto del diritto dell’Unione». Tale esigenza riguarderebbe non solo il rispetto dei termini di iscrizione dei diritti nella contabilità A o B, ma anche l’accertamento dei diritti non appena sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa doganale.
53
Pertanto, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, l’iscrizione dei diritti in questione nella contabilità B entro un termine calcolato dalla data tardiva, in cui tali diritti sono stati effettivamente accertati, non può essere regolare. A tale proposito, la circostanza che, secondo il Tribunale, l’iscrizione nella contabilità B sia un’«operazione puramente contabile», non sarebbe pertinente.
54
Con la seconda parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso, ai punti da 85 a 88 e 93 della sentenza impugnata, un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 1150/2000.
55
In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale disposizione non è applicabile in caso di iscrizione irregolare nella contabilità B. Orbene, un’iscrizione sarebbe irregolare quando, come nel caso di specie, i diritti sono stati accertati tardivamente ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento.
56
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel caso dell’inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, lo Stato membro debba mettere a disposizione dell’Unione l’importo corrispondente ai diritti accertati tardivamente. L’impoverimento di tale Stato membro, così come il correlato arricchimento dell’Unione, troverebbero quindi la loro giustificazione nell’obbligo di messa a disposizione.
57
Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto avendo respinto, ai punti da 85 a 88 della sentenza impugnata, l’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] e avendo limitato la propria analisi, al punto 87 di tale sentenza, al solo rispetto dei termini di cui all’articolo 6 del regolamento n. 1150/2000. Ne conseguirebbe altresì che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale al punto 88 di detta sentenza, spetta allo Stato membro determinare che l’insieme delle operazioni relative alle risorse proprie sono state realizzate nel rispetto delle norme rilevanti, dei termini e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
58
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione accolta dal Tribunale può comportare conseguenze pregiudizievoli per gli interessi finanziari dell’Unione.
59
La Repubblica ceca replica che il primo motivo è irricevibile in quanto non rispetta i requisiti dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Infatti, la struttura e il contenuto degli argomenti sollevati a sostegno di tale motivo non corrisponderebbero alla delimitazione di tale motivo come effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
60
Più specificamente, essa avrebbe dedotto argomenti privi di ogni collegamento con la contestazione della qualificazione dell’iscrizione dei diritti di cui trattasi nella contabilità B come «operazione puramente contabile» e si sarebbe contraddetta per quanto riguarda la pertinenza di tale qualificazione. Essa avrebbe omesso di dedurre argomenti concreti a sostegno di tale censura e dell’affermazione secondo cui la Repubblica ceca avrebbe dovuto dimostrare che l’intero processo di accertamento, riscossione e messa a disposizione dei diritti sulle risorse proprie era perfetto. I titoli delle due parti del presente motivo non corrisponderebbero al contenuto delle stesse. Gli unici argomenti di merito dedotti riguarderebbero non il rispetto del termine di iscrizione dei diritti nella contabilità B, bensì il loro accertamento in tempo utile e le conseguenze di un accertamento tardivo, il che non rientrerebbe nei punti da 85 a 93 della sentenza impugnata e sarebbe peraltro oggetto del secondo motivo. Inoltre, dal primo motivo non risulterebbe chiaramente se la [OSCURATO:PERSONA] prevede un’iscrizione tardiva dei diritti nella contabilità B o se ritenga che tali diritti non possano in alcun modo essere iscritti in tale contabilità in caso di irregolarità.
61
In ogni caso, il primo motivo di impugnazione sarebbe anche infondato.
62
A tale proposito, la Repubblica ceca rileva, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 prevede espressamente che il termine di iscrizione dei diritti nella contabilità B è calcolato dal momento in cui «ha avuto luogo l’accertamento» e, quindi, dal momento dell’accertamento effettivo di tali diritti. Né il tenore letterale né la finalità dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento impedirebbero l’applicazione di tale disposizione in caso di iscrizione tardiva di tali diritti nella contabilità B. L’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] contraddirebbe la finalità di tale disposizione, poiché sarebbe tale da privare uno Stato membro dell’esonero dall’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie, quando si trovi nell’impossibilità di riscuotere i diritti per ragioni di forza maggiore o per motivi che non gli sono imputabili. L’iscrizione nella contabilità B sarebbe effettivamente un’operazione puramente contabile.
63
In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene che, nella sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
), la Corte si è pronunciata sui requisiti sostanziali dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000 in un contesto particolare caratterizzato da atteggiamenti fraudolenti imputabili allo Stato membro interessato. Alla luce di tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dedurre da tale sentenza che l’iscrizione dei diritti di cui trattasi nella contabilità B, in tempo utile e in un termine calcolato a partire dalla data in cui tali diritti avrebbero dovuto essere accertati, costituisce un presupposto per l’applicazione di tale disposizione. La Corte non avrebbe esaminato né il calcolo del termine di iscrizione nella contabilità B né le conseguenze di una siffatta iscrizione tardiva.
64
In terzo luogo, la Repubblica ceca sostiene che la sentenza impugnata non produce conseguenze pregiudizievoli per il bilancio dell’Unione.
65
In quarto luogo, la Repubblica ceca fa valere che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui uno Stato membro deve dimostrare, nell’ambito di un’azione di ripetizione dell’indebito, che tutto il procedimento doganale è stato svolto in conformità alle norme, correttamente, in tempo utile e nel rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, non ha alcun rapporto con il merito del primo motivo.
66
Anche il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica di Polonia chiedono il rigetto del primo motivo in quanto infondato.
67
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio osserva che il termine di iscrizione di un debito nella contabilità B decorre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1150/200, dalla data dell’accertamento di tale debito. Pertanto, potrebbe esservi un’iscrizione tardiva nella contabilità B solo nel caso di accertamento tardivo del debito in questione. Orbene, nella specie, dal punto 92 della sentenza impugnata deriverebbe che l’accertamento dei suddetti diritti non è stato tardivo.
68
Peraltro, un’iscrizione tardiva non escluderebbe automaticamente la possibilità di avvalersi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000. Infatti, il punto 69 della sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
), dovrebbe essere letto nel contesto della causa che ha dato luogo a tale sentenza, nel senso che esso riguarda unicamente la situazione in cui un debito accertato è riportato nella contabilità B anche se non soddisfa le condizioni sostanziali a tal fine.
69
La Repubblica di Polonia sostiene altresì, in sostanza, quest’ultimo argomento relativo alla portata del punto 69 della sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
).
70
Essa aggiunge che il termine di accertamento dei diritti doganali non si fonda su un criterio obiettivo e preciso, tenuto conto dell’espressione, vaga e soggettiva «poter calcolare», di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000. In pratica, la [OSCURATO:PERSONA] determinerebbe in modo arbitrario il momento in cui si ritiene che le autorità doganali nazionali possano calcolare e, quindi, accertare, i diritti doganali. Per evitare l’arbitrarietà, il termine previsto all’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere calcolato a partire dalla data in cui i diritti doganali sono effettivamente accertati.
71
Infine, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione non sarebbe pertinente, in quanto le controversie sulle risorse proprie tradizionali rappresenterebbero solo una piccola porzione dell’insieme delle cause relative ai contributi degli [OSCURATO:PERSONA] membri a titolo delle risorse proprie e non potrebbero, quindi, mettere in discussione il sistema di finanziamento dell’Unione. Ciò varrebbe a maggior ragione in quanto ogni messa a disposizione tardiva di risorse proprie esporrebbe lo Stato membro interessato all’obbligo di pagare interessi di mora, conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.
Giudizio della Corte
–
Sulla ricevibilità
72
Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenze del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑373/17 P
,
EU:C:2018:756
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata, e del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑666/19 P
,
EU:C:2022:323
, punto
186
).
73
A tale proposito, un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare dato che gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di detta impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo, non soddisfa i requisiti rammentati al precedente punto della presente sentenza e deve essere dichiarato irricevibile (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑666/19 P
,
EU:C:2022:323
, punto
187
).
74
Nella specie, nel suo ricorso di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] individua in modo preciso e univoco i punti della sentenza impugnata che contesta con il primo motivo di impugnazione ed espone le ragioni per cui ritiene che le valutazioni contenute in tali punti siano viziate da errori di diritto che essa espone altrettanto chiaramente.
75
In aggiunta, deriva dagli scritti della Repubblica ceca che essa è stata in grado di comprendere l’oggetto di tale primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e di presentare i suoi argomenti difensivi.
76
Pertanto, il primo motivo di impugnazione è ricevibile.
–
Nel merito
77
Con le due parti del primo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione, che sono strettamente collegate e devono quindi essere esaminate congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti da 85 a 93 della sentenza impugnata.
78
In tali punti, il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, la Repubblica ceca non poteva, nel caso di specie, beneficiare della dispensa, prevista all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, dall’obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie, per il motivo che, a causa dell’accertamento tardivo dei diritti in questione a titolo dell’articolo 2 di detto regolamento, tali diritti non erano stati regolarmente iscritti nella contabilità B ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di cui trattasi.
79
Il ragionamento del Tribunale è fondato, a tale riguardo, su due motivi di cui la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza con il presente motivo di impugnazione.
80
Da un lato, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 86 a 88 della sentenza impugnata, che l’argomento di tale istituzione era inconferente. A tale titolo, esso ha rilevato che, nell’ambito di un’azione fondata sull’arricchimento senza causa dell’Unione, «non si può (...) pretendere che la Repubblica ceca (...) dimostri (...) che “il complesso dell’iter di recupero del credito e delle operazioni relative alle risorse proprie si è svolto conformemente a tutte le norme, correttamente, in tempo utile e nel rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’Unione”». Secondo il Tribunale, infatti, la messa a disposizione di risorse proprie non trova giustificazione nell’obbligo di rispettare i termini previsti dall’articolo 6 del regolamento n. 1150/2000, la cui inosservanza non porta ad alcun versamento, neppure a quello di interessi di mora.
81
Dall’altro lato, il Tribunale ha considerato, ai punti da 89 a 92 di tale sentenza, che, in ogni caso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1150/2000, i termini di iscrizione dei diritti nella contabilità B devono essere calcolati a partire non dalla data in cui i diritti in questione avrebbero dovuto essere accertati, conformemente all’articolo 2 di tale regolamento, bensì dalla data in cui tali diritti sono stati effettivamente accertati. Orbene, tale condizione è soddisfatta nel caso di specie.
82
Per valutare la fondatezza di tali motivi alla luce degli argomenti delle parti, occorre ricordare, in primo luogo, le norme in materia di prova applicabili ad un’azione fondata su un arricchimento senza causa dell’Unione.
83
Secondo la giurisprudenza della Corte, un tale ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, richiede la prova dell’arricchimento senza una valida base giuridica del convenuto, e quella dell’impoverimento del ricorrente correlato a detto arricchimento [v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA],
C‑47/07 P
,
EU:C:2008:726
, punto
49
, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA],
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
82
].
84
Nell’ambito dell’esame di un’azione di tale natura, proposta da uno Stato membro che ha messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] un importo di risorse proprie dell’Unione formulando riserve in merito alla fondatezza della posizione di tale istituzione, spetta al Tribunale valutare, in particolare, se l’impoverimento dello Stato membro ricorrente, corrispondente al fatto di aver messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tale importo, e il corrispondente arricchimento di tale istituzione trovino la loro giustificazione negli obblighi che incombono su detto Stato membro in forza del diritto dell’Unione in materia di risorse proprie dell’Unione o siano, al contrario, privi di una siffatta giustificazione (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
83
).
85
In tale contesto, spetta, quindi, allo Stato membro ricorrente dimostrare di non essere tenuto, in forza delle norme dell’Unione che disciplinano il sistema di risorse proprie, a mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] l’importo di risorse proprie oggetto della controversia e di aver adempiuto ai propri obblighi in merito.
86
Contrariamente a quanto la Repubblica ceca ha lasciato intendere, contestando alla [OSCURATO:PERSONA] di aver modificato la sua posizione più volte tra la fase precontenziosa e quella contenziosa della presente causa, da quanto precede deriva altresì che l’oggetto del ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione presentato nelle circostanze di cui al punto 84 della presente sentenza non può essere limitato alla sola contestazione della posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della presentazione di un ricorso. Tale istituzione può, in qualità di parte convenuta, dedurre argomenti nuovi diretti a contestare la posizione dello Stato membro ricorrente.
87
In secondo luogo, occorre ricordare le caratteristiche del sistema di risorse proprie dell’Unione, come sono state riassunte dalla Corte nella sua giurisprudenza.
88
A tale proposito, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la gestione di tale sistema è affidata agli [OSCURATO:PERSONA] membri e ricade sotto la sola responsabilità di questi ultimi [sentenze del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA],
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
62
, e dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (
C‑213/19
,
EU:C:2022:167
, punto
345
].
89
Infatti, dall’articolo 8, paragrafo 1, delle decisioni 2000/597 e 2007/436 risulta che le risorse proprie dell’Unione di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436 sono riscosse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e che questi ultimi hanno l’obbligo di metterle a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
, punto
34
; nonché dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione),
C‑213/19
,
EU:C:2022:167
, punto
340
e giurisprudenza ivi citata].
90
A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000, ad accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale «per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo». Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono riportare i diritti accertati conformemente all’articolo 2 di tali regolamenti nella contabilità delle risorse proprie dell’Unione secondo le condizioni previste all’articolo 6 di suddetti regolamenti. A tale riguardo, occorre precisare che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento, un diritto accertato che non è stato ancora riscosso e per il quale non è stata fornita alcuna garanzia è iscritto in una contabilità separata, ossia la «contabilità B» [v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA],
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
57
, e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione),
C‑213/19
,
EU:C:2022:167
, punto
341
].
91
[OSCURATO:PERSONA] membri devono poi mettere le risorse proprie dell’Unione a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo le condizioni stabilite agli articoli da 9 a 11 del regolamento n. 1150/2000, accreditandole, nel rispetto dei termini previsti, sul conto aperto a tale scopo a nome di detta istituzione. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento in parola, ogni ritardo nell’iscrizione su tale conto dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora [sentenze del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA],
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
58
, e dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione),
C‑213/19
,
EU:C:2022:167
, punto
342
].
92
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 del medesimo regolamento siano messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] membri sono dispensati da tale obbligo soltanto se la riscossione non ha potuto essere effettuata per cause di forza maggiore ovvero quando risulti definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non sono loro imputabili. Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
60
).
93
Occorre valutare la fondatezza del presente motivo alla luce di tali rilievi.
94
A tale scopo, occorre, in primo luogo, determinare il
dies a quo
del termine di iscrizione dei diritti nella contabilità B, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000.
95
Tale disposizione prevede che «i diritti accertati conformemente all’articolo 2» sono iscritti nella contabilità delle risorse proprie «al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento», fermo restando che tale termine vale per l’iscrizione dei diritti tanto nella contabilità A quanto nella contabilità B.
96
Prima facie
, come afferma, in particolare, la Repubblica ceca, è vero che l’uso del passato prossimo potrebbe essere compreso nel senso che il termine fissato dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 decorre dalla data in cui i diritti sono stati effettivamente accertati, incluso nel caso di accertamento tardivo, e ciò a prescindere dalla data in cui tali diritti avrebbero dovuto essere accertati.
97
Tuttavia, prevedendo che devono essere iscritti nella contabilità delle risorse proprie i «diritti accertati conformemente all’articolo 2 [del regolamento n. 1150/2000]», il testo dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce un nesso indissolubile tra l’iscrizione in tale contabilità e il previo accertamento di tali diritti, il che è stato del resto riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
303/84
,
EU:C:1986:140
, punto
11
, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA],
C‑575/18 P
,
EU:C:2020:530
, punto
59
).
98
Il termine di iscrizione dei diritti accertati nella contabilità delle risorse proprie deve, quindi, essere valutato alla luce dell’obbligo di accertamento dei diritti di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1150/2000. L’iscrizione dei diritti nella contabilità presuppone, quindi, il loro accertamento conforme a tale articolo 2, che deve avvenire in tempo utile (v., per analogia, sentenza del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑312/04
,
EU:C:2006:643
, punti da
58
a
62
), vale a dire non appena sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa doganale per quanto riguarda la presa in considerazione dell’importo del diritto e la sua comunicazione al soggetto passivo.
99
Poiché quest’ultima disposizione enuncia, quindi, in modo astratto e oggettivo, le condizioni in presenza delle quali sorge l’obbligo di accertare un diritto dell’Unione sulle risorse proprie, non si può affermare, come fa la Repubblica di Polonia, che il momento in cui i diritti devono essere accertati sia determinato arbitrariamente dalla [OSCURATO:PERSONA].
100
Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, il rispetto del termine entro il quale i diritti devono essere riportati nella contabilità delle risorse proprie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 è valutato a partire dalla data in cui i diritti devono o avrebbero dovuto essere accertati ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento.
101
Tale conclusione è corroborata dalla responsabilità incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella gestione del sistema di risorse proprie che, come ha sottolineato in sostanza l’avvocata generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, esige di interpretare restrittivamente gli obblighi di tali [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’accertamento dei diritti, la loro iscrizione nella contabilità delle risorse proprie e la loro messa a disposizione.
102
Essa si impone a maggior ragione in quanto l’interpretazione contraria dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ritardare indebitamente l’accertamento dei diritti e, successivamente, la loro iscrizione nella contabilità delle risorse proprie e la loro messa a disposizione, con il rischio di favorire in tal modo la comparsa delle circostanze che comportano l’impossibilità della loro riscossione.
103
In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato che la possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di vedersi esentati dal loro obbligo di mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] gli importi corrispondenti ai diritti accertati conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, presuppone non soltanto il rispetto delle condizioni enunciate in tale disposizione, ma anche che tali diritti siano stati iscritti regolarmente nella contabilità B, vale a dire che l’iscrizione sia stata effettuata nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
, punti
65
e
69
).
104
Se è vero che, come hanno sostenuto tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno partecipato al presente procedimento, la causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑334/08
,
EU:C:2010:414
), verteva su un contesto di fatto diverso da quello della presente causa, rimane il fatto che nulla in tale sentenza lascia pensare che la Corte abbia inteso limitare la portata del requisito di una iscrizione regolare nella contabilità B al solo contesto di fatto ad essa sottoposto.
105
Pertanto, e conformemente alla giurisprudenza citata al punto 103 della presente sentenza e tenuto contro, altresì dei motivi enunciati ai punti 101 e 102 di quest’ultima, si deve concludere che, al pari della [OSCURATO:PERSONA], uno Stato membro non può essere esentato dall’obbligo di mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] gli importi corrispondenti a diritti che non sono stati regolarmente iscritti nella contabilità B nel rispetto del termine previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con l’articolo 2 dello stesso, in ragione di un accertamento tardivo di tali diritti.
106
Di conseguenza, quando, in occasione di un ricorso fondato su un arricchimento senza causa alle condizioni definite ai punti da 83 a 85 della presente sentenza, uno Stato membro si avvale della dispensa dall’obbligo di messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di risorse proprie di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, tale Stato membro deve dimostrare la regolarità del processo di accertamento dei diritti di cui trattasi e di iscrizione di tali diritti nella contabilità B, compreso il rispetto dei termini pertinenti. In mancanza di una tale dimostrazione, detto Stato membro non può beneficiare di tale dispensa e deve, quindi, procedere alla messa a disposizione delle risorse proprie. Una siffatta messa a disposizione non può, quindi, costituire un arricchimento senza una valida base giuridica dell’Unione.
107
Ne consegue che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, che non spettava alla Repubblica ceca dimostrare la regolarità delle operazioni relative alle risorse proprie.
108
Alla luce delle constatazioni che precedono, si deve accogliere il primo motivo nelle sue due parti.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
109
Con il secondo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti da 94 a 126 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000, letti in combinato disposto con l’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale e dell’articolo 325 TFUE. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Repubblica ceca poteva attendere la comunicazione ufficiale, da parte dell’OLAF, degli elementi di prova raccolti durante la missione ispettiva, mentre la rappresentante dell’amministrazione doganale ceca aveva il diritto di chiedere e di ricevere dall’OLAF gli elementi di prova raccolti sin dal suo ritorno dalla missione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca era obbligata, al contrario, a chiedere all’OLAF, immediatamente dopo il ritorno dalla missione, gli elementi di prova raccolti nel corso della stessa, il che le avrebbe permesso di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie nei giorni seguenti detto ritorno.
110
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] trae argomenti dal combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000, nonché dall’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale.
111
Essa sostiene che incombe agli [OSCURATO:PERSONA] membri adottare quanto prima le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale dei dazi doganali. L’accertamento del diritto dell’Unione sulle risorse proprie, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1150/2000, dovrebbe avere luogo «non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo». Alla luce dell’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, l’autorità doganale dovrebbe, quindi, determinare i diritti risultanti da tale obbligazione doganale non appena disponga degli elementi necessari a tal fine, e sia in grado di calcolare l’importo di tali dazi e determinarne il debitore. Poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono responsabili della determinazione dell’obbligazione doganale e dell’accertamento dei diritti sulle risorse proprie, essi sarebbero tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000, affinché gli importi corrispondenti ai dazi accertati in conformità all’articolo 2 siano messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] alle condizioni previste da tale regolamento.
112
[OSCURATO:PERSONA] ammette che, per determinare l’obbligazione doganale, uno Stato membro può collaborare con l’OLAF, sottolineando al contempo che, come risulta dal considerando 3 del regolamento n. 1073/1999, la creazione e i poteri investigativi di quest’ultimo non sono tali da pregiudicare la ripartizione e l’equilibrio delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello dell’Unione. Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento risulterebbe che l’OLAF avrebbe solo un ruolo di sostegno e potrebbe emanare soltanto raccomandazioni non vincolanti dirette alle autorità dell’Unione o nazionali.
113
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che lo svolgimento di un’indagine dell’OLAF non possa dispensare gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’adottare le misure necessarie imposte dal diritto dell’Unione e che l’assistenza dell’OLAF non possa esentare questi ultimi dal loro dovere di diligenza nella percezione dei dazi doganali. Nella specie, la Repubblica ceca era quindi tenuta, parallelamente alla missione ispettiva e a prescindere dalla stessa, ad adottare le misure necessarie al fine di accertare l’obbligazione doganale. Come avrebbe constatato il Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata, la rappresentante dell’amministrazione doganale ceca avrebbe potuto, subito dopo il suo ritorno da tale missione, chiedere e ricevere dall’OLAF gli elementi di prova allegati al verbale del 15 settembre 2007 e comunicarli alle autorità ceche competenti, fermo restando che tali prove erano sufficienti per stabilire l’obbligazione doganale della BAIDE. Peraltro, la Repubblica ceca avrebbe avuto a disposizione informazioni sufficienti già prima del ritorno della missione ispettiva.
114
Una siffatta conclusione si imporrebbe a maggior ragione alla luce della responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di risorse proprie. Per contro, l’approccio adottato dal Tribunale consentirebbe a uno Stato membro di dar prova di passività e di negligenza per il solo motivo che l’OLAF si è impegnato a comunicare allo stesso gli elementi di prova raccolti durante la missione ispettiva.
115
Il requisito di tempestività nell’accertamento dell’obbligazione doganale troverebbe ulteriore sostegno nell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 515/97. Esso consentirebbe di garantire l’effetto utile dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, e, più in particolare, della partecipazione di esperti inviati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alle missioni ispettive dirette dall’OLAF in paesi terzi.
116
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale ha altresì violato l’articolo 325 TFUE. Tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di risultato incondizionato di adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e completa dei dazi e lascerebbe loro solo la scelta delle misure da adottare nel rispetto dei principi di proporzionalità, di equivalenza e di effettività. Infatti, la Repubblica ceca sarebbe stata tenuta, ai sensi di tale disposizione, a determinare l’obbligazione doganale entro e non oltre i giorni successivi al ritorno dalla missione ispettiva.
117
[OSCURATO:PERSONA] conclude che l’obbligazione doganale è stata accertata tardivamente, cosicché gli importi corrispondenti a tale obbligazione non sono stati regolarmente iscritti nella contabilità B. Avendo accertato tardivamente l’obbligazione doganale, la Repubblica ceca avrebbe essa stessa provocato l’emergere delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1150/2000, con la conseguenza che il Tribunale non poteva, senza incorrere in errore, dichiarare che l’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso, era applicabile.
118
La Repubblica ceca replica che il secondo motivo è irricevibile. Infatti, innanzitutto, l’argomento dedotto nella nota a piè di pagina n. 55 dell’atto di impugnazione, secondo cui tale Stato membro avrebbe avuto informazioni sufficienti per procedere all’accertamento dei dazi antidumping dovuti dalla BAIDE prima di partecipare alla missione ispettiva, non avrebbe alcuna relazione con l’oggetto di tale motivo. Esso sarebbe, inoltre, nuovo, in quanto, dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che la Repubblica ceca disponeva di informazioni sufficienti per effettuare un tale accertamento prima della fine della missione ispettiva. Inoltre, l’argomento relativo all’asserita violazione dell’articolo 325 TFUE sarebbe stato sollevato per la prima volta in sede d’impugnazione. Infine, benché formalmente diretto contro i punti da 94 a 126 della sentenza impugnata, il secondo motivo riguarderebbe, in realtà, solo i punti da 122 a 125 di tale sentenza.
119
In ogni caso, la Repubblica ceca ritiene che il secondo motivo sia anche infondato, poiché essa poteva legittimamente attendere la trasmissione della relazione dell’OLAF da parte di quest’ultimo.
120
In primo luogo, né la mancanza di potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di risorse proprie né il carattere non vincolante delle raccomandazioni dell’OLAF sarebbero tali da mettere in discussione la circostanza che la collaborazione effettiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri con la [OSCURATO:PERSONA] e l’OLAF è, in taluni casi, una condizione essenziale affinché gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano procedere all’accertamento dei diritti sulle risorse proprie e procedere alla loro riscossione.
121
In secondo luogo, dalle constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale risulterebbe che i diritti relativi alle importazioni controverse potevano essere accertati solo sulla base degli elementi di prova ottenuti nell’ambito della missione ispettiva. L’OLAF, che si sarebbe impegnato a comunicare tali elementi alla Repubblica ceca, le avrebbe comunicato detti elementi tardivamente, ossia il 9 luglio 2008, in violazione del suo impegno. La Repubblica ceca ritiene che essa potesse legittimamente aspettare che l’OLAF rispettasse i suoi impegni, conformemente al principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE.
122
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sta cercando di trasferire sulla Repubblica ceca la responsabilità del proprio ritardo legato alla trasmissione tardiva degli elementi di prova da parte dell’OLAF.
123
È quindi senza incorrere in un errore di diritto che, ai punti 123 e 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, nelle circostanze della presente causa, non si poteva addebitare a tale Stato membro di non aver chiesto all’OLAF la produzione degli elementi di prova sin dal rientro della missione ispettiva.
124
In ogni caso, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la Repubblica ceca potesse ritenere necessario, come ha dichiarato il Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, attendere che gli elementi di prova fossero analizzati e verificati dall’OLAF, tale Stato membro osserva che la normativa applicabile prevede espressamente che gli elementi di prova raccolti nell’ambito di un’indagine condotta dall’OLAF siano analizzati, valutati e poi trasmessi agli [OSCURATO:PERSONA] membri sotto forma di relazioni di missione e di relazioni d’indagine. In aggiunta, dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1073/1999, in combinato disposto con il considerando 16 dello stesso, deriva che la relazione dell’OLAF ha un valore probatorio essenziale. L’OLAF sarebbe nella posizione migliore per effettuare l’analisi e la valutazione degli elementi di prova, come ha rilevato il Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, e ciò a maggior ragione quando tali elementi sono ottenuti nell’ambito di una missione ispettiva condotta in un paese terzo e possono avere ripercussioni su un gran numero di [OSCURATO:PERSONA] membri.
125
La Repubblica ceca aggiunge che l’OLAF aveva la possibilità di trasmettere agli [OSCURATO:PERSONA] membri gli elementi di prova pertinenti prima dell’adozione della relazione di missione, e ciò conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 1073/1999, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 515/97. Orbene, l’OLAF, che sapeva che la Repubblica ceca aveva bisogno degli elementi di prova raccolti, avrebbe potuto avvalersi di tale possibilità, tenuto conto del notevole ritardo della relazione di missione.
126
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica di Polonia condividono, in sostanza, la posizione sostenuta dalla Repubblica ceca.
127
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio aggiunge che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla responsabilità incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, equivarrebbe a far ricadere sulla sola Repubblica ceca le conseguenze finanziarie negative di un ritardo imputabile all’OLAF. Inoltre, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’effetto utile dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 515/97 non può essere accolto. Infine, l’articolo 325 TFUE non può essere interpretato nel senso che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento n. 1150/2000 nelle circostanze della presente causa.
128
La Repubblica di Polonia sottolinea che non può essere considerato che la Repubblica ceca ha violato l’articolo 325 TFUE, in quanto essa ha compiuto sforzi adeguati per accertare l’obbligazione doganale di cui trattasi.
Giudizio della Corte
–
Sulla ricevibilità
129
Secondo una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza del 1o giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, punto
59
, e del 26 febbraio 2020, SEAE/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑427/18 P
,
EU:C:2020:109
, punto
45
).
130
La Corte ha, nondimeno, ripetutamente statuito che un ricorrente può utilmente dedurre, a sostegno della sua impugnazione proposta dinanzi ad essa, motivi tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑176/06 P
,
EU:C:2007:730
, punto
17
, nonché del 26 febbraio 2020, SEAE/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑427/18 P
,
EU:C:2020:109
, punto
54
).
131
Nella specie, in primo luogo, anche se si dovesse intendere, al pari della Repubblica ceca, la nota a piè di pagina n. 55 dell’atto d’impugnazione come un’affermazione del fatto che tale Stato membro aveva, già prima del ritorno dalla missione ispettiva, elementi sufficienti per accertare i diritti di cui trattasi, una tale affermazione non è ripresa nel
corpus
del secondo motivo. L’esistenza della nota di cui trattasi a piè di pagina non è tale da incidere sulla ricevibilità di detto motivo.
132
In secondo luogo, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto l’articolo 325 TFUE dinanzi al Tribunale, rimane il fatto che l’argomento fondato su tale disposizione è volto a dimostrare un errore di diritto commesso da quest’ultimo. Pertanto, tale argomento è ricevibile.
133
In terzo luogo, l’identificazione ambigua dei punti contestati con il secondo motivo, anche a supporre che sia dimostrata, non ha assolutamente impedito alla Repubblica ceca di comprendere il contenuto di tale motivo, che risulta chiaramente dagli scritti della [OSCURATO:PERSONA], e di presentare i suoi argomenti a difesa.
134
Pertanto, il secondo motivo è ricevibile.
–
Nel merito
135
Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, la fondatezza delle valutazioni del Tribunale, ai punti da 94 a 126 della sentenza impugnata, relative alla data in cui i dazi antidumping dovuti dalla BAIDE in relazione alle importazioni controverse dovevano essere accertati dalla Repubblica ceca.
136
In tali punti il Tribunale ha, in sostanza, considerato che la Repubblica ceca non era obbligata ad accertare tali diritti sin dai giorni successivi al ritorno dalla missione ispettiva, ma che essa poteva legittimamente aspettare la trasmissione della relazione dell’OLAF, alla quale erano allegati gli elementi di prova raccolti nel corso di tale missione,
137
Più specificamente, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 119 e 121 della sentenza impugnata, che la rappresentante dell’amministrazione doganale ceca che ha partecipato alla missione ispettiva, era legittimata a chiedere e a ricevere dall’OLAF gli elementi di prova allegati al verbale del 15 novembre 2007 e a comunicarli alle autorità ceche competenti affinché esse utilizzassero gli stessi come elementi di prova nei confronti della società BAIDE, e ciò anche se l’OLAF doveva verificare tali elementi prima di trasmetterli. Ai punti da 122 a 124 di tale sentenza, è stato constatato, tuttavia, che l’OLAF si era impegnato a comunicare alla Repubblica Ceca le prove tali elementi di prova sin dall’inizio del 2008 ma ha tardato a comunicare la sua relazione alla quale erano allegati. In tali circostanze, secondo il Tribunale, non si può addebitare alla Repubblica ceca di aver atteso la comunicazione della relazione dell’OLAF e di non aver chiesto la produzione degli elementi di prova sin dal rientro dalla missione ispettiva. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso, al punto 125 della sentenza impugnata, che la Repubblica ceca ha dimostrato di non aver potuto disporre, sin dal rientro dalla missione ispettiva, degli elementi di prova necessari all’accertamento dei dazi antidumping dovuti dalla BAIDE sulle importazioni controverse.
138
A tale proposito, occorre ricordare che, come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 88 della presente sentenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la gestione del sistema delle risorse proprie dell’Unione è affidata agli [OSCURATO:PERSONA] membri e ricade sotto la sola responsabilità di questi ultimi.
139
Inoltre, poiché sussiste un nesso diretto tra la riscossione degli introiti provenienti dai dazi doganali e la messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] delle risorse corrispondenti, incombe agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in conformità agli obblighi imposti loro ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, proteggere gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode o le altre attività illegali che ledono tali interessi, adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale di tali dazi e, pertanto, di tali risorse [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione),
C‑213/19
,
EU:C:2022:167
, punto
346
e giurisprudenza ivi citata].
140
Nell’esercizio di tale responsabilità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000, ad accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale «per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo». L’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di constatare un diritto dell’Unione sulle risorse proprie sorge, quindi, nel momento in cui sono soddisfatti tali requisiti, senza che sia necessario che la contabilizzazione abbia avuto effettivamente luogo. Come risulta fagli articoli 27 e 218 del codice doganale, detti requisiti sono soddisfatti non appena le loro autorità doganali dispongono degli elementi necessari e sono dunque in grado di calcolare l’importo dei dazi risultanti dall’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca,
C‑392/02
,
EU:C:2005:683
, punti da
57
a
59
).
141
Nella specie, dagli elementi di fatto constatati dal Tribunale ai punti 1, 99, 178 e 183 della sentenza impugnata, che non sono stati contestati dinanzi alla Corte e che non spetta a quest’ultima rivedere in assenza di qualsiasi allegazione di snaturamento, deriva che, in primo luogo, ben prima della missione ispettiva la Repubblica ceca era a conoscenza dell’esistenza di importazioni fraudolente dichiarate in provenienza dal Laos e introdotte nel suo territorio dalla BAIDE, in secondo luogo, tale Stato membro ha trasmesso all’OLAF, prima di tale missione, un elenco delle importazioni contestate la cui origine doveva essere verificata e, in terzo luogo, una rappresentante dell’amministrazione doganale ceca ha partecipato a detta missione e ha firmato il verbale del 15 novembre 2007 al termine della stessa missione.
142
Deriva altresì dalle constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale ai punti 2, 122 e 124 della sentenza impugnata, che, al ritorno dalla missione ispettiva, l’OLAF si è impegnato a comunicare alla Repubblica Ceca gli elementi di prova raccolti in occasione di tale missione sin dall’inizio del 2008 ma che l’OLAF ha comunicato la sua relazione, alla quale erano allegati tali elementi, solo il 9 luglio 2008, mentre la Repubblica Ceca ha ritenuto necessario attendere che detti elementi fossero analizzati e verificati dall’OLAF prima di utilizzarli nell’ambito di un procedimento di accertamento fiscale.
143
Orbene, alla luce di tali elementi, il Tribunale non poteva, senza incorrere in un errore di diritto, dichiarare, ai punti da 124 a 126 della sentenza impugnata, che la Repubblica ceca poteva attendere la trasmissione della relazione dell’OLAF, corredata degli elementi di prova, senza richiedere la trasmissione di tali elementi, se del caso, prima della conclusione di tale relazione, e che tale Stato membro non ha violato gli obblighi ad esso incombenti nell’ambito della gestione del sistema delle risorse proprie dell’Unione non avendo effettuato l’accertamento dei dazi di cui trattasi nei giorni successivi al ritorno dalla missione ispettiva.
144
Infatti, tenuto conto della responsabilità ad esso incombente nell’ambito della gestione del sistema delle risorse proprie nonché della protezione degli interessi finanziari dell’Unione, uno Stato membro, allorché sia a conoscenza di un rischio serio di frode riguardante importazioni individuate e tale rischio sia stato verificato e confermato in occasione di un’indagine esterna condotta dall’OLAF in un paese terzo in presenza di un rappresentante di tale Stato membro, non può limitarsi ad attendere per diversi mesi la trasmissione della relazione finale dell’OLAF corredata da elementi di prova senza mai chiedere la previa trasmissione di tali elementi. Al contrario, tenuto conto di tale responsabilità, spetta a detto Stato membro adottare tutte le misure utili che gli consentano di raccogliere gli elementi necessari all’accertamento dei diritti di cui trattasi.
145
Nessuno degli argomenti dedotti a sua difesa è tale da inficiare tale conclusione.
146
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che l’OLAF ha tardato a trasmettere la sua relazione e gli elementi di prova, occorre constatare che la realizzazione di un’indagine esterna da parte dell’OLAF in un paese terzo non è tale da esonerare gli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla responsabilità che gli è propria, allo stato attuale del diritto dell’Unione, nella gestione del sistema delle risorse proprie dell’Unione.
147
Infatti, da un lato, tenuto conto del considerando 3 del regolamento n. 1073/1999, la realizzazione di un’indagine non può modificare la ripartizione e l’equilibrio delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello dell’Unione. L’OLAF svolge, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, un ruolo di sostegno e di coordinamento dell’azione volta a proteggere contro la frode gli interessi finanziari dell’Unione. Le relazioni adottate dall’OLAF al termine di un’indagine da esso svolta conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, contengono, «in particolare i fatti accertati, l’eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell’[OLAF] sui provvedimenti da prendere». Spetta, quindi, agli [OSCURATO:PERSONA] membri decidere in merito al seguito da dare a tale relazione, nell’esercizio delle responsabilità ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.
148
Dall’altro lato, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 1073/1999 l’OLAF «può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne». Tenuto conto dell’impiego del verbo «potere», il quale indica che l’OLAF gode, al riguardo, di un margine di discrezionalità, non si può dedurre da tale disposizione che l’omessa trasmissione degli elementi di prova da parte dell’OLAF prima della conclusione della sua relazione esoneri la Repubblica ceca dalla sua responsabilità nella gestione del sistema delle risorse proprie.
149
In secondo luogo, neppure l’invocazione del dovere di leale cooperazione gravante sull’OLAF può avere l’effetto di modificare la ripartizione dei compiti e delle responsabilità quale prevista per l’attuazione del regolamento n. 1073/1999 [v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 19 aprile 2005, Tillack/[OSCURATO:PERSONA],
C‑521/04 P(R)
,
EU:C:2005:240
, punto
33
], né di sollevare gli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla responsabilità loro incombente nella gestione del sistema delle risorse proprie dell’Unione.
150
Inoltre, conformemente al principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sono essi stessi soggetti a tale principio, sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione),
C‑213/19
,
EU:C:2022:167
, punto
584
e giurisprudenza ivi citata].
151
Alla luce della motivazione che precede, occorre accogliere il secondo motivo di impugnazione.
152
Occorre, quindi, annullare la sentenza impugnata; in quanto ha accolto, al punto 1 del suo dispositivo, il ricorso della Repubblica ceca nella parte in cui è diretto alla restituzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della somma di CZK 17828399,66 (circa EUR 700000) versata a titolo delle risorse proprie dell’Unione.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
153
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
154
Nella specie, il ricorso della Repubblica ceca dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑119/19 P e C‑126/19 P
,
EU:C:2020:676
, punto
130
). In tali circostanze, poiché lo stato degli atti lo consente, si deve statuire definitivamente sulla presente controversia.
155
A tale proposito, risulta dal punto 152 della presente sentenza che la sentenza impugnata è annullata soltanto nella parte in cui ha accolto, al punto 1 del suo dispositivo, il ricorso della Repubblica ceca nella parte in cui esso è diretto alla restituzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della somma di CZK 17828399,66 (circa EUR 700000; in prosieguo: l’«importo controverso»).
156
Per contro, il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, ai sensi del quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica ceca quanto al resto e che non è stato oggetto di impugnazione, ha acquisito autorità di cosa giudicata nonostante il parziale annullamento di tale sentenza (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/19 P
,
EU:C:2021:169
, punti da
109
a
111
).
157
Il ricorso nella causa T‑151/20 sussiste quindi solo nella parte in cui è diretto ad ottenere la restituzione dell’importo controverso.
158
A sostegno del proprio ricorso la Repubblica ceca afferma, in sostanza, di non essere debitrice di tale importo, poiché ha potuto adottare le misure necessarie al suo recupero solo a seguito della trasmissione della relazione dell’OLAF. Essa sostiene di essere dispensata dall’obbligo di messa a disposizione delle risorse proprie, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, a causa dell’impossibilità di recuperare l’obbligazione doganale dopo la cessazione, a partire dal mese di maggio 2008, delle attività della BAIDE nel territorio della Repubblica ceca.
159
Tuttavia, dai punti 100, 103 e 105 della presente sentenza emerge che uno Stato membro non può essere dispensato dall’obbligo di mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] gli importi corrispondenti a diritti che non sono stati regolarmente iscritti nella contabilità B nel rispetto del termine previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con l’articolo 2 dello stesso, qualora tali diritti siano stati accertati tardivamente. Orbene, risulta dai punti da 141 a 144 della presente sentenza, che, avendo omesso, nelle circostanze specifiche della presente causa, di adottare le misure necessarie per garantire un accertamento dei diritti il più rapidamente possibile, la Repubblica ceca non ha dimostrato di aver accertato in tempo utile i diritti di cui trattasi, né, quindi, di averli regolarmente iscritti nella contabilità B nel rispetto del termine previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.
160
Di conseguenza, la Repubblica ceca non può avvalersi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 1150/2000 per essere dispensata dall’obbligo di mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] l’importo controverso. Tale Stato membro ha quindi omesso di dimostrare che il suo rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione l’importo controverso è conforme a tutti gli obblighi ad esso incombenti e, quindi, a dare prova di un arricchimento senza valida base giuridica dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 83 della presente sentenza.
161
Alla luce di tutti questi motivi, il ricorso della Repubblica ceca nella causa T‑151/20 deve essere respinto, nella parte in cui tende ad ottenere la restituzione dell’importo controverso.
Sulle spese
162
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
163
Nel caso di specie, la Repubblica ceca è rimasta soccombente sia nella causa C‑494/22 P, sia nella parte della causa T‑151/20 che è stata menzionata dalla Corte. Inoltre, dinanzi al Tribunale, la Repubblica ceca è rimasta soccombente quanto al resto nella causa T‑151/20. Pertanto, il ricorso della Repubblica ceca è, ai sensi della sentenza impugnata e della presente sentenza, respinto integralmente. In tali circostanze, e conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], si deve condannare la Repubblica ceca a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] relative tanto al procedimento di primo grado quanto al procedimento di impugnazione.
164
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia, intervenienti nella controversia, si faranno carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑151/20
,
EU:T:2022:281
), è annullata in quanto ha accolto, al punto 1 del dispositivo di tale sentenza, il ricorso della Repubblica ceca nella parte in cui è diretto alla restituzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, della somma di 17828399,66 corone ceche (CZK) (circa EUR 700000) versata a titolo delle risorse proprie dell’Unione europea.
2)
Il ricorso nella causa T‑151/20 è respinto nella parte in cui è diretto alla restituzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, della somma di 17828399,66 corone ceche (CZK) (circa EUR 700000) versata a titolo delle risorse proprie dell’Unione europea.
3)
La Repubblica ceca è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione.
4)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia si fanno carico delle proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.