CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per rideterminazione della pena. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di FERRARA, difensore di fiducia dell'imputato, che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste, adita in sede di rinvio dalla Cassazione (Sez. 5, sent. n. 25100 del 27/3/2019) al fine di riesaminare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di ricettazione sub Ci), ha assolto l'imputato da detto reato per non avere commesso il fatto, ed ha rideterminato la pena per i residui delitti sub b) e c) della rubrica (non interessati dal rinvio) - unificati in continuazione tra loro, nonché con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Venezia del 19/11/2015, irrevocabile il 4/12/2015 - in un anno di reclusione ed Euro 700 di multa secondo il seguente calcolo: pena base per il più grave reato sub c) mesi nove di reclusione ed C 600 di multa, in aumento sulla pena inflitta con la citata sentenza, aumento di due terzi (mesi tre ed C 400) per effetto della reci- diva specifica reiterata infraquinquennale, pari a un anno di reclusione ed C 1000 di multa; ulteriore aumento per la continuazione interna di mesi tre ed C 50, pari a un anno e sei mesi di reclusione ed C 1050 di multa; riduzione per il rito abbreviato alla pena finale indicata di un anno di reclusione ed C 700 di multa. La pena complessiva è stata definita in anni quattro e mesi dieci di reclusione ed Euro 7.700 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugna- zione, qui riassunti nei limiti strettamente utili alla motivazione della sentenza, come dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 99 cod. pen. Rileva il ricorrente che i delitti per i quali è stata rideterminata la sanzione sono entrambi reati satellite del più grave reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19/11/2015, pertanto per essi non si doveva fare altro che fissare il segmento di pena a titolo di continuazione, senza calcolare l'aumento per la recidiva qualificata, in quanto detta aggravante soggettiva era già stata applicata sulla pena base di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.500 di multa stabilita per il reato ivi indicato come più grave. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per lesione del divieto di reformatio in pejus. Il primo giudice, nel calcolare la pena in continuazione anche con i reati giudicati dalla Corte di appello di Venezia, correttamente non aveva effettuato alcun aumento per la recidiva, sicché non avrebbe potuto la Corte di appello di Trieste procedervi in sede di rinvio, peggiorando il trattamento sanzionatorio rispetto a quello determinato nel primo grado di giudizio.2.3. Nel terzo motivo si ripropone il tema della violazione del divieto del bis in idem, sotto il profilo sostanziale, essendosi applicata due volte la stessa aggravante soggettiva della recidiva. 2.4. Nel quarto motivo si denuncia la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena a titolo di continuazione, così impedendo il controllo del percorso logico-giuridico del giudice, non essendo a tal fine sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena base. Si rileva che non vi è stato alcun richiamo ai criteri dosimetrici di cui all'art. 133 cod. pen., nemmeno in forma di espressioni sintetiche come "pena equa" o "congruo aumuento". 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge processuale per il diniego del rinvio richiesto dalla difesa per impedimento a comparire a causa delle restrizioni agli spostamenti interregionali per l'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 149 del 9/11/2020. Sul punto, si contesta la motivazione dell'impugnata sentenza, sia in ordine alla ritenuta intempestività dell'istanza che in ordine al merito, non potendo la deroga per motivi professionali estendersi all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. La Corte territoriale ha impostato un erroneo calcolo della pena conseguente al riconoscimento della continuazione fra i residui reati di cui al presente procedi- mento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Venezia del 19/11/2015, irrevocabile il 4/12/2015 (uno dei quali è stato assunto a reato più grave, quindi fonte della pena base, cosicché risulta imprecisa l'indicazione della sentenza in esame che ha qualificato come reato più grave quello sub C, sia pure applicando ad esso una pena compatibile soltanto con il ruolo di reato-satellite). 1.1. L'errore effettivo è consistito nell'avere applicato ai due reati vincolati sub b) e c) l'aumento per la recidiva qualificata nella misura di due terzi, che non avrebbe dovuto essere nuovamente considerata, perché già valorizzata nella precedente sentenza della Corte veneziana che ha espresso il reato base. Infatti, è principio consolidato che nel reato continuato l'aumento dovuto a detta circostanza soggettiva, nelle quantità indicate dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., va riferito all'aumento complessivo e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Pg in proc. Motta, Rv. 246116). E si è specificato che «il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex :3 art. 81 cod. pen.» (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567; Sez. 4, n. 55178 del 09/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692). In ogni caso, allo stesso risultato sarebbe pervenuta la Corte territoriale in virtù del divieto di reformatio in peius, ove avesse considerato che il primo giudice non aveva attuato alcun aumento per la recidiva (secondo motivo di ricorso), sicché la sentenza di appello non avrebbe potuto procedere d'ufficio senza impugnazione della Pubblica accusa. 1.2. Risulta fondata anche la doglianza che sottolinea l'assenza di motiva- zione in ordine agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione. Sul punto si è recentemente espresso il massimo collegio nomofilattico di questa Corte, affermando il principio per cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549-01). Nell'impugnata sentenza, non si rinviene alcun passaggio giustificatore della misura dei segmenti di pena, nemmeno in termini sintetici, sicché è dato ravvisare la dedotta lacuna motivazionale. 1.3. L'accoglimento dei motivi "sostanziali" assorbe l'ultima censura di carattere procedurale in ordine al rigetto della tardiva ed infondata istanza di rinvio. 2. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste affinché determini la pena per i reati avvinti in continuazione alla stregua dei principi qui ricapitolati, dandone congrua motivazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello