CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00608/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 1 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. e, con attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa. 2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo vizio motivazionale in relazione all'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato fatto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta una serie di contraddizioni nelle dichiarazioni e nei riconoscimenti effettuati dalla teste che le renderebbero inattendibili. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Va premesso che il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.6, n.5465 del 4/11/2020, Perrelli, Rv.280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747). Nel caso concreto, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine a'll'attendibilità delle dichiarazioni e dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. In particolare è stato sottolineato che il riconoscimento è avvenuto a pochi giorni di distanza dal fatto, la teste aveva avuto anche modo di parlare con la persona entrata in casa, il ché la rendeva ancora più certa dell'identificazione, non è stata fornita descrizione difforme del ladro introdotto in casa. Si tratta di una motivazione logica e congrua con cui, con tutta evidenza, il difensore del ricorrente non si confronta adeguatamente. Il motivo di censura è conseguentemente inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere esten