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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 23412/2026

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resciain relazione alla sentenza emessa da questa Corte il 02/12/2025Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon istanza della Corte di appello di Milano, è stata richiesta la correzioned’ufficio della sentenza indicata in oggetto (n. 8631/2026), relativa al ricorso propostodalla Procura generale della Corte di appello di Brescia, nel procedimento R.G.N.26465/2025, deciso, dal Collegio di questa Sezione alla pubblica udienza del 2 dicem-bre 2025, con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo che,per un mero errore materiale, è stata disposta la trasmissione alla Corte di appello diMilano, invece che alla Corte di appello di Brescia, nel cui distretto rientra il [OSCURATO:PERSONA], che ha emesso la sentenza annullata.Esaminati gli atti e rilevato che, trattandosi di ricorso proposto avverso sen-tenza inappellabile emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Man-tova, il giudice di rinvio va individuato, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod.proc. pen., nel medesimo Tribunale, diversa persona fisica.Ritenuto che si è in presenza di un mero errore materiale, che non determinaalcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'attoné incide su interessi delle parti, rilevabile d'ufficio, in ogni momento e senza forma-lità, ai sensi degli artt. 625 bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.

P.Q.MDispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 8631/2026 emessada questa Corte, Quarta Sezione penale, in data 2/12/2025 (R.G.N. 26465/2025)sostituendo alle parole "Corte d’appello di Milano" le parole "Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - in diversa persona fisica".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ele annotazioni di rito.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resciain relazione alla sentenza emessa da questa Corte il 02/12/2025Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon istanza della Corte di appello di Milano, è stata richiesta la correzioned’ufficio della sentenza indicata in oggetto (n. 8631/2026), relativa al ricorso propostodalla Procura generale della Corte di appello di Brescia, nel procedimento R.G.N.26465/2025, deciso, dal Collegio di questa Sezione alla pubblica udienza del 2 dicem-bre 2025, con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo che,per un mero errore materiale, è stata disposta la trasmissione alla Corte di appello diMilano, invece che alla Corte di appello di Brescia, nel cui distretto rientra il [OSCURATO:PERSONA], che ha emesso la sentenza annullata.Esaminati gli atti e rilevato che, trattandosi di ricorso proposto avverso sen-tenza inappellabile emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Man-tova, il giudice di rinvio va individuato, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod.proc. pen., nel medesimo Tribunale, diversa persona fisica.Ritenuto che si è in presenza di un mero errore materiale, che non determinaalcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'attoné incide su interessi delle parti, rilevabile d'ufficio, in ogni momento e senza forma-lità, ai sensi degli artt. 625 bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen. P.Q.MDispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 8631/2026 emessada questa Corte, Quarta Sezione penale, in data 2/12/2025 (R.G.N. 26465/2025)sostituendo alle parole "Corte d’appello di Milano" le parole "Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - in diversa persona fisica". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ele annotazioni di rito.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris