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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00646/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2014 ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. (capo A della rubrica) di cui era stata riconosciuta colpevole.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata è affidato dal suo difensore a due motivi, che denunciano: I.) la violazione dell'art. 455 cod. pen., posto che il fatto, alla stregua della adeguata valutazione delle prove raccolte, si sarebbe dovuto sussunnere entro la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 457 cod. pen.; II.) la violazione dell'art. 69 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva semplice.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo non è consentito in questa sede in quanto inedito.

In effetti, non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputata avesse formulato doglianze in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi limitata a chiedere, con il primo motivo di gravame : «l'assoluzione da ogni reato» (così pag. 3 penultimo capoverso della sentenza impugnata).

Vengono in rilievo, invero, questioni di diritto sostanziale che, però, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, perché le violazioni denunziate richiedono accertamenti di fatto, di cui non è stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello: donde, ne è precluso l'esame ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

3.2. Il secondo motivo è generico, perché privo della necessaria correlazione con le ragioni addotte in sentenza sul punto censurato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva era stato, infatti, negato perché: <<l'ulteriore diminuzione della pena in concreto irrogata non fonda(va) su alcun specifico elemento» (pag. 5, terzultimo capoverso sentenza impugnata).

L'articolata censura è, quindi, anche manifestamente infondata, posto che per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).4.

S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteffafF. `<tv`A-41"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2014 ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. (capo A della rubrica) di cui era stata riconosciuta colpevole. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata è affidato dal suo difensore a due motivi, che denunciano: I.) la violazione dell'art. 455 cod. pen., posto che il fatto, alla stregua della adeguata valutazione delle prove raccolte, si sarebbe dovuto sussunnere entro la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 457 cod. pen.; II.) la violazione dell'art. 69 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva semplice. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo non è consentito in questa sede in quanto inedito. In effetti, non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputata avesse formulato doglianze in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi limitata a chiedere, con il primo motivo di gravame : «l'assoluzione da ogni reato» (così pag. 3 penultimo capoverso della sentenza impugnata). Vengono in rilievo, invero, questioni di diritto sostanziale che, però, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, perché le violazioni denunziate richiedono accertamenti di fatto, di cui non è stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello: donde, ne è precluso l'esame ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 3.2. Il secondo motivo è generico, perché privo della necessaria correlazione con le ragioni addotte in sentenza sul punto censurato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva era stato, infatti, negato perché: <<l'ulteriore diminuzione della pena in concreto irrogata non fonda(va) su alcun specifico elemento» (pag. 5, terzultimo capoverso sentenza impugnata). L'articolata censura è, quindi, anche manifestamente infondata, posto che per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteffafF. `<tv`A-41"
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