Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19265/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41005/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e si censura, conseguentemente, l'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, risulta in parte generico e in parte manifestamente infondato; ritenuto che, per quanto concerne il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il motivo di ricorso è generico per a-specificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento gravato, da cui emerge con chiarezza che l'ammontare del pregiudizio complessivamente patito dal danneggiato non si è esaurito nella sottrazione della banconota da €5 dal portafogli della vittima, ma anche nel danneggiamento del parabrezza e nel danno morale soggettivo sofferto; ritenuto, quanto alla doglianza sull'esito del giudizio di bilanciamento, che l'art. 69 comma 40 del codice penale vieta espressamente la prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, qualora, tra queste ultime figuri, come nel caso di specie, la -ecidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 40 cod. pen., sebbene sia pendente dinanzi alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. , a seguito di ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Grosseto n. 117/20:22 ( decisione fissata per il 23/06/2023); ritenuto, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41005/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e si censura, conseguentemente, l'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, risulta in parte generico e in parte manifestamente infondato; ritenuto che, per quanto concerne il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il motivo di ricorso è generico per a-specificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento gravato, da cui emerge con chiarezza che l'ammontare del pregiudizio complessivamente patito dal danneggiato non si è esaurito nella sottrazione della banconota da €5 dal portafogli della vittima, ma anche nel danneggiamento del parabrezza e nel danno morale soggettivo sofferto; ritenuto, quanto alla doglianza sull'esito del giudizio di bilanciamento, che l'art. 69 comma 40 del codice penale vieta espressamente la prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, qualora, tra queste ultime figuri, come nel caso di specie, la -ecidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 40 cod. pen., sebbene sia pendente dinanzi alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. , a seguito di ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Grosseto n. 117/20:22 ( decisione fissata per il 23/06/2023); ritenuto, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ), Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris