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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35406/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo É'".

D a il L'14 r-e4 1-C7)4 C2 riudi re Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 6 ottobre 2020 ha confermato la condanna del tribunale con riguardo al delitto di concorso nella ricettazione di prodotti ittici "datteri di mare" di sicura provenienza delittuosa in quanto specie protetta di cui è vietata la pesca.

All'imputato erano contestate anche le contravvenzioni di cui all'articolo 2 L. n. 150/92 per aver detenuto per la vendita e somministrazione prodotti ittici di cui era vietata la commercializzazione in quanto specie protetta, in particolare datteri di mare per una quantità di Kg. 7,5 e di cui all'articolo 15 lett. c) legge 963/65 per avere detenuto e commercializzato i prodotti ittici indicati senza la preventiva autorizzazione del ministero della Marina mercantile, reati che erano stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Deduce il ricorrente violazione di legge per essere stata omessa la pronuncia in ordine alla richiesta avanzata con i motivi d'appello di concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma due Codice penale.

Rileva che l'accoglimento avrebbe determinato la prescrizione del reato.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del reato.

All'epoca dei fatti per cui è processo, accertati il 22 ottobre 2010, l'art. 648 c.p. prevedeva che i fatti di ricettazione potevano essere consumati con l'acquisto, la ricezione o l'occultamento del denaro o delle cose provenienti da un delitto; oppure con la mera intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare anche da un soggetto eventualmente in buona fede.

La provenienza da delitto serviva a specificare e distinguere all'interno del genus di appartenenza, anche con l'impiego di un concetto normativo (delitto), il denaro e le cose che potevano essere oggetto materiale della ricettazione.

L'art. 1, lett. c, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 195, di attuazione della Dir. 23.10.2018, n. 2018/1673/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, ha introdotto, al nuovo 2° co. dell'art. 648, la previsione della punibilità della ricettazione anche quando abbia ad oggetto denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Prima di tale riforma, l'univocità del dato letterale impediva di estendere il delitto di ricettazione alle cose di provenienza contravvenzionale non essendo possibile una soluzione estensiva ricorrendo all'analogia, perché in malam partem.

Ciò detto deve rilevarsi che è la stessa Corte d'Appello ad indicare come i datteri di mare rinvenuti il 22 ottobre 2010 nello stabilimento della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] da parte del personale della Capitaneria di porto di Napoli, che si assumono ricettati, provengono dalle contravvenzioni dichiarate estinte per intervenuta prescrizione.

All'epoca dei fatti il reato non era pertanto sussistente con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo É'". D a il L'14 r-e4 1-C7)4 C2 riudi re Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 6 ottobre 2020 ha confermato la condanna del tribunale con riguardo al delitto di concorso nella ricettazione di prodotti ittici "datteri di mare" di sicura provenienza delittuosa in quanto specie protetta di cui è vietata la pesca. All'imputato erano contestate anche le contravvenzioni di cui all'articolo 2 L. n. 150/92 per aver detenuto per la vendita e somministrazione prodotti ittici di cui era vietata la commercializzazione in quanto specie protetta, in particolare datteri di mare per una quantità di Kg. 7,5 e di cui all'articolo 15 lett. c) legge 963/65 per avere detenuto e commercializzato i prodotti ittici indicati senza la preventiva autorizzazione del ministero della Marina mercantile, reati che erano stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Deduce il ricorrente violazione di legge per essere stata omessa la pronuncia in ordine alla richiesta avanzata con i motivi d'appello di concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma due Codice penale. Rileva che l'accoglimento avrebbe determinato la prescrizione del reato. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del reato. All'epoca dei fatti per cui è processo, accertati il 22 ottobre 2010, l'art. 648 c.p. prevedeva che i fatti di ricettazione potevano essere consumati con l'acquisto, la ricezione o l'occultamento del denaro o delle cose provenienti da un delitto; oppure con la mera intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare anche da un soggetto eventualmente in buona fede. La provenienza da delitto serviva a specificare e distinguere all'interno del genus di appartenenza, anche con l'impiego di un concetto normativo (delitto), il denaro e le cose che potevano essere oggetto materiale della ricettazione. L'art. 1, lett. c, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 195, di attuazione della Dir. 23.10.2018, n. 2018/1673/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, ha introdotto, al nuovo 2° co. dell'art. 648, la previsione della punibilità della ricettazione anche quando abbia ad oggetto denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Prima di tale riforma, l'univocità del dato letterale impediva di estendere il delitto di ricettazione alle cose di provenienza contravvenzionale non essendo possibile una soluzione estensiva ricorrendo all'analogia, perché in malam partem. Ciò detto deve rilevarsi che è la stessa Corte d'Appello ad indicare come i datteri di mare rinvenuti il 22 ottobre 2010 nello stabilimento della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] da parte del personale della Capitaneria di porto di Napoli, che si assumono ricettati, provengono dalle contravvenzioni dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. All'epoca dei fatti il reato non era pertanto sussistente con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
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