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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17108/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. è manifestamente infondato e reiterativo di identica questione già confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come la necessità di dover ricorrere ad urgenti cure mediche fosse rimasta una mera affermazione priva di concreta allegazione tenuto conto che in tal senso non deponeva la documentazione medica che non attestava problematiche di gravità tale da necessitare di immediate e pronte cure mediche; osservato che logica risulta la motivazione nella parte in cui rileva che il suo allontanamento dalla abitazione ove si trovava ristretto poteva essere evitata con la semplice richiesta rivolta alle forze di polizia o al 118, essendo rimasta mera affermazione quella secondo cui il ricorrente non fosse dotato di utenza telefonica o fosse privo della possibilità di ricorrere all'ausilio di terze persone; che le complessive emergenze processuali in uno alla non determinante documentazione medica deponevano per l'assenza della causa di giustificazione in ordine alla quale giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini della sua esistenza, una rigorosa e specifica allegazione; rilevato che in tal senso si è già espressa questa Corte allorché ha avuto modo di rilevare che in tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente e che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (Sez. 6, n. 15484 del 12/02/2004, Rv. 229446 - 01); che, infatti, nel caso di specie, sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha motivatamente escluso che, a prescindere dalla dedotta problematica, il ricorrente si fosse allontanato dalla abitazione perché versasse in condizioni tali da non poter provvedere alle cure necessarie attraverso una lecita e pronta soluzione certamente esperibile essendo, tra l'altro, rimasta priva di allegazione alcuna la solo prospettata impossibilità di fare ricorso alle forze di polizia o al servizio sanitario d'urgenza del 118 per le cure del caso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. è manifestamente infondato e reiterativo di identica questione già confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come la necessità di dover ricorrere ad urgenti cure mediche fosse rimasta una mera affermazione priva di concreta allegazione tenuto conto che in tal senso non deponeva la documentazione medica che non attestava problematiche di gravità tale da necessitare di immediate e pronte cure mediche; osservato che logica risulta la motivazione nella parte in cui rileva che il suo allontanamento dalla abitazione ove si trovava ristretto poteva essere evitata con la semplice richiesta rivolta alle forze di polizia o al 118, essendo rimasta mera affermazione quella secondo cui il ricorrente non fosse dotato di utenza telefonica o fosse privo della possibilità di ricorrere all'ausilio di terze persone; che le complessive emergenze processuali in uno alla non determinante documentazione medica deponevano per l'assenza della causa di giustificazione in ordine alla quale giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini della sua esistenza, una rigorosa e specifica allegazione; rilevato che in tal senso si è già espressa questa Corte allorché ha avuto modo di rilevare che in tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente e che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (Sez. 6, n. 15484 del 12/02/2004, Rv. 229446 - 01); che, infatti, nel caso di specie, sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha motivatamente escluso che, a prescindere dalla dedotta problematica, il ricorrente si fosse allontanato dalla abitazione perché versasse in condizioni tali da non poter provvedere alle cure necessarie attraverso una lecita e pronta soluzione certamente esperibile essendo, tra l'altro, rimasta priva di allegazione alcuna la solo prospettata impossibilità di fare ricorso alle forze di polizia o al servizio sanitario d'urgenza del 118 per le cure del caso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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