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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04483/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 344-bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che l'art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134, dispone che l'art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, mentre il reato per cui si procede risulta commesso in data 7 febbraio 2017; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01)- nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano escluso le suddette diminuenti per la presenza di numerosi precedenti penali (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); osservato che parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenendola eccessiva, avendo i giudici di merito congruamente motivato sul punto (cfr. pag. 3) ; che, a tal proposito, deve ribadirsi l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 344-bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che l'art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134, dispone che l'art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, mentre il reato per cui si procede risulta commesso in data 7 febbraio 2017; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01)- nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano escluso le suddette diminuenti per la presenza di numerosi precedenti penali (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); osservato che parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenendola eccessiva, avendo i giudici di merito congruamente motivato sul punto (cfr. pag. 3) ; che, a tal proposito, deve ribadirsi l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere
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