CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di 1) mancato riconoscimento dell'uso personale; 2) mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4)eccessività della penai. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano men enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile né l'uso personale, stante l'elevato quantitativo, né la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del suindicato decreto, valorizzando il dato ponderale e l'elevato numero di dosi ricavabili. Il ricorso è, altresì, inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Maria na Vi