CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentantepro-tempore, con sede in Bra (CN), via Principi di Piemonte n.41, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 – n. 275/2020, depositata il 5 marzo2020;Numero registro generale 28639/2020Numero sezionale 3388/2026Numero di raccolta generale 20318/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cuneo, aseguito di verifica fiscale, notificava, in data 16 novembre2016, alla [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n. T7SO4PF03598/2016, con il qualevenivano accertate, per l’anno d’imposta 2011, una maggioreIRES per € 4.468,00, un volume d’affari per € 46.810,00 peruna maggiore IVA pari ad € 9.498,00, ed un valore dellaproduzione netta, ai fini IRAP, pari ad € 20.229,00, con unaconseguente imposta dovuta pari ad € 789,00.L’avviso di accertamento in questione si fondavasull’esistenza di gravi carenze gestionali dell’associazione, siasotto il profilo associativo (assenza di verbali di assemblee sindalla fondazione nel 1995; elettività delle cariche associative),sia sotto il profilo contabile (carenza nella tenuta econservazione di scritture contabili; mancata tracciabilità deiflussi finanziari, ecc.).2. Avverso tale avviso di accertamento l’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo laquale, con la sentenza n. 355/2017, depositata il 4 dicembre2017, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 20% ilreddito d’impresa accertato, con conseguente rideterminazionedelle imposte.3. Interposto gravame dalla A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], edappello incidentale dall’Agenzia delle Entrate, la CommissioneR.G. N. 28639/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28639/2020Numero sezionale 3388/2026Numero di raccolta generale 20318/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 1, con sentenza n.275/2020, pronunciata il 5 novembre 2019, e depositata insegreteria il 5 marzo 2020, rigettava l’appello principale, edaccoglieva l’appello incidentale, dichiarando la legittimitàdell’accertamento e condannando l’appellante principale alpagamento delle spese di lite.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’[OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi (ricorso notificato il 4 novembre 2020).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] la nullità della sentenza impugnata per difettoassoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.Il motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motiviR.G. N. 28639/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28639/2020Numero sezionale 3388/2026Numero di raccolta generale 20318/2026Data pubblicazione 17/06/2026sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non èpiù consentito censurare in sede di legittimità lacontraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica dellasufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di«mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia purR.G. N. 28639/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28639/2020Numero sezionale 3388/2026Numero di raccolta generale 20318/2026Data pubblicazione 17/06/2026succintamente, ha evidenziato come l’accertamento fossefondato su anomalie contabili e gestionali nell’associazionesportiva (assenza di verbali di assemblee dalla fondazionedell’A.S.D. nel 1995; mancata elettività delle caricheassociative; carenze nella tenuta e conservazione dellescritture contabili; mancata tracciabilità dei flussi finanziari),accertate in sede di verifica e fatte proprie dall’Ufficio conl’avviso di accertamento, che giustificavano l’accertamentoinduttivo in questione, nel mentre non si giustificava lariduzione equitativa del 20% del maggior reddito accertato,operata dal giudice di primo grado.2. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame diun fatto decisivo ai fini del giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c.Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di esaminareuna serie di elementi, quali la previsione statutaria edorganizzativa dell’associazione, l’effettiva redazione delbilancio al 31 dicembre 2011 ed il verbale di assemblea del 24aprile 2012, le deliberazioni del consiglio direttivo ed altro.Il motivo è inammissibile, in quanto la C.T.R. ha confermatola legittimità dell’accertamento induttivo in oggetto, essendo lariforma della pronuncia in primo grado intervenuta soltanto inrelazione al quantum del maggior reddito accertato, conl’eliminazione della riduzione equitativa operata dalla C.T.P.Siamo quindi in presenza di una “doppia conforme”, che rendeil motivo inammissibile ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (neltesto vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360,comma 4, c.p.c.).R.G. N. 28639/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28639/2020Numero sezionale 3388/2026Numero di raccolta generale 20318/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sotto altro profilo, il motivo si presenta comunqueinammissibile, in quanto la ricorrente richiede,sostanzialmente, una rivalutazione degli elementi di fatto giàoggetto di valutazione da parte della Corte territoriale,proponendo una valutazione alternativa, con un giudizio quindiinammissibile in sede di legittimità.3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] PalestraAsterix alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dellespese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 peronorari, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 28639/2020 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]