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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35088/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di affidamento al servizio sociale o di detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'irreperibilità di fatto del condannato attestata dalla Questura di Viterbo aveva impedito la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione delle misure.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, con unico profilo di ricorso, l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i h.e. ,rom ,.., spese processuali e della somma di euro tremila ' Ila cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di affidamento al servizio sociale o di detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'irreperibilità di fatto del condannato attestata dalla Questura di Viterbo aveva impedito la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione delle misure. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, con unico profilo di ricorso, l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i h.e. ,rom ,.., spese processuali e della somma di euro tremila ' Ila cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris