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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28954/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 30 settembre 2019 dal Tribunale di Verbania in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi sei di reclusione e 500,00 euro di multa, confermando nel resto Il Tribunale di Verbania con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

L'accusa attiene ad un furto con destrezza commesso con persona ignota, in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva' sottratto una catenina con ciondoli in oro che gli era stata mostrata sostituendola con una catenina in metallo (capo A) e ad un tentativo di furto in concorso con altri, con destrezza ed in numero superiore a tre, di una catenina in oro in danno di [OSCURATO:PERSONA], evento non verificatosi in quanto la persona offesa li aveva inseguiti e ottenuto la restituzione del gioiello (Capo B).

2. Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria in appello in relazione alle medesime prove documentali di cui aveva richiesto l'acquisizione anche al giudice di primo grado, richieste anche in quel caso disattese.

In particolare, evidenzia il ricorrente che la Corte aveva rigettato la richiesta di acquisizione di prove volte a dimostrare l'incerta attribuibilità del fatto di cui al capo A) al ricorrente dal momento che appena 2 mesi prima era stata realizzata la medesima azione delittuosa ad opera di un soggetto a lui molto simile.

La Corte territoriale ha respinto la richiesta, ritenendo che il contenuto di provvedimenti cautelari aventi ad oggetto diversi fatti non possono avere efficacia probatoria significativa nel processo in esame.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Osserva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena formulando una prognosi negativa sulla commissione di futuri reati, evidenziando che "la condotta tenuta dal Dumitri che ha commesso due reati ravvicinati non consente una prognosi positiva".

Siffatta motivazione è da considerarsi carente, priva di qualsivoglia riferimento alla giovane età del ricorrente, alla sua incensuratezza, alla sua partecipazione al processo, al suo rientro in Italia dalla Spagna in quanto latitante per costituirsi in carcere a seguito dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia, ordinanza annullata dal Tribunale del Riesame e la cui acquisizione è stata respinta dai giudici di merito nei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 privo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

1.1. Lo stesso, invero, ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione (pag. 6 della sentenza impugnata), chiarendo analiticamente le ragioni per le quali le richieste istruttorie formulate già in primo grado non fossero da considerarsi necessarie ai fini del decidere.

1.2. Nel giudizio d'appello, infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01).

La sentenza impugnata (p.5) ha esaustivamente motivato in relazione alle ragioni per le quali ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa alla acquisizione documentale (trattandosi di provvedimenti cautelare emessi in diverso procedimento e relativi a diverso fatto) con motivazione dunque non manifestamente illogica, né apparente e come tale non censurabile.

2. Egualmente inammissibile perché generico si presenta il secondo motivo.

2.1. Il ricorrente non si confronta con le esaustive motivazioni della sentenza impugnata.

In tema di sospensione condizionale della pena, invero, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01).

2.2. Nella specie, la Corte di appello ha motivato esaustivamente (p.7) in relazione alla mancata concessione del richiesto beneficio valorizzando la commissione di due reati da cui è gravato l'imputato e sottolineando che il breve lasso temporale e trascorso tra i fatti non permette una prognosi favorevole in ordine alla mancata commissione di future condotte illecite.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 30 settembre 2019 dal Tribunale di Verbania in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi sei di reclusione e 500,00 euro di multa, confermando nel resto Il Tribunale di Verbania con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione. L'accusa attiene ad un furto con destrezza commesso con persona ignota, in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva' sottratto una catenina con ciondoli in oro che gli era stata mostrata sostituendola con una catenina in metallo (capo A) e ad un tentativo di furto in concorso con altri, con destrezza ed in numero superiore a tre, di una catenina in oro in danno di [OSCURATO:PERSONA], evento non verificatosi in quanto la persona offesa li aveva inseguiti e ottenuto la restituzione del gioiello (Capo B). 2. Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria in appello in relazione alle medesime prove documentali di cui aveva richiesto l'acquisizione anche al giudice di primo grado, richieste anche in quel caso disattese. In particolare, evidenzia il ricorrente che la Corte aveva rigettato la richiesta di acquisizione di prove volte a dimostrare l'incerta attribuibilità del fatto di cui al capo A) al ricorrente dal momento che appena 2 mesi prima era stata realizzata la medesima azione delittuosa ad opera di un soggetto a lui molto simile. La Corte territoriale ha respinto la richiesta, ritenendo che il contenuto di provvedimenti cautelari aventi ad oggetto diversi fatti non possono avere efficacia probatoria significativa nel processo in esame. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Osserva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena formulando una prognosi negativa sulla commissione di futuri reati, evidenziando che "la condotta tenuta dal Dumitri che ha commesso due reati ravvicinati non consente una prognosi positiva". Siffatta motivazione è da considerarsi carente, priva di qualsivoglia riferimento alla giovane età del ricorrente, alla sua incensuratezza, alla sua partecipazione al processo, al suo rientro in Italia dalla Spagna in quanto latitante per costituirsi in carcere a seguito dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia, ordinanza annullata dal Tribunale del Riesame e la cui acquisizione è stata respinta dai giudici di merito nei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 privo motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.1. Lo stesso, invero, ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione (pag. 6 della sentenza impugnata), chiarendo analiticamente le ragioni per le quali le richieste istruttorie formulate già in primo grado non fossero da considerarsi necessarie ai fini del decidere. 1.2. Nel giudizio d'appello, infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). La sentenza impugnata (p.5) ha esaustivamente motivato in relazione alle ragioni per le quali ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa alla acquisizione documentale (trattandosi di provvedimenti cautelare emessi in diverso procedimento e relativi a diverso fatto) con motivazione dunque non manifestamente illogica, né apparente e come tale non censurabile. 2. Egualmente inammissibile perché generico si presenta il secondo motivo. 2.1. Il ricorrente non si confronta con le esaustive motivazioni della sentenza impugnata. In tema di sospensione condizionale della pena, invero, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01). 2.2. Nella specie, la Corte di appello ha motivato esaustivamente (p.7) in relazione alla mancata concessione del richiesto beneficio valorizzando la commissione di due reati da cui è gravato l'imputato e sottolineando che il breve lasso temporale e trascorso tra i fatti non permette una prognosi favorevole in ordine alla mancata commissione di future condotte illecite. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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