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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 37333/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Modena con decreto del 23 novembre 2022 ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., di somme di denaro, beni e altri valori, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sequestro disposto sino alla concorrenza di C 255.450 ed eseguito anche su un conto corrente cointestato al Fabretti e al coniuge [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era indagato per il delitto di riciclaggio (commesso alienando, nella veste di agente immobiliare, un immobile ad altro soggetto gravemente indiziato di aver commesso plurime condotte di truffa per ingenti importi, che venivano in parte impiegati per l'acquisto di quel bene).

Proposte istanze di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge [OSCURATO:PERSONA], terza estranea al reato, il Tribunale di Modena, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha parzialmente annullato il provvedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (disponendo la restituzione in suo favore della somma di C 36.250) confermandolo nel resto anche nei confronti del Frabetti.

2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322 cod. proc. pen., 240, 240 bis e 648 bis cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione al profilo del difetto di autonoma motivazione del provvedimento genetico, che il Tribunale aveva escluso con motivazione non condivisibile, mancando sia nel decreto del G.i.p., sia nell'ordinanza impugnata l'indicazione degli elementi indiziari riguardanti l'ipotizzata condotta di riciclaggio; allo stesso modo era da censurare la motivazione riguardante il pro'fild. delle esigenze cautelari, considerati gli elementi di fatto offerti al Tribunge del riesame per dimostrare che l'indagato non aveva posto in essere alcuna condotta di distrazione o di alienazione del proprio patrimonio, che aveva al contrario incrementato pur conoscendo delle indagini a suo carico; infine, in modo errato il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la censura riguardante l'adozione del vincolo cautelare, esteso ad una pluralità di beni e valori, fosse diretta a conseguire una riduzione della misura del sequestro mirando, invece, a censurare l'omessa considerazione dell'esistenza di altri beni (proprietà immobiliari) più che sufficienti per garantire le eventuali esigenze di cautela. (

3. Ha proposto ricorso la difesa della terza estranea al reato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322 cod. proc. pen., 240, 240 bis e 648 bis cod. pen., e vizio della motivazione; lamenta la ricorrente l'assenza di motivazione, e la conseguente illogicità, in relazione al profilo della sicura capacità economica dell'istante che implicava la dimostrazione della titolarità dell'intera somma vincolata esistente sul proprio conto corrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta formulato per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati.

2.1. In primo luogo, il ricorrente non specifica quale vizio della motivazione venga dedotto, in relazione ad ogni singola censura; in ogni caso, per nessuna delle deduzioni può dirsi prospettata una violazione di legge, neppure sotto il profilo della carenza o apparenza della motivazione.

Va ribadito, al riguardo, che secondo il costante insegnamento della Corte il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione vanno ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' "iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).

2.2. Per ciò che concerne il lamentato difetto di autonoma motivazione del provvedimento genetico, la censura è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata ha dato conto del richiamo all'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali specificando l'esistenza di elementi in fatto - peraltro anche riportati nella parte introduttiva idonei a sostenere il profilo della sussistenza del fumus delicti.

2.3. Infine, il profilo delle esigenze cautelari viene censurato in modo generico e, comunque, volto ad una rivalutazione dei dati fattuali considerati dal Tribunale del riesame con argomenti corretti e non apparenti, nella misura in cui è stato evidenziato che le modalità del disposto sequestro (probatorio, e non preventivo) e la correlazione ad un'ipotesi di circonvenzione di incapace (così contestato il fatto di reato al Fabretti al momento della perquisizione e del sequestro di documenti e telefoni cellulari) non comportavano necessariamente la previsione da parte dell'indagato di poter successivamente divenire destinatario di una misura cautelare reale volta ad impedire la dispersione del patrimonio; inoltre, a giudizio del Tribunale del riesame, la natura stessa del patrimonio dell'indagato consentirebbe agevolmente di disperdere o sottrarre parte del patrimonio assoggettabile alla confisca ex art. 648 quater cod. pen.

Quanto alla dedotta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del sequestro e l'ammontare indicato nel provvedimento del G.i.p., il Tribunale del riesame ha motivato sullo specifico aspetto, evidenziando il difetto di allegazioni in ordine al valore dell'immobile sequestrato.

3. Il ricorso proposto nell'interesse della terza estranea al reato [OSCURATO:PERSONA] è formulato anch'esso per motivo non consentito, oltre a risultare generico.

La ricorrente, infatti, omette completamente di considerare il dato della cointestazione del conto corrente oggetto del sequestro, circostanza fattuale che per costante giurisprudenza comporta l'estensione della misura cautelare all'intero importo in giacenza sul rapporto bancario, non rilevando le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile in materia (artt. 1289 e 1834 cod. civ.) che sono destinati a regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278 - 01; Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 - 0; Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317 - 0), restando salvo il diritto del terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tutte o parte delle somme ivi depositate; prova che il Tribunale ha ravvisato per la quota di denaro di cui ha disposto la restituzione all'interessata, mentre per la restante parte la Zagni non ha fornito alcun elemento concreto per raggiungere la stessa conclusione (né con il ricorso sono indicate circostanze e dati, idonei a sostenere la titolarità esclusiva e lecita delle restanti somme, che il Tribunale non ha valutato e considerato).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Modena con decreto del 23 novembre 2022 ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., di somme di denaro, beni e altri valori, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sequestro disposto sino alla concorrenza di C 255.450 ed eseguito anche su un conto corrente cointestato al Fabretti e al coniuge [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era indagato per il delitto di riciclaggio (commesso alienando, nella veste di agente immobiliare, un immobile ad altro soggetto gravemente indiziato di aver commesso plurime condotte di truffa per ingenti importi, che venivano in parte impiegati per l'acquisto di quel bene). Proposte istanze di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge [OSCURATO:PERSONA], terza estranea al reato, il Tribunale di Modena, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha parzialmente annullato il provvedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (disponendo la restituzione in suo favore della somma di C 36.250) confermandolo nel resto anche nei confronti del Frabetti. 2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322 cod. proc. pen., 240, 240 bis e 648 bis cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione al profilo del difetto di autonoma motivazione del provvedimento genetico, che il Tribunale aveva escluso con motivazione non condivisibile, mancando sia nel decreto del G.i.p., sia nell'ordinanza impugnata l'indicazione degli elementi indiziari riguardanti l'ipotizzata condotta di riciclaggio; allo stesso modo era da censurare la motivazione riguardante il pro'fild. delle esigenze cautelari, considerati gli elementi di fatto offerti al Tribunge del riesame per dimostrare che l'indagato non aveva posto in essere alcuna condotta di distrazione o di alienazione del proprio patrimonio, che aveva al contrario incrementato pur conoscendo delle indagini a suo carico; infine, in modo errato il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la censura riguardante l'adozione del vincolo cautelare, esteso ad una pluralità di beni e valori, fosse diretta a conseguire una riduzione della misura del sequestro mirando, invece, a censurare l'omessa considerazione dell'esistenza di altri beni (proprietà immobiliari) più che sufficienti per garantire le eventuali esigenze di cautela. ( 3. Ha proposto ricorso la difesa della terza estranea al reato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322 cod. proc. pen., 240, 240 bis e 648 bis cod. pen., e vizio della motivazione; lamenta la ricorrente l'assenza di motivazione, e la conseguente illogicità, in relazione al profilo della sicura capacità economica dell'istante che implicava la dimostrazione della titolarità dell'intera somma vincolata esistente sul proprio conto corrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta formulato per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2.1. In primo luogo, il ricorrente non specifica quale vizio della motivazione venga dedotto, in relazione ad ogni singola censura; in ogni caso, per nessuna delle deduzioni può dirsi prospettata una violazione di legge, neppure sotto il profilo della carenza o apparenza della motivazione. Va ribadito, al riguardo, che secondo il costante insegnamento della Corte il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione vanno ricompresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' "iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). 2.2. Per ciò che concerne il lamentato difetto di autonoma motivazione del provvedimento genetico, la censura è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata ha dato conto del richiamo all'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali specificando l'esistenza di elementi in fatto - peraltro anche riportati nella parte introduttiva idonei a sostenere il profilo della sussistenza del fumus delicti. 2.3. Infine, il profilo delle esigenze cautelari viene censurato in modo generico e, comunque, volto ad una rivalutazione dei dati fattuali considerati dal Tribunale del riesame con argomenti corretti e non apparenti, nella misura in cui è stato evidenziato che le modalità del disposto sequestro (probatorio, e non preventivo) e la correlazione ad un'ipotesi di circonvenzione di incapace (così contestato il fatto di reato al Fabretti al momento della perquisizione e del sequestro di documenti e telefoni cellulari) non comportavano necessariamente la previsione da parte dell'indagato di poter successivamente divenire destinatario di una misura cautelare reale volta ad impedire la dispersione del patrimonio; inoltre, a giudizio del Tribunale del riesame, la natura stessa del patrimonio dell'indagato consentirebbe agevolmente di disperdere o sottrarre parte del patrimonio assoggettabile alla confisca ex art. 648 quater cod. pen. Quanto alla dedotta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del sequestro e l'ammontare indicato nel provvedimento del G.i.p., il Tribunale del riesame ha motivato sullo specifico aspetto, evidenziando il difetto di allegazioni in ordine al valore dell'immobile sequestrato. 3. Il ricorso proposto nell'interesse della terza estranea al reato [OSCURATO:PERSONA] è formulato anch'esso per motivo non consentito, oltre a risultare generico. La ricorrente, infatti, omette completamente di considerare il dato della cointestazione del conto corrente oggetto del sequestro, circostanza fattuale che per costante giurisprudenza comporta l'estensione della misura cautelare all'intero importo in giacenza sul rapporto bancario, non rilevando le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile in materia (artt. 1289 e 1834 cod. civ.) che sono destinati a regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278 - 01; Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 - 0; Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317 - 0), restando salvo il diritto del terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tutte o parte delle somme ivi depositate; prova che il Tribunale ha ravvisato per la quota di denaro di cui ha disposto la restituzione all'interessata, mentre per la restante parte la Zagni non ha fornito alcun elemento concreto per raggiungere la stessa conclusione (né con il ricorso sono indicate circostanze e dati, idonei a sostenere la titolarità esclusiva e lecita delle restanti somme, che il Tribunale non ha valutato e considerato). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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