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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32214/2026

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a LATINA il 01/02/1995 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Campobasso, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Campobasso, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge in relazione all'accertamento della recidiva nel biennio; II) omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

L'impugnazione è inammissibile.

Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico.

In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari'].

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto della testimonianza dell'operante di polizia, che ha riferito in ordine alla precedente violazione, commessa dall'imputato nel biennio, di cui è presente copia del verbale di contestazione in atti.

In assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta violazione, neppure provenienti dall'imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio, conformemente all'orientamento di legittimità sopra richiamato.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812:"La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio"). 2Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a LATINA il 01/02/1995 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Campobasso, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Campobasso, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge in relazione all'accertamento della recidiva nel biennio; II) omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. L'impugnazione è inammissibile. Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico. In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari']. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto della testimonianza dell'operante di polizia, che ha riferito in ordine alla precedente violazione, commessa dall'imputato nel biennio, di cui è presente copia del verbale di contestazione in atti. In assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta violazione, neppure provenienti dall'imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio, conformemente all'orientamento di legittimità sopra richiamato. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812:"La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio"). 2Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M
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