CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza del 15/10/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,72- 1,81 g/l), con le aggravanti di aver causato un incidente stradale e dell'orario notturno, condannandola alla pena di anni 1 mesi 4 di arresto e euro 6000,00 di ammenda che ha sostituito in lavoro di pubblica utilità. 2. Avvero la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare della disposizione di cui all'art. 186 c. 9-bis, codice strada, che esclude espressamente i casi di contravvenzione aggravati dall'incidente stradale dalle ipotesi per le quali la pena può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'aver provocato il conducente in stato di ebbrezza un incidente stradale. Tale circostanza fa scattare l'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall'art. 186, comma 9-bis, codice strada (cfr. sez. 4, n. 3297 del 17/12/2014, dep. 2015, Ferrero, Rv. 262032; n. 43845 del 26/9/2014, Lambiase, Rv. 260602) e ciò anche quando, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (cfr. sez. 4 n. 13853 del 4/2/2015,PM in poc. Se/mi Rv. 263012; n. 7969 del 6/12/2013, dep. 2014, Ferrari, Rv. 258616; n. 48534 del 24/10/2013, Quagliara, Rv. 257289).3. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione con la quale è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con cui è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che elimina. Deciso il 1 giugno 202T, [OSCURATO:PERSONA]