CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 05238/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 21790del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro- tempore, ex art. 3 comma 6 D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VRCLGU 70S22 D208L), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in calce su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma c.p.c., dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62A06 L3040 p.e.c.: carlo.castellotti @ ordineavvocatitortona.eu - utenza fax O 1311865768), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59T16 D969X p.e.c.: avveliogiannigaribaldi @ pec.ordineavvocatiacquiterme.it - utenza [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE] p.e.c.: avvma- riadanielacogo @ cnfpec.it. - utenza [OSCURATO:TELEFONO]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: ZNUL TR59S l 6H501 I - PEC · eleuteriozuena @ ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. La ricorrente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le noti- ficazioni relative al giudizio al numero di fax O 131/306968, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sopra indicato. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Torino, C.so Sommelier n. 32, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presi- dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata, giusta pro- cura speciale in calce su foglio separato ex art. 83 comma 2 c.p.c., dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino, con studio in Torino, Via XX Settembre n.17, ed ivi eletti- vamente domiciliata, il quale difensore e procuratore dichiara di vo- ler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di [OSCURATO:PERSONA] del Processo telematico di cui all'art. 11 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], o all'indirizzo di Pec avvmarcodotta01 @ pec.ordineavvocatitorino.it, comunicato all'Ordine ai sensi della Legge 2/2009, ovvero al numero [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 192 deposita- ta il 16 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] di cura Sant’Anna otteneva dal tribunale di Vercelli un decreto ingiuntivo per euro 1.178.499,86 contro la Asl menzionata in intestazione per il pagamento di interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002 in ragione del tardivo pagamento di prestazioni sanitarie. Il tribunale, su opposizione dell’Asl –premesso che l’ingiunta aveva contestato an e quantum della pretesa; che la Casa di cura non aveva prodotto in giudizio le singole fatture; che, date tali carenze istruttorie, la c.t.u. contabile svolta in corso di causa era esplorati- va e, pertanto, inutilizzabile – tutto ciò premesso, revocava il de- creto e respingeva la domanda della struttura privata. 2.-La sentenza era appellata da quest’ultima e la Corte d’appello di Torino accoglieva l’impugnazione. Osservava la Corte, per quello che qui ancora interessa, che la do- manda attorea era documentata da conteggi analitici e che la con- testazione della convenuta Asl su ane quantum non era specifica. L’ammontare del credito era stato adeguatamente ricostruito dal consulente contabile, il quale lo aveva determinato nella misura fi- nale di euro 1.134.023,36, oltre agli ulteriori interessi di mora ma- turati sulle somme capitali versate in ritardo dal 1° luglio 2013: conclusione recepita in sentenza dalla Corte territoriale. 3.- Ricorre per cassazione l’Asl, affidando l’impugnazione a due mezzi. Resiste la Casa di cura che conclude per l’inammissibilità del ricorso e comunque per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie illustrati- ve ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo di ricorso – rubricato “ violazione degli art.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, n. 4 e/o n. 5 c.p.c.” – la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto provate le prestazioni della Casa di cura nonostante fosse stato contestato sia l’anche il quantum della pretesa credito- ria, come peraltro comprovavano anche le allegazioni della opposta a pagina 20 dell’atto di appello. Al contrario del primo giudice, che avrebbe correttamente concluso che la Casa di cura non aveva prodotto altro che dei conteggi a di- mostrazione del credito (senza versare in atti le fatture o altra do- cumentazione), la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto efficaci i prospetti contabili prodotti dall’impresa, così violando gli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ. 5.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. Anche a tacere della formulazione della rubrica – nella quale viene utilizzata la congiunzione “e” unitamente alla disgiuntiva “o”, così demandando a questa Corte la scelta se collocare il mezzo sub art. 360, primo comma, “n.4 e/o n. 5 c.p.c.” – esso non coglie la ratio decidendidella sentenza. Il giudice di secondo grado, infatti, non ha omesso di considerare che l’Asl aveva contestato l’aned il quantum della pretesa attorea, ma ha più semplicemente ritenuto tale contestazione come aspeci- fica. L’art. 115 cod. proc. civ., infatti, stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione (oltre alle prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero) “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. La Corte ha, dunque, considerato che la mancata contestazione dei conteggi analitici prodotti dalla Casa di cura li rendesse pacifici tra i litiganti e tale conclusione appare conforme al dettato della norma citata. Sotto altro aspetto, deve pure rammentarsi che il ricorso per cas- sazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione (art. 115 cod. proc. civ.) non può prescindere dalla trascrizione degli atti –che la ricorrente non ha avuto cura di effet- tuare - sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione (ex multis: Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19588, con menzione di altri precedenti). Infine, è fin troppo noto che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può por- si per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valu- tandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. L, 28 agosto 2024, n° 23286, anche qui con menzione di altri precedenti): sicché la Corte ha del tutto cor- rettamente posto a base della sua decisione i prospetti contabili non specificamente contestati dall’Asl (questione sulla quale si tor- nerà anche nell’esame del secondo motivo). 6.- Col secondo motivo l’Asl lamenta la “ violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. La sentenza sarebbe nulla, in quanto – dopo che il primo giudice aveva ritenuto la domanda attorea sfornita di prova documentale, dichiarando conseguentemente esplorativa e, dunque, inutilizzabile la c.t.u. –la Corte aveva invece basato la sua decisione proprio sul- la predetta consulenza senza motivare la ragione della utilizzabilità di tale mezzo istruttorio, del quale peraltro non poteva servirsi per superare l’onere probatorio incombente sulla parte onerata. 7.-Anche tale motivo è inammissibile. Una volta che siano stati ammessi ed assunti i mezzi istruttori, il giudice non deve affatto motivare sulla loro utilizzabilità, a meno che le parti –ma non è questo il caso – non abbiano sollevato que- stione di nullità dei mezzi medesimi per violazione delle regole che presiedono alla sua ammissione o assunzione. In sostanza, la Corte territoriale non ha fatto altro che valutare come prova idonea la c.t.u. disposta in primo grado e, peraltro, er- roneamente giudicata esplorativa e non utilizzabile dal primo giudi- ce sul rilievo, altrettanto erroneo, della contestazione del dovuto da parte dell’Asl, che, per contro, era inefficace in quanto generica (come si è già detto al precedente paragrafo n° 5). Peraltro, esaminando nel merito la questione della utilizzabilità dei conteggi e, dunque, della c.t.u. fondata sugli stessi, occorre ram- mentare che, se il debitore produce in giudizio dati e conteggi rela- tivi al credito azionato dalla controparte, quei dati e quei conteggi, in quanto riferiti al creditore (che nulla obietta) e non contestati dal debitore (che li produce), assumono il significato di un dato pacifi- co, indicativo della misura del credito vantato (Cass., sez. L, 4 apri- le 2000, n° 4116, sebbene resa in materia di crediti di lavoro). Tale orientamento è stato sostanzialmente seguito da altre succes- sive decisioni di questa Corte non solo in materia giuslavoristica, ma anche in materia di opposizione allo stato passivo (ex multis: Cass., sez. I, 16 giugno 2022, n° 19481), in tema di prestazioni professionali (Cass., sez. II, 1° dicembre 2021, n° 37788) e di ap- palto di opere pubbliche (Cass., sez. I, 20 giugno 2006, n° 14278): sicché non sembra esserci alcun ostacolo all’applicazione di esso anche in tema di prestazioni sanitarie (Cass., sez. I, 3 ottobre 2024, n° 25988). 8.-In conclusione, il ricorso va respinto. Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese del presente giudizio in favore della resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1,134 milioni) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 18.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d