CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 25466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.31899/2020 proposto da : Comune di Ostuni, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domici- liato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e do- miciliato in Roma presso lo studio dell’avvocatoMarco Gardin; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- controla sentenza d el Tribunale d i Brindisi n. 384/2020 , depositata i l 27/02/2020. Udita nella camera di consiglio del 13/06/2023 la relazione del c onsi- gliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2017 l’autista [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] pro- ponevano opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi contro il 2di 5 – 31899/2020 – S2 – CC 13/06/2023 (20) – [OSCURATO:PERSONA]. verbale con cui la Polizia locale aveva contestatoloro in solido la viola- zione dell’art. 193 co. 1 del codice della strada (CdS), nonchécontro il verbale di sequestro del veicolo ex art. 193 co. 4 CdS. In occasione dei rilievi relativi a un incidente stradale, si era accertato infatti che era privo dell’assicurazione obbligatoria da responsabilità civile automobi- listica un bus di na vetta guidato da [OSCURATO:PERSONA] e circola nte su strada privata, riservata aisoli proprietari degli immobili entro il peri- metro del consorzio [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’irrogazione delle sanzioni, il Comune di Ostuni faceva valere che si ha a che fare con una situazione di pericolosità paragonabile al traffico su strada pubblica o aperta al pubblico, cosicché s’imponeva lacopertura assicurativa per i veicoli ivi circolanti. In primo gradol’opposizione veniva rigettata . In secondo grado l’opposizione veniva accolta, con annullamentodei ver- bali. Ricorre in cassazione il Comune di Ostuni con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo si censura che le strade del comprensorio [OSCURATO:PERSONA] l’areasiano stat e rilevate come privat e . S i deduce omesso esame circa fatto decisivo. Con il secondo motivo si censura che si sia ritenuto che la circola- zione sulle strade del comprensorio [OSCURATO:PERSONA] possa avvenire senza copertura assicurativasulla responsabilità civile e si fa valere che si ha a che fare con una situazione di pericolosità paragonabile al traffico su strada pubblica o aperta al pubblico. Si deduce violazionedegli artt. 1 co. 2, 2 co. 1, 193 CdS, nonché dell’art. 122 d.lgs. 209/2005. Censurata è la seguente argomentazione della sentenza : «Ciò che caratterizza un'area al fine dell'applicazione delle norme del CdS non è la potenziale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli (criterio 3di 5 – 31899/2020 – S2 – CC 13/06/2023 (20) – [OSCURATO:PERSONA]. utilizzabile ai fini della responsabilità penale e/o civile da fatto illecito), bensì l'uso pubblico dell'area e la destinazione alla circolazione di vei- coli, animali e pedoni ex art. 2 co. 1 CdS». Si aggiunge che anche un’area privata può avere un uso pubblico se vi è transito da parte di collettività indeterminata, soddisfazione di esigenze generali attraverso il collegamento (anche indiretto) a strada pubblica, presenza di servizi o strutture pubbliche, fatti o atti costitutivi di diritto di uso da parte della collettività (secondo giurisprudenza citata). Tuttavia, n el caso di specie tali caratteristiche non si riscontrano. 2. -I due motivi possono esaminarsi contestualmente. Fondato è il secondo motivo, con assorbimento del primo. L’art. 122 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) dispone che ivei- coli a motore non possono essere posti in circolazione «su strade diuso pubblico o su aree a queste equiparate» [il corsivo è del Collegio] se non siano copertidall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Originato dal latino aequiparare(o aequiperare), il verbo equiparare designa l’azione del paragonare due enti considerandoli uguali, il met- terli alla pari. L’azione presuppone che le due entità non siano già iden- tiche(o considerate come tali) prima della loro equiparazione. Né, d’al- tra parte, l’esercizio dell’azione comporta che i due enti diventino iden- tici o vengano a coincidere successivamente . L’azione è eminente- mente teleologica, cioè, è animata da una finalità determinata , la cui realizzazione può bene esaurirsi (e normalmente si esaurisce) nel con- testo in cui l’azione di equiparazione si esercita. Così nel caso di specie: «aree» non meglio determinate sono equi- parate a strade di uso pubblico. Usata in modo isolato, la parola area ha il significato del tutto indistinto di superficie. Per lo più essa è però accompagnata da aggettivi che ne determinano il senso: l’area diventa 4di 5 – 31899/2020 – S2 – CC 13/06/2023 (20) – [OSCURATO:PERSONA]. così il luogo in cui si manifesta un determinato fenomeno (ad es., area sismica). Nel caso di specie la parola area è qualificata dal collega- mento con «strade di uso pubblico». Ciò rivela il fenomeno che sollecita l’equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell’equiparare: la circo- lazione dei veicoli (a motore) èil fenomeno, con la sua intrinseca mo- dalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale.Lo stru- mento di protezione di tale interesse è, nell’ordinamento, l’assicura- zione da responsabilità civile automobilistica. Non vi è alcuna ragione che si opponga alla necessità di qualificare la superficie stradale del comprensorio [OSCURATO:PERSONA] come area equiparata alle strade di uso pubblico al fine della necessità della copertura assicurativa. In questo senso, cfr. Cass. SU 21983/2021, ove si è statuito che l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato (anche in modo conformeal diritto dell'Unione europea, così come concretiz- zato dalla Corte di giustizia) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abi- tuale. Nello stesso senso, Cass. 40607/2021. 3. - È accolto il secondo motivo, è assorbito il primo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, al quale è demandata altresì la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, al quale de- mandaaltresì la liquidazi