CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2001
Cassazione n. 07999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06F03LP ) nato il 11/07/2001 avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], indagato di concorso nel delitto di rapina aggravata, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Genova che decidendo sull'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ha disposto la misura cautelare in carcere. Deduce il ricorrente: violazione dell'articolo 274 con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso che investe le esigenze cautelari è inammissibile per aspecificità dei motivi. La pronuncia ha richiamato da un lato la gravità e le modalità del fatto (rapina eseguita da due persone in orario notturno, ai danni di un'unica vittima) sottolineando come dagli stessi emerga l'indole violenta del ricorrente medesimo, e, dall'altro, la personalità dell'Abdrrehman, gravato da un precedente dattiloscopico per furto aggravato, privo di fissa dimora e di lecita attività lavorativa, sintomi inequivocabili della sua propensione a commettere reati contro il patrimonio. E' stato anche sottolineato che all'epoca dei fatti il prevenuto era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. circostanza che ha portato il Tribunale a ritenere inadeguata detta misura a tutelare le accertate esigenze di prevenzione sociale, tutelabili solo con una misura di tipo custodiale che, in assenza di un luogo idoneo agli arresti domiciliaro(l'imputato è privo di fissa dimora), poteva essere solo la custodia in carcere. A fronte di dette argomentazioni il ricorrente si è limitato genericamente a contestare il provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed è la somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. Esec. Cod proc pen. Roma, 22/11/2023 Sentenza motivazione semplificata Il giudice