CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aolo Panunzio, con studio in Roma, nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimoai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio studio (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO per la correzione di errore materiale nell’ordinanzadepositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 febbraio 2022, n. 4245; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. all’esito del giudizio promosso dal Comune di Frosinone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DISTRAZIONEsezione staccata di Latina l’8 febbraio 2018, n. 747/19/2018, l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 febbraio 2022, n. 4 2 45, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, oltre a spese generali edaltri accessori di legge; 2. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso; 3. il Comune di Frosinone è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso può trovare accoglimento; 2. i nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235); 3.nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultimo, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso; 4. pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e altri accessori di legge.», la locuzione «,da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo.»; 5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il10 febbraio 2022, n. 4245, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole « condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e altri accessori di legge.», della locuzione «, da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo.»; dispone, altresì , che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024. LAPRESIDENTE Dot