CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 37876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. L'ordinanza era basata sui seguenti rilievi: la pena in corso di espiazione era stata inflitta per reati di usura in concorso ed estorsione in concorso, con l'aggravante mafiosa, già prevista dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; tali reati rientravano fra quelli per i quali l'art. 4-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. escludeva la concessione del beneficio invocato; non poteva applicarsi lo scioglimento del cumulo con riferimento alla sola aggravante citata. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della menzionata ordinanza. Richiama l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, rilevato che il segmento di pena riferibile alla suddetta aggravante era stato già espiato, avrebbe dovuto applicare i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sullo scioglimento del cumulo di pene inflitte per reati diversi e, conseguentemente, avrebbe dovuto ritenere che non sussistevano ostacoli alla concessione della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'annmissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020 dep. 2021, Rv. 280982 — 01). 1.2. Nel caso ora in esame, non emerge che l'istante abbia espiato per intero un segmento di pena riferibile ad un reato ostativo alla concessione del beneficio, e che sia residuata soltanto una pena riferibile a reati non ostativi, sicché il principio sopra richiamato, pur pienamente condivisibile, non è applicabile. La tesi del ricorrente, in base alla quale lo stesso principio dovrebbe regolare l'ipotesi in cui risulti già espiata una parte di pena pari a quella inflitta in aumento per un'aggravante, non è fondata. L'unitarietà del reato per il quale ciascuna pena è inflitta con sentenza irrevocabile, infatti, non consente di isolare sul piano logico e giuridico, nella fase dell'espiazione, al fine del superamento della preclusione alla concessione di un beneficio penitenziario, un segmento di pena in ipotesi riferibile esclusivamente all'aggravante del reato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci