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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05358/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E-[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Monica CORDA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento.

2. Propone ricorso Monica CORDA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

La Corte di appello, nel motivare l'applicazione della pena detentiva, ha evidenziato i numerosi precedenti dell'imputata ("10 pagine di certificato penale"), che ben possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

La sentenza ha anche richiamato le modalità del fatto; va poi ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o più rilevanti, cosicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, rimanendo tutti gli altri superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv 279549 - 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] essini D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E-[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Monica CORDA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. 2. Propone ricorso Monica CORDA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte di appello, nel motivare l'applicazione della pena detentiva, ha evidenziato i numerosi precedenti dell'imputata ("10 pagine di certificato penale"), che ben possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La sentenza ha anche richiamato le modalità del fatto; va poi ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o più rilevanti, cosicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, rimanendo tutti gli altri superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv 279549 - 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] essini D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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