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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16785/2026

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l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia Sezione distaccata diSiracusa n. 3117/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

Oggetto del presente giudizio è la cartella di pagamento n.29820130005196355, relativa ad INVIM, notificata alla societàcontribuente in relazione all’avvenuta registrazione in Augusta di unascrittura privata con la quale la società ricorrente aveva promesso divendere alcuni appezzamenti di terreni siti nel comune di Melilli allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., cessata in data 27.11.2006.La cartella era stata preceduta dalla notifica di un avviso diaccertamento, previamente impugnato dal ricorrente con esito infaustodinanzi alla C.T.P. di Siracusa.La sentenza n. 174/01/11 non era stata impugnata ed era divenuta,pertanto, definitiva.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito aveva accertato ladebenza dell’imposta qualificando il contratto come preliminare con effettianticipati, per cui, ancorché la promissaria acquirente fosse cessatasuccessivamente, tale circostanza non rilevava ai fini della debenza deltributo, atteso che il contratto definitivo doveva intendersi comemeramente confermativo del preliminare.Successivamente, è stata notificata al contribuente la cartella dipagamento, recante INVIM relativa alla scrittura registrata in Augusta il13.06.2001 innanzi indicata.La parte contribuente ha proposto ricorso, riproponendo questioni dimerito afferenti all’avviso di liquidazione, e non vizi propri della cartella laC.T.P., preso atto di ciò, ha affermato di non potersi pronunciare suquestioni già oggetto di sentenza definitiva.

La decisione è stataimpugnata e l’appello respinto.La C.T.R. ha ribadito come le questioni attinenti al merito della pretesatributaria non potessero essere esaminate atteso che su di esse si era giàpronunciata, con sentenza passata in giudicato, la Commissione tributariaProvinciale di Siracusa nel giudizio avverso l’avviso di liquidazione.Numero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/2026In relazione al motivo aggiunto dal contribuente, relativo alla denunciatanullità del ruolo sottoscritto da un dirigente la cui nomina era in tesiillegittima, la C.T.R. ne ha affermato la inammissibilità, stante il divieto dicui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.E’ stata, poi, esclusa l’invocata rilevanza della sentenza della CorteCostituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 8,comma 24, del d.l. n. 16 del 2013, osservando che non i principi ivi fissatinon avevano incidenza sulla validità degli atti emessi dai direttoriprovinciali dell’Agenzia delle Entrate il cui incarico era illegittimo.Il giudice di appello ha, quindi, confermato la decisione di primo grado,salvo che in punto di spese, condannando la parte ricorrente al pagamentodelle spese del primo grado, sebbene tali erano state compensate.La sentenza è impugnata con ricorso affidato a due censure.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 19 del d.P.R. n. 643 del1972 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dei principi diragionevolezza e di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., di capacitàcontributiva, di cui all’art. 53 Cost., e di buon andamento della pubblicaamministrazione, in relazione all’art. 360, primo comma 1, nn. 3 e 4,c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.Si assume che il giudice di merito in modo erroneo aveva ritenuta fondatala pretesa riscossiva, non potendosi concludere il contratto definitivo peressere la società acquirente cessato.

In tesi, sarebbe venuto meno ilpresupposto oggettivo della tassazione.Il giudice di merito avrebbe, quindi, errato nel ritenere preclusa, in quantonon deducibile, in primo come in secondo grado, l’esame delle questioniNumero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/2026pronunciata con sentenza passata in giudicato la C.T.P. di Siracusa.1.2.

Il motivo è infondato.La C.T.P. di Siracusa ha qualificato il preliminare come ad effetti anticipatie pertanto ha ritenuto dovute, con sentenza passata in giudicato, leimposte richieste.Tale accertamento è divenuto definitivo.È principio consolidato quello secondo cui in tema di contenziosotributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame soloper vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, nonè ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di viziinerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini(Cass. Sez. 5, n. 13012/2017; Cass. Sez. 5, n. 12759/2018; da ultimoCass.

Sez. 5, n. 2743/2025).Sicché la censura, rivolta a vizi e questioni relativi ad un avviso oramaidefinitivo, non può che essere disattesa.2.

Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza perextrapetizione, per violazione degli artt. 112, 324, 343, 91 e 92 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe potuto, in assenza diappello incidentale, riformare la sentenza in punto di spese.2.1.

Il motivo è fondato.La soccombenza - cui l'art. 91 c.p.c. ricollega l'onere delle speseprocessuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme,sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo gradoda parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenutanella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuiresulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quellestabilite all'esito del giudizio di prima istanza.Numero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nella specie, il giudice di secondo grado ha, diversamente, confermato ladecisione di prime cure, salvo che in punto di spese.Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di spesegiudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello nonmodifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto,quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affettada ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, indifetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado enon soltanto di quelle d'appello.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere respinto ilprimo motivo e accolto il secondo; per l’effetto, la sentenza deve esserecassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto(art. 384, comma 2, c.p.c.), va annullata la statuizione di condanna allespese disposta dal giudice di merito.In considerazione dell’esito complessivo del giudizio, le spese di lite vannocompensate.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata nei limiti di cui al motivo accolto e, decidendo nelmerito, elimina la condanna alle spese relative al primo grado di giudiziodisposta dalla C.T.R.

Sicilia in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiaracompensate le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia Sezione distaccata diSiracusa n. 3117/2018 depositata il 10/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Oggetto del presente giudizio è la cartella di pagamento n.29820130005196355, relativa ad INVIM, notificata alla societàcontribuente in relazione all’avvenuta registrazione in Augusta di unascrittura privata con la quale la società ricorrente aveva promesso divendere alcuni appezzamenti di terreni siti nel comune di Melilli allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., cessata in data 27.11.2006.La cartella era stata preceduta dalla notifica di un avviso diaccertamento, previamente impugnato dal ricorrente con esito infaustodinanzi alla C.T.P. di Siracusa.La sentenza n. 174/01/11 non era stata impugnata ed era divenuta,pertanto, definitiva.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito aveva accertato ladebenza dell’imposta qualificando il contratto come preliminare con effettianticipati, per cui, ancorché la promissaria acquirente fosse cessatasuccessivamente, tale circostanza non rilevava ai fini della debenza deltributo, atteso che il contratto definitivo doveva intendersi comemeramente confermativo del preliminare.Successivamente, è stata notificata al contribuente la cartella dipagamento, recante INVIM relativa alla scrittura registrata in Augusta il13.06.2001 innanzi indicata.La parte contribuente ha proposto ricorso, riproponendo questioni dimerito afferenti all’avviso di liquidazione, e non vizi propri della cartella laC.T.P., preso atto di ciò, ha affermato di non potersi pronunciare suquestioni già oggetto di sentenza definitiva. La decisione è stataimpugnata e l’appello respinto.La C.T.R. ha ribadito come le questioni attinenti al merito della pretesatributaria non potessero essere esaminate atteso che su di esse si era giàpronunciata, con sentenza passata in giudicato, la Commissione tributariaProvinciale di Siracusa nel giudizio avverso l’avviso di liquidazione.Numero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/2026In relazione al motivo aggiunto dal contribuente, relativo alla denunciatanullità del ruolo sottoscritto da un dirigente la cui nomina era in tesiillegittima, la C.T.R. ne ha affermato la inammissibilità, stante il divieto dicui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.E’ stata, poi, esclusa l’invocata rilevanza della sentenza della CorteCostituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 8,comma 24, del d.l. n. 16 del 2013, osservando che non i principi ivi fissatinon avevano incidenza sulla validità degli atti emessi dai direttoriprovinciali dell’Agenzia delle Entrate il cui incarico era illegittimo.Il giudice di appello ha, quindi, confermato la decisione di primo grado,salvo che in punto di spese, condannando la parte ricorrente al pagamentodelle spese del primo grado, sebbene tali erano state compensate.La sentenza è impugnata con ricorso affidato a due censure.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 19 del d.P.R. n. 643 del1972 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dei principi diragionevolezza e di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., di capacitàcontributiva, di cui all’art. 53 Cost., e di buon andamento della pubblicaamministrazione, in relazione all’art. 360, primo comma 1, nn. 3 e 4,c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.Si assume che il giudice di merito in modo erroneo aveva ritenuta fondatala pretesa riscossiva, non potendosi concludere il contratto definitivo peressere la società acquirente cessato. In tesi, sarebbe venuto meno ilpresupposto oggettivo della tassazione.Il giudice di merito avrebbe, quindi, errato nel ritenere preclusa, in quantonon deducibile, in primo come in secondo grado, l’esame delle questioniNumero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/2026pronunciata con sentenza passata in giudicato la C.T.P. di Siracusa.1.2. Il motivo è infondato.La C.T.P. di Siracusa ha qualificato il preliminare come ad effetti anticipatie pertanto ha ritenuto dovute, con sentenza passata in giudicato, leimposte richieste.Tale accertamento è divenuto definitivo.È principio consolidato quello secondo cui in tema di contenziosotributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame soloper vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, nonè ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di viziinerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini(Cass. Sez. 5, n. 13012/2017; Cass. Sez. 5, n. 12759/2018; da ultimoCass. Sez. 5, n. 2743/2025).Sicché la censura, rivolta a vizi e questioni relativi ad un avviso oramaidefinitivo, non può che essere disattesa.2. Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza perextrapetizione, per violazione degli artt. 112, 324, 343, 91 e 92 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe potuto, in assenza diappello incidentale, riformare la sentenza in punto di spese.2.1. Il motivo è fondato.La soccombenza - cui l'art. 91 c.p.c. ricollega l'onere delle speseprocessuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme,sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo gradoda parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenutanella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuiresulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quellestabilite all'esito del giudizio di prima istanza.Numero registro generale 23330/2019Numero sezionale 3570/2026Numero di raccolta generale 16785/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nella specie, il giudice di secondo grado ha, diversamente, confermato ladecisione di prime cure, salvo che in punto di spese.Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di spesegiudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello nonmodifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto,quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affettada ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, indifetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado enon soltanto di quelle d'appello.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere respinto ilprimo motivo e accolto il secondo; per l’effetto, la sentenza deve esserecassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto(art. 384, comma 2, c.p.c.), va annullata la statuizione di condanna allespese disposta dal giudice di merito.In considerazione dell’esito complessivo del giudizio, le spese di lite vannocompensate. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata nei limiti di cui al motivo accolto e, decidendo nelmerito, elimina la condanna alle spese relative al primo grado di giudiziodisposta dalla C.T.R. Sicilia in favore dell’Agenzia delle Entrate. Dichiaracompensate le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il Presidente
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