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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42785/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen..

Egli deduce violazione di legge in punto di: 1) configurabilità del reato, non essendo egli il proprietario del veicolo sequestrato, in quanto non formale intestatario del medesimo; 2) diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen..

2. Entrambi tali motivi sono inammissibili.

2.1. Il primo, anzitutto, è nuovo: dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, non risulta esser stato dedotto con l'appello.

Comunque, è manifestamente infondato: anche per i beni mobili registrati, la proprietà si trasferisce secondo le regole generali, avendo l'iscrizione nei pubblici registri valore soltanto dichiarativo ed ai fini dell'opponibilità del titolo a terzi.

2.2. Il secondo è manifestamente infondato.

La valutazione dei presupposti di cui all'art. 131-bis, cit., è riservata al giudice di merito e, in questa sede, è sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza, nello specifico non ravvisabile.

Invero, l'affermazione difensiva circa il valore risibile dell'oggetto sottratto non è sorretta da alcun dato probatorio e, essendo pur sempre un'autovettura, quantunque immatricolata vari anni prima, si tratta di oggetto dal valore economico comunque non modestissimo: già solo la valorizzazione di tale profilo operata in sentenza, dunque, rappresenta giustificazione sufficiente ad escludere la particolare tenuità del fatto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge in punto di: 1) configurabilità del reato, non essendo egli il proprietario del veicolo sequestrato, in quanto non formale intestatario del medesimo; 2) diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.. 2. Entrambi tali motivi sono inammissibili. 2.1. Il primo, anzitutto, è nuovo: dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, non risulta esser stato dedotto con l'appello. Comunque, è manifestamente infondato: anche per i beni mobili registrati, la proprietà si trasferisce secondo le regole generali, avendo l'iscrizione nei pubblici registri valore soltanto dichiarativo ed ai fini dell'opponibilità del titolo a terzi. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. La valutazione dei presupposti di cui all'art. 131-bis, cit., è riservata al giudice di merito e, in questa sede, è sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza, nello specifico non ravvisabile. Invero, l'affermazione difensiva circa il valore risibile dell'oggetto sottratto non è sorretta da alcun dato probatorio e, essendo pur sempre un'autovettura, quantunque immatricolata vari anni prima, si tratta di oggetto dal valore economico comunque non modestissimo: già solo la valorizzazione di tale profilo operata in sentenza, dunque, rappresenta giustificazione sufficiente ad escludere la particolare tenuità del fatto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore res