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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 agosto 2026

Cassazione n. 24627/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 349/2026Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 24627/2026Data pubblicazione 13/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 349/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.1446/01/2025 depositata il 10 giugno 2025.Visti gli atti depositati il 5 giugno 2026 e il 31 luglio 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia alricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 349/2026Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 24627/2026Data pubblicazione 13/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 349/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.1446/01/2025 depositata il 10 giugno 2025.Visti gli atti depositati il 5 giugno 2026 e il 31 luglio 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia alricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris