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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36439/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27241‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: , elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Tacito n. 10; -controricorrente - Oggetto: Tributi– estinzione ex legge n. 197 del 2022 avversola sentenza n. 93/09/2020 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 20/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2012 che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche PWT) alla quale contestava di aver effettuato operazioni di cessione di beni in sospensione d’imposta sulla base di lettere d’intento ideologicamente false emesse da due cessionari ([OSCURATO:SOCIETA]. e Universal game s.r.l.), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziariaavverso la sfavorevole sentenza di primo gradoper difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i cui replica l’intimata con controricorso eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.

3. Con nota del 2 ottobre 2023 la controricorrente ha depositato la documentazione attestante l’adesione della stessa alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 corredata della prova dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto.

Considerato che:

1. La controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda all’uopo presentata, corredata della prova del pagamento dell’intero importo dovuto.

2. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio odi chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta.

5. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27241‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: , elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Tacito n. 10; -controricorrente - Oggetto: Tributi– estinzione ex legge n. 197 del 2022 avversola sentenza n. 93/09/2020 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 20/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2012 che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche PWT) alla quale contestava di aver effettuato operazioni di cessione di beni in sospensione d’imposta sulla base di lettere d’intento ideologicamente false emesse da due cessionari ([OSCURATO:SOCIETA]. e Universal game s.r.l.), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziariaavverso la sfavorevole sentenza di primo gradoper difetto di specificità dei motivi di impugnazione. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i cui replica l’intimata con controricorso eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. 3. Con nota del 2 ottobre 2023 la controricorrente ha depositato la documentazione attestante l’adesione della stessa alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 corredata della prova dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto. Considerato che: 1. La controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda all’uopo presentata, corredata della prova del pagamento dell’intero importo dovuto. 2. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio odi chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta. 5. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti. P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che le
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