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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2022

Cassazione n. 44382/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati (rispettivamente, alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione, nonché 600 euro di multa, e. di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 866,66 di multa) in relazione ad una serie di furti aggravati commessi in alcune abitazioni private (capi 10 ed 11, contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], e capo 12, contestato ad entrambi) ed in un terreno agricolo della provincia di Caltanissetta (capo 13, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso congiunto entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di c:ensura.

2.1. Il primo argomento difensivo denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per non aver ritenuto configurabile la scriminante dello stato di necessità nei confronti di entrambi i ricorrenti.

Il difensore ha ripercorso le ragioni della richiesta difensiva: - [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver commesso i reati "per disperazione", non avendo le capacità economiche per far fronte alle esigenze di vita di sei familiari a suo carico, né potendo lavorare, in ragione delle conseguenze fisiche gravi subite da un incidente automobilistico occorsogli nel 2016; egli ha, altresì, rappresentato di essere stato costretto dalle minacce dei creditori ai quali doveva soldi e dei quali non ha potuto rivelare l'identità per paura di ritorsioni, come risulta, peraltro, anche dalle intercettazioni telefoniche tra lo stesso ricorrente e la moglie; - [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver subito il pignoramento della propria casa e lo sfratto nel 2019, come documentato e di aver utilizzato 13.000 euro provento dei reati per pagare i suoi debiti e di aver restituito quel che gli rimaneva della refurtiva (3.700 euro) in occasione della perquisizione subita.

A riprova della possibilità di configurare nei confronti dei ricorrenti la causa di esclusione della punibilità, si evidenzia che lo stesso GIP, nell'escludere la sussistenza del reato associativo a carico loro e del fratello Gioacchino, coimputato, ha evidenziato come i reati siano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti vulnerabili, al fine di assicurarsi i mezzi di sussistenza.

2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli al capo 10 della contestazione (il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]).

La tesi del ricorrente è che il giudizio di colpevolezza si basa su affermazioni logico- probabilistiche che non superano il canone legale per giungere alla condanna "oltre ogni ragionevole dubbio": non basterebbe l'aver in uso, da parte sua, l'auto intestata alla moglie del fratello di Fabio, Gioacchino, e vista vicino alla casa della famiglia [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto.

Neppure costituiscono indizi rassicuranti l'acgancio, da parte del telefono del ricorrente, della cella telefonica corrispondente ai luoghi teatro del furto; senza contare la non corrispondenza delle fattezze fisiche del ricorrente con la descrizione dell'autore del furto operata da alcuni testi.

2.3. Il terzo motivo evidenzia manifesta illogicità della motivazione anche rispetto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli al capo 11 (il furto a casa della famiglia Pedano): gli indizi delineati dai giudici di merito non sarebbero sufficienti a provare una sua collaborazione all'azione delittuosa.

2.4. Il quarto argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione là dove ha ritenuto sussistente l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza una valutazione specifica dell'unico precedente penale e delle ricadute criminologiche del nuovo delitto commesso, in termini di maggior espressività della pericolosità personale dell'autore dei fatti, contrariamente a quanto afferma da tempo la giurisprudenza di legittimità.

2.5. Infine, un ultimo motivo è dedicato ad eccepire vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento isanzionatorio stabilito per entrambi i ricorrenti; in particolare, là dove non è stata applicata la riduzione massima di pena consentita dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e non sono stati valorizzati, dunque, pienamente gli elementi favorevoli costituiti dalla resipiscenza, provata dalla piena confessione; dalla restituzione di parte della refurtiva; dall'assenza di altri procedimenti penali a carico. 3. [OSCURATO:PERSONA] Birritteri ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, è inammissibile.

2. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di inammissibilità è la rinuncia al ricorso, pervenuta alla Quinta Sezione Penale in data 24.8.2022, a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA].

Come noto, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

L'imputato ricorrente e rinunciante deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel presente giudizio, poiché, peraltro, l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa (Sez. 1, n. 20158 del 30/3/2022, Vincenti, Rv. 283063): non risultano alcuna comunicazione in atti alla parte civile costituita della volontà di rinunciare al ricorso (Sez. 5, n. 29472 del 7/5/2018, Dante, Rv. 273476).

Le spese alla parte civile vanno liquidate nella misura di euro 2.700, oltre accessori di legge.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo eccepito è generico e reiterativo delle ragioni già addotte nell'atto d'appello, quanto alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità.

Ebbene, da un lato, la doppia pronuncia conforme costituita dalle sentenze di primo e secondo grado ha escluso funditus gli stessi elementi di fatto per sostenerne la sussistenza, in ragione della mancanza di prove concrete della condizione, ineluttabile altrimenti, di povertà ed emergenza economica di vita del ricorrente.

Dall'altro, la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma l'inconfigurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen. dello stato di necessità, in caso l'imputato adduca lo stato di bisogno per la temporanea condizione di disoccupazione (Sez. 2, n. 4010 del 11/1/1972, Bonica, Rv. 121253).

L'esimente dello stato di necessità, infatti, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, perdurante e pur se grave, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti quali gli istituti di assisl:enza sociale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640).

3.2. Sono, invece, inammissibili perché ricostruite secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e volte ad ottenere dal Collegio una rivalutazione di merito delle questioni dedotte, le censure relative al trattamento sanzionatorio (quinto motivo di ricorso, essendo il secondo, il terzo ed il quarto dedicati esclusivamente alla posizione del ricorrente rinunciante); si invoca apoditticamente la riduzicne massima di pena consentita dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dimenticando che sia su tale punto che, in generale, sulla dosimetria della pena vi è ampia motivazione della sentenza impugnata, alle pagine 5 e 6, nelle quali si è valutata la gravità complessiva del fatto e la misura del dolo e della personalità criminale del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed all'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente c:he lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di parte civile, in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.700, oltre accessori di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati (rispettivamente, alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione, nonché 600 euro di multa, e. di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 866,66 di multa) in relazione ad una serie di furti aggravati commessi in alcune abitazioni private (capi 10 ed 11, contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], e capo 12, contestato ad entrambi) ed in un terreno agricolo della provincia di Caltanissetta (capo 13, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso congiunto entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di c:ensura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per non aver ritenuto configurabile la scriminante dello stato di necessità nei confronti di entrambi i ricorrenti. Il difensore ha ripercorso le ragioni della richiesta difensiva: - [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver commesso i reati "per disperazione", non avendo le capacità economiche per far fronte alle esigenze di vita di sei familiari a suo carico, né potendo lavorare, in ragione delle conseguenze fisiche gravi subite da un incidente automobilistico occorsogli nel 2016; egli ha, altresì, rappresentato di essere stato costretto dalle minacce dei creditori ai quali doveva soldi e dei quali non ha potuto rivelare l'identità per paura di ritorsioni, come risulta, peraltro, anche dalle intercettazioni telefoniche tra lo stesso ricorrente e la moglie; - [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver subito il pignoramento della propria casa e lo sfratto nel 2019, come documentato e di aver utilizzato 13.000 euro provento dei reati per pagare i suoi debiti e di aver restituito quel che gli rimaneva della refurtiva (3.700 euro) in occasione della perquisizione subita. A riprova della possibilità di configurare nei confronti dei ricorrenti la causa di esclusione della punibilità, si evidenzia che lo stesso GIP, nell'escludere la sussistenza del reato associativo a carico loro e del fratello Gioacchino, coimputato, ha evidenziato come i reati siano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti vulnerabili, al fine di assicurarsi i mezzi di sussistenza. 2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli al capo 10 della contestazione (il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]). La tesi del ricorrente è che il giudizio di colpevolezza si basa su affermazioni logico- probabilistiche che non superano il canone legale per giungere alla condanna "oltre ogni ragionevole dubbio": non basterebbe l'aver in uso, da parte sua, l'auto intestata alla moglie del fratello di Fabio, Gioacchino, e vista vicino alla casa della famiglia [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto. Neppure costituiscono indizi rassicuranti l'acgancio, da parte del telefono del ricorrente, della cella telefonica corrispondente ai luoghi teatro del furto; senza contare la non corrispondenza delle fattezze fisiche del ricorrente con la descrizione dell'autore del furto operata da alcuni testi. 2.3. Il terzo motivo evidenzia manifesta illogicità della motivazione anche rispetto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli al capo 11 (il furto a casa della famiglia Pedano): gli indizi delineati dai giudici di merito non sarebbero sufficienti a provare una sua collaborazione all'azione delittuosa. 2.4. Il quarto argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione là dove ha ritenuto sussistente l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza una valutazione specifica dell'unico precedente penale e delle ricadute criminologiche del nuovo delitto commesso, in termini di maggior espressività della pericolosità personale dell'autore dei fatti, contrariamente a quanto afferma da tempo la giurisprudenza di legittimità. 2.5. Infine, un ultimo motivo è dedicato ad eccepire vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento isanzionatorio stabilito per entrambi i ricorrenti; in particolare, là dove non è stata applicata la riduzione massima di pena consentita dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e non sono stati valorizzati, dunque, pienamente gli elementi favorevoli costituiti dalla resipiscenza, provata dalla piena confessione; dalla restituzione di parte della refurtiva; dall'assenza di altri procedimenti penali a carico. 3. [OSCURATO:PERSONA] Birritteri ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, è inammissibile. 2. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di inammissibilità è la rinuncia al ricorso, pervenuta alla Quinta Sezione Penale in data 24.8.2022, a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come noto, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). L'imputato ricorrente e rinunciante deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel presente giudizio, poiché, peraltro, l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa (Sez. 1, n. 20158 del 30/3/2022, Vincenti, Rv. 283063): non risultano alcuna comunicazione in atti alla parte civile costituita della volontà di rinunciare al ricorso (Sez. 5, n. 29472 del 7/5/2018, Dante, Rv. 273476). Le spese alla parte civile vanno liquidate nella misura di euro 2.700, oltre accessori di legge. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo eccepito è generico e reiterativo delle ragioni già addotte nell'atto d'appello, quanto alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità. Ebbene, da un lato, la doppia pronuncia conforme costituita dalle sentenze di primo e secondo grado ha escluso funditus gli stessi elementi di fatto per sostenerne la sussistenza, in ragione della mancanza di prove concrete della condizione, ineluttabile altrimenti, di povertà ed emergenza economica di vita del ricorrente. Dall'altro, la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma l'inconfigurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen. dello stato di necessità, in caso l'imputato adduca lo stato di bisogno per la temporanea condizione di disoccupazione (Sez. 2, n. 4010 del 11/1/1972, Bonica, Rv. 121253). L'esimente dello stato di necessità, infatti, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, perdurante e pur se grave, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti quali gli istituti di assisl:enza sociale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640). 3.2. Sono, invece, inammissibili perché ricostruite secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e volte ad ottenere dal Collegio una rivalutazione di merito delle questioni dedotte, le censure relative al trattamento sanzionatorio (quinto motivo di ricorso, essendo il secondo, il terzo ed il quarto dedicati esclusivamente alla posizione del ricorrente rinunciante); si invoca apoditticamente la riduzicne massima di pena consentita dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dimenticando che sia su tale punto che, in generale, sulla dosimetria della pena vi è ampia motivazione della sentenza impugnata, alle pagine 5 e 6, nelle quali si è valutata la gravità complessiva del fatto e la misura del dolo e della personalità criminale del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed all'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente c:he lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di parte civile, in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.700, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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