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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24634/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen, oltre che non consentito dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione, e dunque non connotato dalla necessaria specificità, è anche manifestamente infondato, in quanto — posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno — nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 131-bis cod. pen., indicando quali ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, la gravità della condotta e dell'entità del danno (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza, sul valore della merce ricettata e le modalità di svolgimento dell'attività illecita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen, oltre che non consentito dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione, e dunque non connotato dalla necessaria specificità, è anche manifestamente infondato, in quanto — posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno — nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 131-bis cod. pen., indicando quali ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, la gravità della condotta e dell'entità del danno (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza, sul valore della merce ricettata e le modalità di svolgimento dell'attività illecita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24634/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris