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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 38843/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 15/11/2019, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado che aveva ritenuto Angelino responsabile di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce che Angelino era stato rinviato a giudizio per rispondere di rapina in concorso con altro imputato, ma che era stato riconosciuto responsabile del reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma terzo n.1 cod.pen. perché l'aggravante era chiaramente contestata nella descrizione del fatto (pag. 11 sentenza Tribunale di Modena): era quindi pacifico che il fatto era stato qualificato diversamente e che quindi la difesa non era stata posta in condizione di difendersi: il ricorrente si lamentava del fatto che i giudici avevano ritenuto sussistente l'aggravante, malgrado la vittima del reato non avesse avuto alcuna cognizione che l'autore del reato non operasse da solo; veniva quindi lamentata la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. 1.2 II difensore ritiene inoltre che per la sussistenza dell'aggravante sia richiesta la simultanea presenza delle più persone riunite nel luogo in cui la violenza o la minaccia si è realizzata ed osserva che nel caso in esame era pacifico che gli imputati non erano presenti simultaneamente nel luogo teatro dell'azione criminosa, visto che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in una zona poco illuminata ad una distanza di 30/40 metri dal punto in cui Falcone aveva strappato la borsa alla persona offesa Allaj, dal cui racconto (alquanto confuso) si evinceva che la vittima aveva avuto la percezione che i rapinatori erano due, mentre poi si era scoperto che le persone da lei notate a bordo della autovettura (da cui poi era sceso colui che la aveva aggredita) erano tre; infine il difensore rileva che sarebbe stato opportuno ritenere attendibili le dichiarazioni confessorie di Angelino, che aveva sempre negato di voler condividere l'azione delittuosa posta in essere da Falcone, la cui personalità negativa era emersa dall'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Sui primi due motivi di ricorso, deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla"(Sez.2, Sentenza n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia \ Quanto alla violazione dell'ad. 521 cod.proc.pen., la sentenza di primo grado aveva osservato come l'aggravante del numero delle persone ex art. 628 comma 3 n.1 cod.pen. doveva ritenersi chiaramente contestata nella descrizione del fatto, posto che nel capo di imputazione venivano menzionati tre concorrenti nel reato, e la sentenza di appello aveva osservato che la circostanza aveva formato oggetto di prova nell'ambito del giudizio; a tale proposito, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619-01; da ulitmo, vedi 2, Sentenza n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 — 01) Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra osservato, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza ) che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa; quanto, infine, alla consapevolezza di tutti i coimputati di voler partecipare alla commissione di una rapina, vi è ampia motivazione sul punto nella sentenza di primo grado.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 15/11/2019, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado che aveva ritenuto Angelino responsabile di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce che Angelino era stato rinviato a giudizio per rispondere di rapina in concorso con altro imputato, ma che era stato riconosciuto responsabile del reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma terzo n.1 cod.pen. perché l'aggravante era chiaramente contestata nella descrizione del fatto (pag. 11 sentenza Tribunale di Modena): era quindi pacifico che il fatto era stato qualificato diversamente e che quindi la difesa non era stata posta in condizione di difendersi: il ricorrente si lamentava del fatto che i giudici avevano ritenuto sussistente l'aggravante, malgrado la vittima del reato non avesse avuto alcuna cognizione che l'autore del reato non operasse da solo; veniva quindi lamentata la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. 1.2 II difensore ritiene inoltre che per la sussistenza dell'aggravante sia richiesta la simultanea presenza delle più persone riunite nel luogo in cui la violenza o la minaccia si è realizzata ed osserva che nel caso in esame era pacifico che gli imputati non erano presenti simultaneamente nel luogo teatro dell'azione criminosa, visto che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in una zona poco illuminata ad una distanza di 30/40 metri dal punto in cui Falcone aveva strappato la borsa alla persona offesa Allaj, dal cui racconto (alquanto confuso) si evinceva che la vittima aveva avuto la percezione che i rapinatori erano due, mentre poi si era scoperto che le persone da lei notate a bordo della autovettura (da cui poi era sceso colui che la aveva aggredita) erano tre; infine il difensore rileva che sarebbe stato opportuno ritenere attendibili le dichiarazioni confessorie di Angelino, che aveva sempre negato di voler condividere l'azione delittuosa posta in essere da Falcone, la cui personalità negativa era emersa dall'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Sui primi due motivi di ricorso, deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla"(Sez.2, Sentenza n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia \ Quanto alla violazione dell'ad. 521 cod.proc.pen., la sentenza di primo grado aveva osservato come l'aggravante del numero delle persone ex art. 628 comma 3 n.1 cod.pen. doveva ritenersi chiaramente contestata nella descrizione del fatto, posto che nel capo di imputazione venivano menzionati tre concorrenti nel reato, e la sentenza di appello aveva osservato che la circostanza aveva formato oggetto di prova nell'ambito del giudizio; a tale proposito, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619-01; da ulitmo, vedi 2, Sentenza n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 — 01) Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra osservato, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza ) che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa; quanto, infine, alla consapevolezza di tutti i coimputati di voler partecipare alla commissione di una rapina, vi è ampia motivazione sul punto nella sentenza di primo grado. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/202