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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 12927/2026

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iso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Marcomotivazionale asseritamente presenti nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante ilquale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal condannato,avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva a sua voltadisatteso l’istanza di liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, presentata dalricorrente, relativamente al periodo di detenzione che va dal 03/11/2016 al 03/05/2017 (erastata posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva la commissione di gravicondotte durante la carcerazione, consistite, in particolare nella partecipazione a unaassociazione a delinquere di stampo mafioso, fatto giudicato evocativo di una partecipazionemeramente formale del soggetto al percorso di recupero);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione, infatti, siano interamenteversate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale disorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenutagravità della sopra detta condotta, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattoredimostrativo di una mancata adesione del condannato all’opera di rieducazione, essenzialeper il riconoscimento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 Ord. pen.;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Marcomotivazionale asseritamente presenti nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante ilquale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal condannato,avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva a sua voltadisatteso l’istanza di liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, presentata dalricorrente, relativamente al periodo di detenzione che va dal 03/11/2016 al 03/05/2017 (erastata posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva la commissione di gravicondotte durante la carcerazione, consistite, in particolare nella partecipazione a unaassociazione a delinquere di stampo mafioso, fatto giudicato evocativo di una partecipazionemeramente formale del soggetto al percorso di recupero);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione, infatti, siano interamenteversate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale disorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenutagravità della sopra detta condotta, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattoredimostrativo di una mancata adesione del condannato all’opera di rieducazione, essenzialeper il riconoscimento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 Ord. pen.;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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