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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:55
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0562 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca – Decisione quadro 2006/783/GAI – Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione – Diritti degli interessati – Terzo in buona fede – Creditore ipotecario – Bene immobile provento del reato – Procedura di riconoscimento e di esecuzione di una decisione di confisca – Ipoteca giudiziale iscritta prima dell’adozione di tale decisione» Nella causa C‑562/24 [Munik] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria, Slovenia), con decisione del 5 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 20 agosto 2024, nel procedimento promosso da: S.H. d.o.o., M.A. d.o.o.

LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo sloveno, da J. Morela, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da U. Babovič e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ( GU 2006, L 328, pag. 59 ), e dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione, in Slovenia, di una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria italiana nei confronti della S.H. d.o.o. avente ad oggetto beni immobili appartenenti a tale società.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione quadro 2006/783 3 I considerando 1, 8 e 9 della decisione quadro 2006/783 sono così formulati: «(1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. (…) (8) Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro.

La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato [ GU 2005, L 68, pag. 49 ].

Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata. (9) La cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell’immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità.

Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede.

In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all’esigenza di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste». 4 L’articolo 1 della decisione quadro 2006/783, intitolato «Scopo», prevede quanto segue: «1.

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.

2. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente decisione quadro si intende per: a) “Stato di emissione”: lo Stato membro nel quale un’autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell’ambito di un procedimento penale; b) “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione; c) “decisione di confisca”: una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene; d) “bene”: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito: i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto; ii) che sia lo strumento di tale reato; (…) e) “provento”: ogni vantaggio economico derivato da reati.

Il vantaggio può consistere in qualsiasi bene; f) “strumenti”: qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; (…)». 6 L’articolo 7 della suddetta decisione quadro, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione», così dispone al paragrafo 1: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all’articolo 8 ovvero uno dei motivi di rinvio dell’esecuzione previsti all’articolo 10». 7 L’articolo 8 della stessa decisione quadro, intitolato «Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione», enuncia ai suoi paragrafi 2 e 4: «2.

L’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto di tale Stato, può altresì rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato accertato che: (…) d) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell’articolo 9; (…)

4. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2 (…).

La consultazione è obbligatoria nei casi in cui la decisione sia probabilmente basata sul: (…) – paragrafo 2, lettera d), e le informazioni non siano fornite ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, (…)». 8 L’articolo 9 della decisione quadro 2006/783, intitolato «Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione», prevede quanto segue: «1.

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell’articolo 7 a tutela dei propri diritti.

L’azione è promossa dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione di tale Stato.

L’azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. (…)

3. Se l’azione è promossa dinanzi ad un’autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l’autorità competente dello Stato di emissione ne è informata». 9 L’articolo 10 di tale decisione quadro riguarda, in conformità al suo titolo, il rinvio dell’esecuzione.

Normativa relativa alle regole minime comuni in materia di decisioni di confisca – Decisione quadro 2005/212 10 Il considerando 3 della decisione quadro 2005/212 è così formulato: «Dal punto 50, lettera b), del piano d’azione [del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU 1999, C 19, pag. 1 )] risulta che entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto d[e]i diritti d[e]i terzi in buona fede». 11 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro si intende per: – “provento”, ogni vantaggio economico derivato da reati.

Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino, – “bene”, un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni, – “strumento”, qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati, (…)». – Direttiva 2014/42/UE 12 A termini dei considerando 24 e 33 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 ): «(24) La pratica del trasferimento dei beni, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato a un terzo compiacente è comune e sempre più diffusa.

L’attuale quadro giuridico dell’Unione non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi.

Pertanto, è diventato ancora più necessario consentire la confisca dei beni trasferiti a terzi o acquisiti da terzi.

L’acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l’imputato non dispone di beni confiscabili.

Tale confisca dovrebbe essere possibile almeno quando i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente inferiore al valore di mercato.

Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche.

In ogni caso è opportuno che i diritti dei terzi in buona fede non siano pregiudicati. (…) (33) La presente direttiva ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale.

È pertanto necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell’attuazione della presente direttiva.

Ciò comprende il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti patrimoniali (“diritti reali”, “ ius in re ”), quale il diritto di usufrutto.

La decisione di congelamento di beni dovrebbe essere comunicata all’interessato il prima possibile dopo la relativa esecuzione.

Tuttavia, le autorità competenti possono rinviare la comunicazione di tali decisioni all’interessato in ragione delle esigenze investigative». 13 L’articolo 6 della direttiva in parola, dal titolo «Confisca nei confronti di terzi», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede».

Diritto sloveno 14 L’articolo 210 dello Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea) (in prosieguo: la «legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale»), intitolato «Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «L’autorità giudiziaria nazionale non esegue una decisione di confisca di beni strumentali o di proventi di reato dell’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro, qualora sia stato accertato che: (…)

8. l’esecuzione pregiudica i diritti dei terzi in buona fede; (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 La S.H., società di diritto croato, e due persone fisiche di cittadinanza italiana, sono state condannate in via definitiva in Italia per aver commesso reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, truffa aggravata e riciclaggio di denaro, avendo promesso alle vittime che il loro denaro sarebbe stato investito nella piattaforma Forex, mentre, in realtà, esso è stato utilizzato per scopi personali, tra cui l’acquisto di diversi beni immobili in Italia, Slovenia e Croazia. 16 Il 15 ottobre 2018, è stata avviata una procedura fallimentare nei confronti della S.H. dinanzi al Trgovački sud v Pazinu (Tribunale di commercio di Pisino, Croazia). 17 Il 18 ottobre 2018 e il 12 febbraio 2019, la M.A. d.o.o. ha iscritto, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata condotto nella Repubblica di Slovenia nei confronti della S.H., due ipoteche giudiziali su un bene immobile detenuto da quest’ultima, situato a Plavia (Slovenia), per garantire due crediti, rispettivamente, di importo pari a EUR 42861,00 e di importo pari a EUR 5335,12, aumentati degli interessi e delle spese ad essi relativi, derivanti dalle ordinanze esecutive dell’Okrajno sodišče v Ljubljani (Tribunale distrettuale di Lubiana, Slovenia), adottate, rispettivamente, il 4 giugno e il 24 settembre 2018. 18 Con sentenza del 9 marzo 2019 (in prosieguo: la «decisione di confisca»), passata in giudicato il 18 aprile 2019, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha ordinato la confisca dei beni immobili che costituiscono il provento dei reati per i quali la S.H. è stata condannata, tra cui, in particolare, un bene immobile situato a Capodistria (Slovenia) e quello situato a Plavia, con l’iscrizione del diritto di proprietà relativo a tali beni a favore della Repubblica di Slovenia e, addizionalmente, la confisca di ogni bene, somma di denaro o altro provento del reato, detenuto dalle persone condannate, fino alla concorrenza del valore dei proventi del reato.

Tale decisione disponeva anche il sequestro conservativo dei beni situati in Slovenia. 19 La decisione di confisca è stata trasmessa alle autorità slovene competenti ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

In conformità a tale decisione, è stata iscritta, a vantaggio di tale Stato membro, nel corso del procedimento penale pendente in Italia, al catasto della Repubblica di Slovenia, una decisione di congelamento corredata del divieto di alienazione dei beni e dell’imposizione di nuovi oneri. 20 Con ordinanza del 5 aprile 2019, è stata avviata una procedura fallimentare nella Repubblica di Slovenia, su richiesta della M.A., dinanzi all’Okrožno sodišče v Kopru (tribunale regionale di Capodistria, Slovenia), nei confronti della S.H., al fine di costituire la massa fallimentare, dato che la M.A. riteneva che i beni immobili iscritti al catasto come proprietà della S.H. dovessero far parte di tale massa.

Nell’ambito di tale procedimento, la M.A. avrebbe dichiarato di disporre di un diritto di prelazione.

Per contro, la Repubblica di Slovenia non avrebbe dichiarato di possedere un credito.

Nell’ambito di tale procedimento, detto giudice aveva autorizzato la vendita dei beni immobili, ma la procedura di vendita dei due beni è stata annullata. 21 Con sentenza del 3 luglio 2019 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, tali beni sono stati confiscati. 22 Il 9 dicembre 2020, la procedura fallimentare avviata nei confronti della S.H. dinanzi al Trgovački sud v Pazinu (Tribunale di commercio di Pisino) si è definitivamente conclusa.

Essa è stata radiata dal registro di commercio croato in data 8 febbraio 2021. 23 Con ordinanza del 30 novembre 2022, il giudice istruttore di Capodistria ha disposto il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca, il che ha avuto per conseguenza l’iscrizione al catasto della proprietà dei beni immobili situati a Capodistria e a Plavia a favore della Repubblica di Slovenia. 24 Tanto il commissario liquidatore della S.H. quanto la M.A. hanno interposto appello contro tale ordinanza dinanzi all’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria).

Detto commissario liquidatore ha affermato che l’ordinanza suddetta pregiudicava i diritti di proprietà e gli altri diritti reali, nonché i diritti dei terzi, poiché la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto dichiarare di possedere un credito o un diritto di prelazione nell’ambito della procedura fallimentare.

La M.A. ha sostenuto di essere un terzo in buona fede, in quanto aveva iscritto ipoteche su uno dei beni immobili di cui trattasi e, altresì, che il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione enunciato all’articolo 210, paragrafo 1, punto 8, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale era applicabile riguardo alla decisione di confisca. 25 Con ordinanza del 31 gennaio 2023, l’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria) ha respinto tali ricorsi.

Detto giudice, in particolare, ha considerato che la circostanza che la M.A. avesse iscritto ipoteche giudiziarie sul bene immobile situato a Plavia, del quale la S.H. era proprietaria, prima che il divieto di alienare tale bene e di gravarlo di nuovi oneri fosse stato iscritto al catasto a vantaggio della Repubblica di Slovenia, non aveva inciso sulla regolarità della decisione recante riconoscimento ed esecuzione della decisione di confisca.

Nella misura in cui tale decisione non ha pregiudicato i diritti dei terzi, il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto all’articolo 210, paragrafo 1, punto 8, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, non sarebbe applicabile. 26 La M.A. ha proposto un ricorso in via costituzionale avverso detta ordinanza dinanzi all’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia).

Con decisione del 19 ottobre 2023, tale giudice ha annullato la medesima ordinanza e ha rinviato la causa all’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria), che è il giudice del rinvio, affinché esso statuisse nuovamente. 27 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio deriva anche che, secondo l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale), il giudice del rinvio ha giudicato a torto che i crediti ipotecari non appartengono a «terzi in buona fede», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, senza aver adito la Corte in via pregiudiziale in forza dell’articolo 267 TFUE. 28 Secondo l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale), la questione consistente nello stabilire in quali circostanze crediti ipotecari possano essere considerati appartenenti a «terzi in buona fede», ai sensi di detta disposizione, non è stata ancora decisa dalla Corte.

L’interpretazione della nozione di «terzi in buona fede» dipenderebbe dagli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro, come il miglioramento dell’esecuzione delle misure di confisca, segnatamente al fine di consentire alla vittima di un reato di ottenere il ripristino nello status quo ante la commissione di quest’ultimo.

Orbene, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per proteggere gli interessi del creditore ipotecario, sarebbe sufficiente permettere a quest’ultimo di ottenere il pagamento preferenziale del credito garantito sui beni confiscati, in modo che non sarebbe necessario rifiutare l’esecuzione della decisione di confisca nella sua interezza. 29 In tali circostanze, l’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro [2006/783] e l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che anche i titolari di ipoteche giudiziali iscritte prima del riconoscimento di una decisione di un giudice di un altro Stato membro ovvero prima del congelamento dei beni ai fini dell’esecuzione, sono considerati terzi i cui diritti devono essere presi in considerazione nel procedimento di esecuzione della decisione di confisca di beni di origine illecita».

Sulla questione pregiudiziale 30 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, in quanto i diritti del creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della qualità di «terzo in buona fede» di quest’ultimo, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esecuzione di detta decisione, quando il creditore ha iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio del procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nello stesso Stato membro. 31 Al fine di rispondere a tale questione, occorre determinare la portata della nozione di «terzo in buona fede», di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783. 32 In tale contesto, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23 , EU:C:2025:457 , punto 27 e giurisprudenza citata). 33 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, va ricordato che, secondo la formulazione di tale disposizione, l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di confisca, se «i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede», a norma del diritto dello Stato membro di esecuzione, rendono impossibile l’esecuzione di tale decisione, «incluso quando ciò è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell’articolo 9» di tale decisione quadro. 34 Secondo il dettato del paragrafo 1 dell’articolo 9 suddetto, ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad «ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede» di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca «a tutela dei propri diritti». 35 Risulta pertanto dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, in combinato disposto con i termini dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che, anche se tali disposizioni non precisano né la nozione di «parte interessata», né quella, che vi rientra, di «terzo in buona fede», le persone i cui diritti possono impedire il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca, ai sensi della prima di tali disposizioni, corrispondono, come la Commissione europea ha fatto valere nelle sue osservazioni scritte, a quelle che devono disporre di un mezzo di impugnazione effettivo per contestare una decisione siffatta, conformemente alla seconda delle medesime disposizioni. 36 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali persone includono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di confisca [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19 , EU:C:2021:8 , punto 61 ; del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 76 , nonché del 12 maggio 2022, RR e JG (Congelamento di un bene di un terzo), C‑505/20 , EU:C:2022:376 , punto 34 ]. 37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, va osservato che, come risulta dal suo considerando 8, tale decisione quadro è strettamente legata alle regole minime comuni in materia di decisioni di confisca che figurano nella decisione quadro 2005/212 e nella direttiva 2014/42, che l’ha in parte sostituita.

Infatti, garantendo che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di una normativa efficace in materia di confisca dei proventi di reato, tali regole comuni rafforzano la fiducia reciproca necessaria al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni di confisca. 38 Orbene, si deve osservare che il paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2014/42, relativo alla confisca nei confronti di terzi, sollecita gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca di «proventi», o di altri «beni», come definiti all’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva, di valore corrispondente a quello dei proventi, che siano stati trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti terzi da un indagato o da un imputato, o che siano stati acquisiti da terzi presso un indagato o un imputato, «almeno quando tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca», laddove tale paragrafo 1 non pregiudica, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 6, «i diritti dei terzi in buona fede». 39 Infatti, come sottolineato dal considerando 24 di tale direttiva è frequente che gli autori di reati cerchino di avvalersi di un terzo per impedire la confisca dei loro beni.

Orbene, come rilevato dal considerando 33 della stessa direttiva, la titolarità di diritti reali, nei quali rientrano i diritti ipotecari, può essere utilizzato a tale scopo. 40 Da tali disposizioni della direttiva 2014/42 risulta quindi che è possibile impedire la confisca dei proventi di un reato trasferiti a un terzo o acquisiti da quest’ultimo solo se è dimostrato che tale terzo non aveva conoscenza del fatto che il trasferimento o l’acquisizione in questione aveva lo scopo, per la persona indagata o la persona imputata, di evitare la confisca (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 69 ). 41 Da quanto precede risulta che il creditore ipotecario può essere considerato «parte interessata» avente la qualità di «terzo in buona fede», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, i cui diritti possono essere pregiudicati dalla decisione di confisca relativa a un bene immobile che costituisce il provento di un reato, quando tale creditore abbia iscritto l’ipoteca giudiziale su tale bene anteriormente all’adozione di tale decisione e, pertanto, anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento di quest’ultima, nei limiti in cui sia dimostrato che tale terzo non sapeva o non avrebbe potuto sapere che detta ipoteca aveva lo scopo, per la persona indagata o per la persona imputata, di evitare la confisca mediante il trasferimento di un diritto reale su tale bene al terzo suddetto. 42 Tale interpretazione è pienamente conforme agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro suddetta. 43 A tale riguardo, occorre ricordare che detta decisione quadro, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dei suoi considerando 1 e 8, ha l’obiettivo, in conformità al principio del reciproco riconoscimento, che costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia penale, e al fine di facilitare tale cooperazione, di fissare le norme secondo cui uno Stato membro riconosce ed esegue sul suo territorio una decisione di confisca emessa da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 , EU:C:2019:7 , punto 16 , e del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] 2001, C‑234/18 , EU:C:2020:221 , punto 55 ). 44 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 , EU:C:2019:7 , punto 17 e giurisprudenza citata). 45 Pertanto, ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro 2006/783, le autorità giudiziarie competenti dello Stato membro di esecuzione devono riconoscere la decisione di confisca, che è stata trasmessa in conformità delle disposizioni di detta decisione quadro, senza richiesta di ulteriori formalità, e adottare senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione (sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 , EU:C:2019:7 , punto 18 ). 46 Quindi, soltanto motivi espressamente previsti da tale decisione quadro, tra cui quello enunciato al suo articolo 8, paragrafo 2, lettera d), permettono, se del caso, a tali autorità di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 P , EU:C:2019:7 , punto 19 ). 47 Infatti, il principio del reciproco riconoscimento deve essere conciliato, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, con il rispetto dei diritti fondamentali come sanciti segnatamente dalla Carta. 48 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la confisca di un bene comporta una sensibile lesione dei diritti delle persone, in quanto sfocia nello spossessamento definitivo del diritto di proprietà su di esso, che costituisce un diritto fondamentale sancito all’articolo 17 della Carta, il cui paragrafo 1 prevede, in particolare, che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19 , EU:C:2021:8 , punti 52 e 55 ). 49 Quindi, per istituire un giusto equilibrio tra il principio del reciproco riconoscimento e il rispetto di tale diritto fondamentale, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, è inteso a garantire la tutela dei diritti dei terzi interessati in buona fede, allo stesso modo, del resto, come risulta dal considerando 3 della decisione quadro 2005/212 e dal considerando 33 della direttiva 2014/42, che le norme minime comuni in materia di decisioni di confisca previste da tali atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 77 ). 50 Ne consegue che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, di riconoscere od eseguire una decisione di confisca, emessa in un altro Stato membro e relativa a un bene immobile che costituisce il provento di un reato, quando tale esecuzione pregiudica i diritti di un creditore ipotecario che ha iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene anteriormente all’avvio del procedura di riconoscimento di detta decisione in tale Stato membro, nei limiti in cui detto creditore abbia la qualità di terzo e possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione. 51 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi al riguardo, verificando le circostanze che hanno accompagnato il rilascio dei titoli esecutivi alla base del credito ipotecario della M.A. nello Stato membro di esecuzione, i quali risultano dalle due decisioni giudiziarie menzionate al punto 17 della presente sentenza. 52 Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione di queste ultime.

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 18 maggio 2021, Asociația Forumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 201 nonché giurisprudenza citata). 53 A tale riguardo, va osservato che il fatto che le ipoteche giudiziali di cui trattasi nel procedimento principale siano state iscritte dalla M.A. non soltanto anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento della decisione di confisca nello Stato membro di esecuzione, ma anche anteriormente all’adozione di tale decisione nello Stato membro di emissione, potrebbe costituire un elemento idoneo a dimostrare l’assenza di un comportamento fraudolento e, pertanto, la buona fede di tale creditore. 54 Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, consultando, eventualmente, in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro 2006/783, le autorità competenti dello Stato membro di emissione, esaminare l’insieme delle circostanze del caso di specie e, in particolare, il fatto che tali ipoteche giudiziali sono state iscritte nello Stato membro di esecuzione in seguito all’avvio della procedura fallimentare del debitore nello Stato membro in cui egli è stabilito e anche se non è escluso che la procedura che ha condotto all’adozione di tale decisione di confisca fosse già in corso nello Stato membro di emissione.

Siffatti elementi potrebbero, infatti, essere idonei a dimostrare l’esistenza di un comportamento fraudolento e, pertanto, l’assenza di buona fede del creditore. 55 Considerato quanto precede, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, per il motivo che i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di «terzo in buona fede», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esecuzione di tale decisione, qualora tale creditore abbia iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nel medesimo Stato membro, fermo restando che spetta al giudice del rinvio determinare se detto creditore possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell’insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario.

Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, per il motivo che i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di «terzo in buona fede», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esecuzione di tale decisione, qualora tale creditore abbia iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nel medesimo Stato membro, fermo restando che spetta al giudice del rinvio determinare se detto creditore possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell’insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0562 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca – Decisione quadro 2006/783/GAI – Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione – Diritti degli interessati – Terzo in buona fede – Creditore ipotecario – Bene immobile provento del reato – Procedura di riconoscimento e di esecuzione di una decisione di confisca – Ipoteca giudiziale iscritta prima dell’adozione di tale decisione» Nella causa C‑562/24 [Munik] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria, Slovenia), con decisione del 5 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 20 agosto 2024, nel procedimento promosso da: S.H. d.o.o., M.A. d.o.o. LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo sloveno, da J. Morela, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da U. Babovič e I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ( GU 2006, L 328, pag. 59 ), e dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione, in Slovenia, di una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria italiana nei confronti della S.H. d.o.o. avente ad oggetto beni immobili appartenenti a tale società. Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione quadro 2006/783 3 I considerando 1, 8 e 9 della decisione quadro 2006/783 sono così formulati: «(1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. (…) (8) Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato [ GU 2005, L 68, pag. 49 ]. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata. (9) La cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell’immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede. In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all’esigenza di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste». 4 L’articolo 1 della decisione quadro 2006/783, intitolato «Scopo», prevede quanto segue: «1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro. 2.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente decisione quadro si intende per: a) “Stato di emissione”: lo Stato membro nel quale un’autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell’ambito di un procedimento penale; b) “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione; c) “decisione di confisca”: una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene; d) “bene”: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito: i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto; ii) che sia lo strumento di tale reato; (…) e) “provento”: ogni vantaggio economico derivato da reati. Il vantaggio può consistere in qualsiasi bene; f) “strumenti”: qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; (…)». 6 L’articolo 7 della suddetta decisione quadro, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione», così dispone al paragrafo 1: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all’articolo 8 ovvero uno dei motivi di rinvio dell’esecuzione previsti all’articolo 10». 7 L’articolo 8 della stessa decisione quadro, intitolato «Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione», enuncia ai suoi paragrafi 2 e 4: «2.   L’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto di tale Stato, può altresì rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato accertato che: (…) d) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell’articolo 9; (…) 4.   Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2 (…). La consultazione è obbligatoria nei casi in cui la decisione sia probabilmente basata sul: (…) – paragrafo 2, lettera d), e le informazioni non siano fornite ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, (…)». 8 L’articolo 9 della decisione quadro 2006/783, intitolato «Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione», prevede quanto segue: «1.   Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell’articolo 7 a tutela dei propri diritti. L’azione è promossa dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione di tale Stato. L’azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. (…) 3.   Se l’azione è promossa dinanzi ad un’autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l’autorità competente dello Stato di emissione ne è informata». 9 L’articolo 10 di tale decisione quadro riguarda, in conformità al suo titolo, il rinvio dell’esecuzione. Normativa relativa alle regole minime comuni in materia di decisioni di confisca – Decisione quadro 2005/212 10 Il considerando 3 della decisione quadro 2005/212 è così formulato: «Dal punto 50, lettera b), del piano d’azione [del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU 1999, C 19, pag. 1 )] risulta che entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto d[e]i diritti d[e]i terzi in buona fede». 11 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro si intende per: – “provento”, ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino, – “bene”, un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni, – “strumento”, qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati, (…)». – Direttiva 2014/42/UE 12 A termini dei considerando 24 e 33 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 ): «(24) La pratica del trasferimento dei beni, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato a un terzo compiacente è comune e sempre più diffusa. L’attuale quadro giuridico dell’Unione non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. Pertanto, è diventato ancora più necessario consentire la confisca dei beni trasferiti a terzi o acquisiti da terzi. L’acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l’imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile almeno quando i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente inferiore al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche. In ogni caso è opportuno che i diritti dei terzi in buona fede non siano pregiudicati. (…) (33) La presente direttiva ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale. È pertanto necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell’attuazione della presente direttiva. Ciò comprende il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti patrimoniali (“diritti reali”, “ ius in re ”), quale il diritto di usufrutto. La decisione di congelamento di beni dovrebbe essere comunicata all’interessato il prima possibile dopo la relativa esecuzione. Tuttavia, le autorità competenti possono rinviare la comunicazione di tali decisioni all’interessato in ragione delle esigenze investigative». 13 L’articolo 6 della direttiva in parola, dal titolo «Confisca nei confronti di terzi», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede». Diritto sloveno 14 L’articolo 210 dello Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea) (in prosieguo: la «legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale»), intitolato «Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «L’autorità giudiziaria nazionale non esegue una decisione di confisca di beni strumentali o di proventi di reato dell’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro, qualora sia stato accertato che: (…) 8. l’esecuzione pregiudica i diritti dei terzi in buona fede; (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 La S.H., società di diritto croato, e due persone fisiche di cittadinanza italiana, sono state condannate in via definitiva in Italia per aver commesso reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, truffa aggravata e riciclaggio di denaro, avendo promesso alle vittime che il loro denaro sarebbe stato investito nella piattaforma Forex, mentre, in realtà, esso è stato utilizzato per scopi personali, tra cui l’acquisto di diversi beni immobili in Italia, Slovenia e Croazia. 16 Il 15 ottobre 2018, è stata avviata una procedura fallimentare nei confronti della S.H. dinanzi al Trgovački sud v Pazinu (Tribunale di commercio di Pisino, Croazia). 17 Il 18 ottobre 2018 e il 12 febbraio 2019, la M.A. d.o.o. ha iscritto, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata condotto nella Repubblica di Slovenia nei confronti della S.H., due ipoteche giudiziali su un bene immobile detenuto da quest’ultima, situato a Plavia (Slovenia), per garantire due crediti, rispettivamente, di importo pari a EUR 42861,00 e di importo pari a EUR 5335,12, aumentati degli interessi e delle spese ad essi relativi, derivanti dalle ordinanze esecutive dell’Okrajno sodišče v Ljubljani (Tribunale distrettuale di Lubiana, Slovenia), adottate, rispettivamente, il 4 giugno e il 24 settembre 2018. 18 Con sentenza del 9 marzo 2019 (in prosieguo: la «decisione di confisca»), passata in giudicato il 18 aprile 2019, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha ordinato la confisca dei beni immobili che costituiscono il provento dei reati per i quali la S.H. è stata condannata, tra cui, in particolare, un bene immobile situato a Capodistria (Slovenia) e quello situato a Plavia, con l’iscrizione del diritto di proprietà relativo a tali beni a favore della Repubblica di Slovenia e, addizionalmente, la confisca di ogni bene, somma di denaro o altro provento del reato, detenuto dalle persone condannate, fino alla concorrenza del valore dei proventi del reato. Tale decisione disponeva anche il sequestro conservativo dei beni situati in Slovenia. 19 La decisione di confisca è stata trasmessa alle autorità slovene competenti ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione. In conformità a tale decisione, è stata iscritta, a vantaggio di tale Stato membro, nel corso del procedimento penale pendente in Italia, al catasto della Repubblica di Slovenia, una decisione di congelamento corredata del divieto di alienazione dei beni e dell’imposizione di nuovi oneri. 20 Con ordinanza del 5 aprile 2019, è stata avviata una procedura fallimentare nella Repubblica di Slovenia, su richiesta della M.A., dinanzi all’Okrožno sodišče v Kopru (tribunale regionale di Capodistria, Slovenia), nei confronti della S.H., al fine di costituire la massa fallimentare, dato che la M.A. riteneva che i beni immobili iscritti al catasto come proprietà della S.H. dovessero far parte di tale massa. Nell’ambito di tale procedimento, la M.A. avrebbe dichiarato di disporre di un diritto di prelazione. Per contro, la Repubblica di Slovenia non avrebbe dichiarato di possedere un credito. Nell’ambito di tale procedimento, detto giudice aveva autorizzato la vendita dei beni immobili, ma la procedura di vendita dei due beni è stata annullata. 21 Con sentenza del 3 luglio 2019 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, tali beni sono stati confiscati. 22 Il 9 dicembre 2020, la procedura fallimentare avviata nei confronti della S.H. dinanzi al Trgovački sud v Pazinu (Tribunale di commercio di Pisino) si è definitivamente conclusa. Essa è stata radiata dal registro di commercio croato in data 8 febbraio 2021. 23 Con ordinanza del 30 novembre 2022, il giudice istruttore di Capodistria ha disposto il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca, il che ha avuto per conseguenza l’iscrizione al catasto della proprietà dei beni immobili situati a Capodistria e a Plavia a favore della Repubblica di Slovenia. 24 Tanto il commissario liquidatore della S.H. quanto la M.A. hanno interposto appello contro tale ordinanza dinanzi all’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria). Detto commissario liquidatore ha affermato che l’ordinanza suddetta pregiudicava i diritti di proprietà e gli altri diritti reali, nonché i diritti dei terzi, poiché la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto dichiarare di possedere un credito o un diritto di prelazione nell’ambito della procedura fallimentare. La M.A. ha sostenuto di essere un terzo in buona fede, in quanto aveva iscritto ipoteche su uno dei beni immobili di cui trattasi e, altresì, che il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione enunciato all’articolo 210, paragrafo 1, punto 8, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale era applicabile riguardo alla decisione di confisca. 25 Con ordinanza del 31 gennaio 2023, l’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria) ha respinto tali ricorsi. Detto giudice, in particolare, ha considerato che la circostanza che la M.A. avesse iscritto ipoteche giudiziarie sul bene immobile situato a Plavia, del quale la S.H. era proprietaria, prima che il divieto di alienare tale bene e di gravarlo di nuovi oneri fosse stato iscritto al catasto a vantaggio della Repubblica di Slovenia, non aveva inciso sulla regolarità della decisione recante riconoscimento ed esecuzione della decisione di confisca. Nella misura in cui tale decisione non ha pregiudicato i diritti dei terzi, il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto all’articolo 210, paragrafo 1, punto 8, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, non sarebbe applicabile. 26 La M.A. ha proposto un ricorso in via costituzionale avverso detta ordinanza dinanzi all’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia). Con decisione del 19 ottobre 2023, tale giudice ha annullato la medesima ordinanza e ha rinviato la causa all’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria), che è il giudice del rinvio, affinché esso statuisse nuovamente. 27 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio deriva anche che, secondo l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale), il giudice del rinvio ha giudicato a torto che i crediti ipotecari non appartengono a «terzi in buona fede», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, senza aver adito la Corte in via pregiudiziale in forza dell’articolo 267 TFUE. 28 Secondo l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale), la questione consistente nello stabilire in quali circostanze crediti ipotecari possano essere considerati appartenenti a «terzi in buona fede», ai sensi di detta disposizione, non è stata ancora decisa dalla Corte. L’interpretazione della nozione di «terzi in buona fede» dipenderebbe dagli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro, come il miglioramento dell’esecuzione delle misure di confisca, segnatamente al fine di consentire alla vittima di un reato di ottenere il ripristino nello status quo ante la commissione di quest’ultimo. Orbene, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per proteggere gli interessi del creditore ipotecario, sarebbe sufficiente permettere a quest’ultimo di ottenere il pagamento preferenziale del credito garantito sui beni confiscati, in modo che non sarebbe necessario rifiutare l’esecuzione della decisione di confisca nella sua interezza. 29 In tali circostanze, l’Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale regionale di Capodistria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro [2006/783] e l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che anche i titolari di ipoteche giudiziali iscritte prima del riconoscimento di una decisione di un giudice di un altro Stato membro ovvero prima del congelamento dei beni ai fini dell’esecuzione, sono considerati terzi i cui diritti devono essere presi in considerazione nel procedimento di esecuzione della decisione di confisca di beni di origine illecita». Sulla questione pregiudiziale 30 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, in quanto i diritti del creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della qualità di «terzo in buona fede» di quest’ultimo, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esecuzione di detta decisione, quando il creditore ha iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio del procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nello stesso Stato membro. 31 Al fine di rispondere a tale questione, occorre determinare la portata della nozione di «terzo in buona fede», di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783. 32 In tale contesto, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23 , EU:C:2025:457 , punto 27 e giurisprudenza citata). 33 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, va ricordato che, secondo la formulazione di tale disposizione, l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di confisca, se «i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede», a norma del diritto dello Stato membro di esecuzione, rendono impossibile l’esecuzione di tale decisione, «incluso quando ciò è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell’articolo 9» di tale decisione quadro. 34 Secondo il dettato del paragrafo 1 dell’articolo 9 suddetto, ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad «ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede» di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca «a tutela dei propri diritti». 35 Risulta pertanto dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, in combinato disposto con i termini dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che, anche se tali disposizioni non precisano né la nozione di «parte interessata», né quella, che vi rientra, di «terzo in buona fede», le persone i cui diritti possono impedire il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca, ai sensi della prima di tali disposizioni, corrispondono, come la Commissione europea ha fatto valere nelle sue osservazioni scritte, a quelle che devono disporre di un mezzo di impugnazione effettivo per contestare una decisione siffatta, conformemente alla seconda delle medesime disposizioni. 36 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali persone includono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di confisca [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19 , EU:C:2021:8 , punto 61 ; del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 76 , nonché del 12 maggio 2022, RR e JG (Congelamento di un bene di un terzo), C‑505/20 , EU:C:2022:376 , punto 34 ]. 37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, va osservato che, come risulta dal suo considerando 8, tale decisione quadro è strettamente legata alle regole minime comuni in materia di decisioni di confisca che figurano nella decisione quadro 2005/212 e nella direttiva 2014/42, che l’ha in parte sostituita. Infatti, garantendo che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di una normativa efficace in materia di confisca dei proventi di reato, tali regole comuni rafforzano la fiducia reciproca necessaria al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni di confisca. 38 Orbene, si deve osservare che il paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2014/42, relativo alla confisca nei confronti di terzi, sollecita gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca di «proventi», o di altri «beni», come definiti all’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva, di valore corrispondente a quello dei proventi, che siano stati trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti terzi da un indagato o da un imputato, o che siano stati acquisiti da terzi presso un indagato o un imputato, «almeno quando tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca», laddove tale paragrafo 1 non pregiudica, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 6, «i diritti dei terzi in buona fede». 39 Infatti, come sottolineato dal considerando 24 di tale direttiva è frequente che gli autori di reati cerchino di avvalersi di un terzo per impedire la confisca dei loro beni. Orbene, come rilevato dal considerando 33 della stessa direttiva, la titolarità di diritti reali, nei quali rientrano i diritti ipotecari, può essere utilizzato a tale scopo. 40 Da tali disposizioni della direttiva 2014/42 risulta quindi che è possibile impedire la confisca dei proventi di un reato trasferiti a un terzo o acquisiti da quest’ultimo solo se è dimostrato che tale terzo non aveva conoscenza del fatto che il trasferimento o l’acquisizione in questione aveva lo scopo, per la persona indagata o la persona imputata, di evitare la confisca (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 69 ). 41 Da quanto precede risulta che il creditore ipotecario può essere considerato «parte interessata» avente la qualità di «terzo in buona fede», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, i cui diritti possono essere pregiudicati dalla decisione di confisca relativa a un bene immobile che costituisce il provento di un reato, quando tale creditore abbia iscritto l’ipoteca giudiziale su tale bene anteriormente all’adozione di tale decisione e, pertanto, anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento di quest’ultima, nei limiti in cui sia dimostrato che tale terzo non sapeva o non avrebbe potuto sapere che detta ipoteca aveva lo scopo, per la persona indagata o per la persona imputata, di evitare la confisca mediante il trasferimento di un diritto reale su tale bene al terzo suddetto. 42 Tale interpretazione è pienamente conforme agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro suddetta. 43 A tale riguardo, occorre ricordare che detta decisione quadro, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dei suoi considerando 1 e 8, ha l’obiettivo, in conformità al principio del reciproco riconoscimento, che costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia penale, e al fine di facilitare tale cooperazione, di fissare le norme secondo cui uno Stato membro riconosce ed esegue sul suo territorio una decisione di confisca emessa da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 , EU:C:2019:7 , punto 16 , e del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] 2001, C‑234/18 , EU:C:2020:221 , punto 55 ). 44 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 , EU:C:2019:7 , punto 17 e giurisprudenza citata). 45 Pertanto, ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro 2006/783, le autorità giudiziarie competenti dello Stato membro di esecuzione devono riconoscere la decisione di confisca, che è stata trasmessa in conformità delle disposizioni di detta decisione quadro, senza richiesta di ulteriori formalità, e adottare senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione (sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 , EU:C:2019:7 , punto 18 ). 46 Quindi, soltanto motivi espressamente previsti da tale decisione quadro, tra cui quello enunciato al suo articolo 8, paragrafo 2, lettera d), permettono, se del caso, a tali autorità di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18 P , EU:C:2019:7 , punto 19 ). 47 Infatti, il principio del reciproco riconoscimento deve essere conciliato, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, con il rispetto dei diritti fondamentali come sanciti segnatamente dalla Carta. 48 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la confisca di un bene comporta una sensibile lesione dei diritti delle persone, in quanto sfocia nello spossessamento definitivo del diritto di proprietà su di esso, che costituisce un diritto fondamentale sancito all’articolo 17 della Carta, il cui paragrafo 1 prevede, in particolare, che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19 , EU:C:2021:8 , punti 52 e 55 ). 49 Quindi, per istituire un giusto equilibrio tra il principio del reciproco riconoscimento e il rispetto di tale diritto fondamentale, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, è inteso a garantire la tutela dei diritti dei terzi interessati in buona fede, allo stesso modo, del resto, come risulta dal considerando 3 della decisione quadro 2005/212 e dal considerando 33 della direttiva 2014/42, che le norme minime comuni in materia di decisioni di confisca previste da tali atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 77 ). 50 Ne consegue che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, di riconoscere od eseguire una decisione di confisca, emessa in un altro Stato membro e relativa a un bene immobile che costituisce il provento di un reato, quando tale esecuzione pregiudica i diritti di un creditore ipotecario che ha iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene anteriormente all’avvio del procedura di riconoscimento di detta decisione in tale Stato membro, nei limiti in cui detto creditore abbia la qualità di terzo e possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione. 51 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi al riguardo, verificando le circostanze che hanno accompagnato il rilascio dei titoli esecutivi alla base del credito ipotecario della M.A. nello Stato membro di esecuzione, i quali risultano dalle due decisioni giudiziarie menzionate al punto 17 della presente sentenza. 52 Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione di queste ultime. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 18 maggio 2021, Asociația Forumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 201 nonché giurisprudenza citata). 53 A tale riguardo, va osservato che il fatto che le ipoteche giudiziali di cui trattasi nel procedimento principale siano state iscritte dalla M.A. non soltanto anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento della decisione di confisca nello Stato membro di esecuzione, ma anche anteriormente all’adozione di tale decisione nello Stato membro di emissione, potrebbe costituire un elemento idoneo a dimostrare l’assenza di un comportamento fraudolento e, pertanto, la buona fede di tale creditore. 54 Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, consultando, eventualmente, in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro 2006/783, le autorità competenti dello Stato membro di emissione, esaminare l’insieme delle circostanze del caso di specie e, in particolare, il fatto che tali ipoteche giudiziali sono state iscritte nello Stato membro di esecuzione in seguito all’avvio della procedura fallimentare del debitore nello Stato membro in cui egli è stabilito e anche se non è escluso che la procedura che ha condotto all’adozione di tale decisione di confisca fosse già in corso nello Stato membro di emissione. Siffatti elementi potrebbero, infatti, essere idonei a dimostrare l’esistenza di un comportamento fraudolento e, pertanto, l’assenza di buona fede del creditore. 55 Considerato quanto precede, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, per il motivo che i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di «terzo in buona fede», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esecuzione di tale decisione, qualora tale creditore abbia iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nel medesimo Stato membro, fermo restando che spetta al giudice del rinvio determinare se detto creditore possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell’insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario. Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’articolo 2, lettera e), di tale decisione quadro, per il motivo che i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di «terzo in buona fede», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esecuzione di tale decisione, qualora tale creditore abbia iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nel medesimo Stato membro, fermo restando che spetta al giudice del rinvio determinare se detto creditore possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell’insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris