Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 07926/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] cha ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 5 luglio 2021 la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato chiesto che fosse accertata l'avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque di cui alla sentenza della stessa Corte cagliaritana del 1° luglio 2013, irrevocabile il 10 luglio 2014, come corretta dal giudice dell'esecuzione in data 10 marzo 2021.

La Corte di merito ha, inoltre, precisato che, nel momento in cui verrà ordinata l'esecuzione della predetta pena accessoria, dovrà essere scomputata la, già sofferta, perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità.

2. Il procedimento trae origine dall'istanza del 19 aprile 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di avvenuta espiazione della predetta pena accessoria deducendo che, a seguito della comunicazione dell'irrevocabilità della sentenza, il responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune di Cagliari aveva deliberato la sua cancellazione dalle liste elettorali e la perdita dei diritti politici.

Alla data del 21 gennaio 2020, quindi, la pena accessoria, secondo la sua prospettazione, doveva ritenersi già espiata.

La Corte adita ha rilevato che l'interdizione dai pubblici uffici ha un contenuto complesso e non comprende esclusivamente la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità contemplando anche il venir meno di ogni pubblico ufficio o servizio, dell'ufficio di tutore, degli stipendi a carico dello Stato che non traggono titolo da un rapporto di lavoro ed altro.

Inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era alcuna prova che il Pubblico Ministero avesse dato esecuzione alla pena accessoria trasmettendo l'estratto della sentenza di condanna a tutti gli organi interessati e determinandone la durata ai sensi dell'art. 662 cod. proc. pen.

Per converso, la perdita del diritto di elettorato attivo e passivo era stata conseguenza della comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria.

Tale circostanza ha determinato la Corte a ritenere non espiata la pena accessoria per come determinata dal giudice della cognizione e a precisare che, dalla predetta pena, dovrà comunque essere decurtata la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità.

3. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito «erronea applicazione della legge processuale penale, la illogicità e contraddittorietà del tessuto motivo della stessa».

Ha dedotto l'irrilevanza della circostanza che l'esecuzione della pena accessoria sia derivata da iniziativa del Pubblico Ministero o della cancelleria, essendo rilevante la sola circostanza che il condannato sia stato privato dei diritti di elettorato attivo e passivo quale diretta conseguenza della statuizione del giudice di merito.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l'interdizione comporta uno status di natura giuridica che impedisce l'espletamento di una funzione che comporti l'esercizio di un pubblico ufficio.

Peraltro, nel caso di specie, a [OSCURATO:PERSONA] è stato concesso il beneficio dell'affidamento ai servizi sociali che è stato positivamente superato con conseguente estinzione della pena principale e, dunque, anche di quella accessoria in base a quanto previsto dall'art. 47, comma 12 ord. pen. 4.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va detto che successivamente all'emissione del provvedimento oggetto di impugnazione la Corte di cassazione ha emesso la sentenza n. 39004 del 06/10/2021 con la quale si è pronunciata su precedente istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell'esecuzione e decisa con ordinanza sfavorevole all'istante dalla Corte di appello di Cagliari in data 10 marzo 2021.

Sebbene articolata in termini leggermente diversi, in quanto nel presente procedimento è stata posta solo la questione della avvenuta espiazione della pena accessoria e non anche quella della sua durata, deve osservarsi che, proprio sul medesimo titolo esecutivo è intervenuto il provvedimento definitivo citato.

La Corte di legittimità ha in questo medesimo ambito enunciato il principio di diritto massimato nei seguenti termini: «l'esecuzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma richiede un atto di impulso del pubblico ministero ai sensi dell'art. 662 cod. proc. pen., in quanto l'astensione dal compimento delle attività inibite non può essere rimessa alla sola iniziativa del condannato».

Il vincolo derivante dalla statuizione citata anche per l'alveo del presente procedimento discende dalla circostanza che la decisione ha avuto ad oggetto l'identico titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1° luglio 2013, irrevocabile il 1° luglio 2014, come corretta dalla stessa Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 marzo 2021, oggetto del precedente giudizio.

Peraltro, dalla disamina del precedente, si desume che la questione della (ipotizzata) avvenuta espiazione della pena accessoria è stata posta, nel presente procedimento, secondo le argomentazioni già spese in quello deciso, ossia affermando che l'interdizione comporta, in via automatica, uno status di natura prettamente giuridica che preclude la possibilità di ricoprire un pubblico ufficio.

Si tratta di una tesi già disattesa sulla scorta della persuasiva argomentazione secondo cui , in primo luogo, è lo stesso art. 662 cod. proc. pen. a richiedere l'iniziativa del Pubblico ministero affinché l'espiazione della pena accessoria riceva il necessario impulso per «consentire a quanti siano coinvolti nell'esecuzione - forze dell'ordine, pubbliche amministrazioni, enti privati interessati - di avere conoscenza del titolo esecutivo, del suo contenuto, delle prescrizioni inerenti la pena ulteriore rispetto a quella principale».

Con riguardo specifico all'interdizione dai pubblici uffici, la Corte di legittimità ha, altresì, evidenziato che occorre confrontarsi con il contenuto dell'art. 28 cod. pen. che attesta l'incidenza della pena accessoria su una «pluralità di situazioni giuridiche soggettive di cui il condannato è già titolare o che potrebbe acquisire in un momento futuro».

Proprio con riguardo agli uffici, servizi, diritti e funzioni suscettibili di essere assunti nel periodo di durata della sanzione, si manifesta con maggiore chiarezza la necessità dell'iniziativa del Pubblico ministero.

Tale, peraltro assolutamente persuasiva, interpretazione deve ritenersi vincolante in questa sede, perché è stata resa in relazione alla medesima situazione giuridica sulla base dei medesimi profili di censura sollevati nel corso del presente procedimento.

3. Per altro verso, merita evidenziare che la questione dell'estinzione della pena accessoria ex art. 47, comma 12, Ord. pen. per l'esito positivo della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non risulta essere stata proposta davanti al giudice dell'esecuzione.

Ne consegue che la stessa non può essere esaminata in questa sede di legittimità per la prima volta (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.): per tale ragione, essa resta impregiudicata e suscettibile di essere sollevata nell'ambito di un autonomo giudizio.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] cha ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 5 luglio 2021 la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato chiesto che fosse accertata l'avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque di cui alla sentenza della stessa Corte cagliaritana del 1° luglio 2013, irrevocabile il 10 luglio 2014, come corretta dal giudice dell'esecuzione in data 10 marzo 2021. La Corte di merito ha, inoltre, precisato che, nel momento in cui verrà ordinata l'esecuzione della predetta pena accessoria, dovrà essere scomputata la, già sofferta, perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità. 2. Il procedimento trae origine dall'istanza del 19 aprile 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di avvenuta espiazione della predetta pena accessoria deducendo che, a seguito della comunicazione dell'irrevocabilità della sentenza, il responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune di Cagliari aveva deliberato la sua cancellazione dalle liste elettorali e la perdita dei diritti politici. Alla data del 21 gennaio 2020, quindi, la pena accessoria, secondo la sua prospettazione, doveva ritenersi già espiata. La Corte adita ha rilevato che l'interdizione dai pubblici uffici ha un contenuto complesso e non comprende esclusivamente la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità contemplando anche il venir meno di ogni pubblico ufficio o servizio, dell'ufficio di tutore, degli stipendi a carico dello Stato che non traggono titolo da un rapporto di lavoro ed altro. Inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era alcuna prova che il Pubblico Ministero avesse dato esecuzione alla pena accessoria trasmettendo l'estratto della sentenza di condanna a tutti gli organi interessati e determinandone la durata ai sensi dell'art. 662 cod. proc. pen. Per converso, la perdita del diritto di elettorato attivo e passivo era stata conseguenza della comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria. Tale circostanza ha determinato la Corte a ritenere non espiata la pena accessoria per come determinata dal giudice della cognizione e a precisare che, dalla predetta pena, dovrà comunque essere decurtata la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità. 3. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito «erronea applicazione della legge processuale penale, la illogicità e contraddittorietà del tessuto motivo della stessa». Ha dedotto l'irrilevanza della circostanza che l'esecuzione della pena accessoria sia derivata da iniziativa del Pubblico Ministero o della cancelleria, essendo rilevante la sola circostanza che il condannato sia stato privato dei diritti di elettorato attivo e passivo quale diretta conseguenza della statuizione del giudice di merito. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'interdizione comporta uno status di natura giuridica che impedisce l'espletamento di una funzione che comporti l'esercizio di un pubblico ufficio. Peraltro, nel caso di specie, a [OSCURATO:PERSONA] è stato concesso il beneficio dell'affidamento ai servizi sociali che è stato positivamente superato con conseguente estinzione della pena principale e, dunque, anche di quella accessoria in base a quanto previsto dall'art. 47, comma 12 ord. pen. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va detto che successivamente all'emissione del provvedimento oggetto di impugnazione la Corte di cassazione ha emesso la sentenza n. 39004 del 06/10/2021 con la quale si è pronunciata su precedente istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell'esecuzione e decisa con ordinanza sfavorevole all'istante dalla Corte di appello di Cagliari in data 10 marzo 2021. Sebbene articolata in termini leggermente diversi, in quanto nel presente procedimento è stata posta solo la questione della avvenuta espiazione della pena accessoria e non anche quella della sua durata, deve osservarsi che, proprio sul medesimo titolo esecutivo è intervenuto il provvedimento definitivo citato. La Corte di legittimità ha in questo medesimo ambito enunciato il principio di diritto massimato nei seguenti termini: «l'esecuzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma richiede un atto di impulso del pubblico ministero ai sensi dell'art. 662 cod. proc. pen., in quanto l'astensione dal compimento delle attività inibite non può essere rimessa alla sola iniziativa del condannato». Il vincolo derivante dalla statuizione citata anche per l'alveo del presente procedimento discende dalla circostanza che la decisione ha avuto ad oggetto l'identico titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1° luglio 2013, irrevocabile il 1° luglio 2014, come corretta dalla stessa Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 marzo 2021, oggetto del precedente giudizio. Peraltro, dalla disamina del precedente, si desume che la questione della (ipotizzata) avvenuta espiazione della pena accessoria è stata posta, nel presente procedimento, secondo le argomentazioni già spese in quello deciso, ossia affermando che l'interdizione comporta, in via automatica, uno status di natura prettamente giuridica che preclude la possibilità di ricoprire un pubblico ufficio. Si tratta di una tesi già disattesa sulla scorta della persuasiva argomentazione secondo cui , in primo luogo, è lo stesso art. 662 cod. proc. pen. a richiedere l'iniziativa del Pubblico ministero affinché l'espiazione della pena accessoria riceva il necessario impulso per «consentire a quanti siano coinvolti nell'esecuzione - forze dell'ordine, pubbliche amministrazioni, enti privati interessati - di avere conoscenza del titolo esecutivo, del suo contenuto, delle prescrizioni inerenti la pena ulteriore rispetto a quella principale». Con riguardo specifico all'interdizione dai pubblici uffici, la Corte di legittimità ha, altresì, evidenziato che occorre confrontarsi con il contenuto dell'art. 28 cod. pen. che attesta l'incidenza della pena accessoria su una «pluralità di situazioni giuridiche soggettive di cui il condannato è già titolare o che potrebbe acquisire in un momento futuro». Proprio con riguardo agli uffici, servizi, diritti e funzioni suscettibili di essere assunti nel periodo di durata della sanzione, si manifesta con maggiore chiarezza la necessità dell'iniziativa del Pubblico ministero. Tale, peraltro assolutamente persuasiva, interpretazione deve ritenersi vincolante in questa sede, perché è stata resa in relazione alla medesima situazione giuridica sulla base dei medesimi profili di censura sollevati nel corso del presente procedimento. 3. Per altro verso, merita evidenziare che la questione dell'estinzione della pena accessoria ex art. 47, comma 12, Ord. pen. per l'esito positivo della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non risulta essere stata proposta davanti al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che la stessa non può essere esaminata in questa sede di legittimità per la prima volta (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.): per tale ragione, essa resta impregiudicata e suscettibile di essere sollevata nell'ambito di un autonomo giudizio. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 07926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris