CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 1963
Cassazione n. 36201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1963 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 06/02/2024 confermava la sentenza emessa in data 13/01/2022 dal Tribunale monocratico di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen.). 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione con diversi motivi di ricorso con i quali ha dedotto: vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, perché basata sul mero sospetto; vizio della motivazione per mancata concessione della conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, nonché violazione di legge in relazione all'art. 58 della I. n. 689 del 1981. Il ricorso risulta sottoscritto dal solo difensore, in mancanza di sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA], oltre che in assenza della specifica procura speciale al fine di impugnare la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione e della elezione di domicilio. 3. Il ricorso,i~tata così presentato è inammissibile in considerazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. Deve essere in tal senso ribadito il principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare) (Sez.2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, Meolli, n.m.). 4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data