CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 20981/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] FABIOnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BOLLATE avverso la sentenza in data 10/02/2025 del la [OSCURATO:PERSONA]- LANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 10/02/2025della Corte di appello di Milano, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. Con un unico motivo denuncia il vizio di violazione di legge, di inosservanza di norma processuale e di omessa motivazionein punto di affermazione della pe- nale responsabilità, per la mancata risposta alle deduzioni difensive. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassa- zione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020,M., Rv. 278170 - 01 ). Più nello specifico, è stato altresì chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01 ; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522 - 01 ) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.,Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01). Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è con- sentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere est