CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32617/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/07/2022 dalla Corte di Appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Campobasso ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. 2. La difesa articola un unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte territoriale ha omesso di argomentare in merito all'eccezione di nullità/inutilizzabilità della relazione tecnica svolta sui rilievi dattiloscopici dell'imputato, sollevata con l'atto di appello, sia quanto al profilo della mancata partecipazione del ricorrente al momento dell'attività di comparazione tra le impronte contenute nel cartellino dattiloscopico intestato al Popa e un frammento di porzione digitale prelevato in prossimità della refurtiva, sia quanto alla possibile contaminazione del dato comparativo, risalente a due anni prima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere che, nel caso di specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 15/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3. La disposizione sugli accertamenti tecnici non ripetibili riguarda l'attività di accertamento tecnico probatorio fatta su cose soggette a modificazione, sia di per sà — quali il passaggio del tempo e le conseguenza sullo stato dei luoghi -, sia per il carattere distruttivo del tipo di accertamento svolto sul reperto che, tuttavia, è cosa diversa dall'attività operativa di prelievo di campioni o di individuazione dell'oggetto esaminare. 3.1 L'attività cui fa riferimento il difensore consiste in un'operazione - certamente elaborata da un punto di vista tecnico, in quanto serve a far esaltare un'impronta non altrimenti visibile, con la quale si rende più facilmente ripetibile il successivo accertamento -, che non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico- comparativa (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907).Con riferimento alle impronte, l'accertamento rispetto al quale va valutata la ripetibilità consiste nella comparazione che, in quanto attività che rientra di fatto nella mera "osservazione", non richiede specifiche attività tecniche e che, proprio grazie alla pregressa attività di recupero e conservazione del reperto, è sempre ripetibile. 4 Nel caso di specie, dalla premessa che l'accertamento è ripetibile quando la cosa da esaminare conservi nel tempo le proprie caratteristiche e possa essere sottoposta a nuovo esame, deriva che: - la specifica attività di individuazione delle impronte digitali, mediante un sistema che, attraverso l'uso di un prodotto chimico, evidenzia e fissa le stesse, non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili (Sez. 6, n. 10350 di 6/2/2013, Granella, Rv. 254589); - l'attività di comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., non necessitando di particolari cognizioni tecnico-scientifiche e risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6412 del 24/1/2019, Attardo, Rv. 275196). 5.Quanto alla prospettata contaminazione del reperto, la difesa non ha spiegato i termini del possibile verificarsi della stessa a fronte di una comparazione svolta tra le impronte riportate sul cartellino dattiloscopico del Popa, in possesso degli inquirenti, e l'esito dell'operazione di prelievo e messa in sicurezza del reperto. 5.1 A tali considerazioni deve aggiungersi, per un verso, che non risulta ragionevole la censura articolata in merito alla mancata partecipazione del Popa alle attività espletate nel corso delle indagini, in quanto al momento del prelevamento del frammento di porzione digitale rinvenuto in prossimità della refurtiva non era ancora individuato il presunto autore del reato, e, per altro verso, che la mancata partecipazione dell'imputato all'attività di comparazione svolta dagli inquirenti non si profila come causa di nullità o di inutilizzabilità non risultando preclusa alle parti la possibilità di articolare una richiesta di perizia a dibattimento. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de