CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art.385 cod. pen. con cui si cesura il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato come la condotta del prevenuto fosse inequivocabilmente idonea, alla luce del dato normativo e della pacifica giurisprudenza di legittimità, ad integrare la fattispecie di evasione, a nulla rilevando la circostanza che l'allontanamento dall'abitazione si fosse realizzato con soli trenta minuti di anticipo rispetto all'orario previsto dall'autorizzazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., proposta per la prima volta in questa sede, involge una valutazione di presupposti di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità, C--A- e \ CL,/ "LI C r,-%•-"--`2. j. 1•4- ‘,2- W • 1/4k. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C