CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 01955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] (cui 00W9MOG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias Leonard e [OSCURATO:PERSONA], detenuto in quanto destinatario di mandato di arresto internazionale emesso il 03/06/2022 dall'autorità giudiziaria dell'Albania perché condannato in Albania per il reato di immigrazione clandestina in gruppo strutturato criminale, avendo dato assistenza per l'ingresso illegale nei paesi europei, specialmente in Italia, di cittadini albanesi. 2. Avverso l'ordinanza presenta ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], alias Leonard e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che articola un unico motivo di ricorso in cui deduce violazione della legge penale processuale e sostanziale, nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe rivalutato l'esigenza cautelare sub specie di pericolo di fuga alla luce del fatto nuovo intervenuto, rappresentato dalla disponibilità di una dimora in Italia ove, prima di essere tratto in arresto, Sheshi risiedeva stabilmente con la famiglia. In particolare, avrebbe considerato la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di colloqui dei congiunti con il detenuto che attesta la convivenza more uxorio di Sheshi con la compagna (da cui ha avuto due figli, nati nel 2008 e nel 2009) presso l'abitazione precisata dal condannato dove vive con la madre di lui. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte d'appello di Napoli, avendo rilevato la formazione del c.d. giudicato cautelare sul provvedimento genetico della custodia in carcere di Sheshi, ha escluso fosse intervenuto alcun fatto nuovo atto suscettibile di attenuare le esigenze cautelari e, in particolare, il pericolo di fuga del consegnando, così da giustificare la sostituzione della misura custodiale con quella, più favorevole, degli arresti domiciliari.Tale motivazione non è contraddittoria e, sebbene sintetica, appare esaustiva. Essa non è, dunque, sindacabile da questa Corte, dai cui poteri esula una diversa valutazione degli elementi di fatto ritenuti dai giudici di merito alla base delle ritenute esigenze cautelari. 3. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.